Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
I piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione - le cui norme, essendo integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni, rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza -, per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione dell'autorità regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze fra costruzioni è quella del codice civile.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo STUDIO CASALE M., difeso dall'avvocato SAPONARO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC CA, SC ND, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato PATERNOSTRO S., difese dall'avvocato MALANDRUCCO EUGENIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2888/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Michele SAPONARO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati il 30/6/1984 BI e DA SC, premesso di essere comproprietarie in Ventotene di un fondo con soprastante fabbricato e che il proprietario del fondo posto a confine, MA IN aveva, con l'opera di un suo incaricato, RO IC, ristrutturato ed ampliato un suo fabbricato posto a confine commettendo in danno delle attrici una serie di abusi edilizi, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Latina sia il MA che il RO chiedendo - per quello che ancora rileva ai fini del presente giudizio - che fossero condannati alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il RO si costituì chiedendo l'estromissione dal giudizio per non essere proprietario del terreno. Anche il MA si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza 7/3/1997 il Tribunale di Latina, rigettata la domanda nei confronti del RO, accolse quella contro il MA limitatamente alla richiesta di riduzione in pristino e, pertanto, lo condannò ad abbattere o ad arretrare fino al rispetto di m.5 dal confine il nuovo corpo di fabbrica posto a confine con la particella 229 di proprietà delle attrici, così come individuato nella planimetria allegata alla CTU.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 30/9/98, rigettava il gravame proposto dal MA. Costui ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza per un unico motivo illustrato da una memoria.
Hanno resistito le intimate controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (art.10 legge 17/8/1942 n.1150 in relazione all'art.21 legge 9/6/47 n.530) per avere la sentenza impugnata affermato che all'epoca in cui il ricorrente aveva eseguito i lavori oggetto di causa era già operante la distanza di 5 metri dal confine stabilita dal Piano di Fabbricazione annesso al Regolamento Edilizio del Comune di Ventotene, non tenendo conto che, all'epoca, il predetto Comune era sprovvisto di strumenti urbanistici sia perché privo di Piano Regolatore Generale sia perché il Piano di Fabbricazione non aveva ancora avuto la prescritta pubblicazione, per cui dovevano ritenersi ancora operanti le norme del codice civile in materia di distanze. La censura è fondata.
Con l'appello il MA aveva sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nella CTU e recepito dal primo giudice, il Comune di Ventotene era, all'epoca dei lavori da lui eseguiti, privo sia di Piano Regolatore Generale che di Piano di Fabbricazione, facendo presente, in particolare, che le norme edilizie contenute nello strumento urbanistico sono operanti "solo dopo l'approvazione ed efficacia, che si perfeziona dopo la relativa pubblicazione" (v. atto di citazione in appello).
La corte territoriale ha rigettato l'appello sul rilievo che "l'autorizzazione comunale era stata rilasciata al MA il 14/5/81, e cioè successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa sulle distanze" ed ha, perciò, ritenuto applicabile la distanza di 5 metri dal confine, nella specie non osservata dal MA. Premesso che l'autorizzazione amministrativa è destinata a regolare il rapporto tra il privato e la PA e, quindi, non rileva nel rapporto, di natura privatistica, tra proprietari confinanti, e poiché il giudice di merito anche in tema di distanze ha il dovere di accertare l'efficacia delle norme giuridiche da applicare (Cass. 117/93; 777/87), occorreva che la corte territoriale accertasse, sulla base della documentazione in atti e in risposta alle specifiche deduzioni dell'appellante, se e quali norme edilizie erano in vigore nel comune di Ventotene con riferimento all'epoca di esecuzione dei lavori, tenendo presente che sia i piani regolatori generali che i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, dopo l'approvazione dell'autorità regionale, devono essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge e cioè mediante pubblicazione, da eseguirsi mediante affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia ed obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale (in particolare. Cass. 3999/91; nonché Cass. 1256/97; 147/93; 108035/90). La scarna ed apodittica motivazione della sentenza non consente di ritenere effettuata sul punto alcuna indagine. Essa va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Roma, altra sezione per nuovo esame, da effettuarsi avendo presenti i suindicati principi.
Il giudice del rinvio provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2001