Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
In tema di arresto facoltativo, ai fini della legittimità dell'arresto, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall'art. 381, comma quarto, cod. proc. pen. (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi.
Commentario • 1
- 1. Convalida dell'arresto: la pericolosità può essere desunta dai precedenti penali e dalla mancanza di occupazione stabile (Cass. Pen. n. 7987/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 marzo 2025
Con la sentenza n. 7987/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.): il giudice della convalida deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza, verificando se l'arresto sia giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, senza sostituirsi alla discrezionalità della polizia giudiziaria. La decisione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Paola, che aveva ritenuto illegittimo l'arresto di A. e O., accusati di tentato furto aggravato in orario notturno. Il caso: tentato furto notturno e mancata convalida dell'arresto La vicenda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 17332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17332 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1162
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 042915/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
1) EN LV, N. IL 03/08/1975;
avverso ORDINANZA del 04/10/2005 TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4 ottobre 2005 il Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunciata ha negato la convalida dell'arresto di NO TO in ordine al delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, come modificato con L. 31 luglio 2005, n. 155, perché,
essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, contravveniva agli obblighi imposti ed in particolare a quello di rispettare le leggi e di vivere onestamente, in quanto sorpreso, in Boscotrecase, il 4 ottobre 2005, alla guida di un ciclomotore privo di contrassegno di identificazione e di assicurazione obbligatoria, essendo inoltre sfornito del certificato di abilitazione e di idoneità per la guida di ciclomotori atteso che la patente di guida gli era stata revocata e quindi in violazione degli artt. 97, 116, 171 e 193 C.d.S.. Il Giudice monocratico ha ritenuto che il fatto contestato non integrasse il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, poiché le violazioni contestate al NO
costituivano non già reati bensì soltanto illeciti amministrativi per cui non poteva ritenersi violata la prescrizione di rispettare le leggi e di vivere onestamente e che comunque, trattandosi di arresto facoltativo, non fossero sufficienti i precedenti penali dell'arrestato per supportare la privazione della libertà personale in presenza di una violazione del tutto modesta.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata deducendo violazione di legge poiché il reato contestato era integrato non soltanto dalla violazione della legge penale, ma anche da condotte sanzionate in via puramente amministrativa e comunque il numero e la rilevanza delle violazioni del codice della strada commesse dall'arrestato, ma soprattutto la personalità dello stesso desumibile dalla situazione di pluripregiudicato sottoposto a sorveglianza speciale, avrebbero dovuto condurre a ritenere legittimo l'arresto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La difesa del NO ha depositato una memoria difensiva ex art. 611 c.p.p., con cui la chiesto la declaratoria di inammissibilità,
ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come affermato ripetutamente da questa Corte, l'esame che deve compiere il Giudice ai fini della convalida dell'arresto, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica della esistenza del "fumus commissi delicti" e non può estendersi all'accertamento della esistenza o meno di gravi indizi di responsabilità ovvero alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato o comunque ad altre attività riservate alla successiva fase di applicazione delle misure cautelari. Ciò in quanto il Giudice è chiamato a pronunciarsi soltanto, in tale fase, sulla sussistenza della flagranza e della configurabilità di una delle ipotesi di arresto, oltre che, ovviamente in merito al rispetto dei termini, sicché le circostanze di fatto e soggettive che formano oggetto del giudizio di colpevolezza non possono essere prese in considerazione ai fini della convalida, bensì soltanto relativamente ai fini dei provvedimenti successivi, autonomi ed indipendenti da quello di convalida dell'arresto (v., per tutte, Cass. 8.7.1998, Perricone;
Cass. 30.3.2000, Sacchetti). Nel caso in esame il Giudice, onde escludere la sussistenza del reato contestato, ha eseguito una valutazione dei dati caratterizzanti la fattispecie per pervenire ad un giudizio di insussistenza della violazione, da parte dell'arrestato, delle prescrizioni impartite in sede di applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. che gli era precluso nella fase in cui si trovava il procedimento e comunque anche palesemente erroneo poiché la giurisprudenza consolidata di legittimità, come esattamente rilevato dal pubblico ministero ricorrente, è nel senso che anche la guida senza patente o con patente revocata ovvero altre violazioni al codice della strada costituiscono, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, inosservanza dell'obbligo di rispettare le leggi previsto dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, e rendono quindi configurabile il reato di cui alla stessa Legge, art. 9.
Tale orientamento è rimasto immutato anche dopo la depenalizzazione del reato di guida senza patente sul presupposto che la prescrizione di rispettare le leggi riguardi le leggi di ordine pubblico, ma che la legge che vieta di guidare con la patente revocata, ovvero di guidare un veicolo non coperto da assicurazione per la responsabilità civile, sia appunto legge di ordine pubblico (v. Cass. 21.1.2004 n. 1673, Rv. 227108; Cass.
2.8.2005 a 29219, Rv. 231660), come tale richiamata nel provvedimento di applicazione delle prescrizioni nel caso di cui si tratta. D'altronde è ormai indirizzo consolidato che la depenalizzazione del reato di guida senza patente non si estende alla ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione speciale, essendo tale condotta tuttora sanzionata penalmente dalla L. n. 575 del 1956, art. 6, (v. Cass. 11.3.2005 n. 9926, Rv. 231132). E, se è
pur vero che nel caso in esame si è trattato di guida di un ciclomotore senza certificato di abilitazione, peraltro la violazione delle regole di ordine pubblico appare evidente poiché il ricorrente guidava un veicolo privo altresì di contrassegno di identificazione e di assicurazione obbligatoria.
Quanto poi all'ulteriore argomento portato dal Giudice monocratico onde escludere la convalida dell'amato, con riguardo alla asseta della gravità, del fatto, è appena il caso di rilevare che in tema di arresto facoltativo non si richiede, per la legittimità dell'arresto la presenza congiunta di entrambi i parametri della gravita del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente, come i desume dalla formulazione disgiuntiva della norma (art. 381 c.p.p., comma 4), la presenza di uno solo di essi (v. Cass. 20.10.1993 Di Santo) Anche sotto tale profilo il provvedimento di diniego della convalida dell'arresto e pertanto erroneo. Il provvedimento impugnato, emesso in violazione dell'art. 391 c.p.p., deve essere in conseguenza annullato con rinvio al medesimo giudice, che procederà a nuova valutazione seguendo gli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006