Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; ne' l'interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2003, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR IN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, rappresentato e difeso dagli avvocati BACILE PANTALEO ERNESTO, PASQUALE CORLETO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LE IN IMMACOLATA, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore LE AI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE GIORGI, DANIELA DE MATTEIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di LECCE, sez. minori depositato il 21/02/02 (N. 137/01 R.G.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Corleto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 RL TA, con ricorso 9 febbraio 1999, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore AI, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Lecce di autorizzarla a esperire l'azione di dichiarazione di paternità della figlia minore AI nei confronti di RE NZ. Instaurato in contraddittorio, il RE si opponeva alla domanda, contestandone il fondamento e chiedendo che l'azione non fosse autorizzata.
Il Tribunale per i minorenni, con decreto 24 febbraio 2000, dichiarò ammissibile l'azione, sulla base degli elementi acquisiti a tal fine.
Il RE propose reclamo, che fu rigettato dalla Corte di appello di Lecce con decreto in data 17 maggio 2000. Tale decreto fu impugnato dal RE dinanzi a questa Corte, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 274 cod. civ. e dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al fumus boni juris relativamente all'azione, sia per il difetto di motivazione in ordine alla esistenza dell'interesse della minore. Questa Corte accoglieva il ricorso unicamente in relazione al difetto di motivazione in ordina all'interesse della minore, mentre dichiarava inammissibile l'altro motivo. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Lecce, questa con decreto 27 febbraio 2002, notificato il 15 marzo 2002, rigettava nuovamente il reclamo ritenendo ammissibile l'azione.
Il RE ricorre a questa Corte avverso detto provvedimento, con atto notificato alla RL il 10 maggio 2002, nonché al Procuratore della Repubblica per i minori presso la Procura generale di Lecce e al Direttore dell'Ufficio distrettuale del Servizio sociale per i minori di Lecce in qualità di Curatore speciale della minore. Con il ricorso si formulano due motivi di impugnazione. La RL ha proposto controricorso con atto notificato il 19 giugno 2002, deducendo la inammissibilità del ricorso, esponendo relativamente all'interesse della minore che questa avrebbe compiuto i sedici anni il 20 agosto 2 002, con il conseguente venire meno del contendere sul punto. Chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il RE ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 273 cod. civ. e il difetto assoluto di motivazione, deducendosi che il decreto impugnato non conterrebbe alcuna motivazione reale e concreta in ordine all'interesse del minore, giustificato con un ragionamento di tipo retorico e privo di consistenza, senza un alcuna specifica indagine istruttoria e, in particolare, senza una consulenza tecnica psicologica, richiesta da esso ricorrente in relazione alle conseguenze dell'azione sulla psiche della minore ormai in età adolescenziale.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese per la fase già
svoltasi dinanzi alla Corte di Cassazione, che sarebbe priva di motivazione.
2 Va premesso che le parti nei loro scritti difensivi hanno concordemente indicato che la minore AI RL nell'agosto 2000 ha raggiunto il sedicesimo anno di età. Ne deriva la inammissibilità del primo motivo per sopraggiunta carenza di interesse allo stesso, essendo l'esperibilità dell'azione, a norma dell'art. 273, comma 2, c.p.c. ormai subordinata unicamente al consenso del minore, ritenuto ex lege capace di valutare il proprio interesse all'azione, e non più all'accertamento giudiziale dell'esistenza di tale interesse.
La fondatezza del motivo va peraltro esaminata in relazione alla statuizione da adottare sulle spese giudiziali, anche con riferimento della domanda della controricorrente ex art. 96 c.p.c. In proposito va osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1990 - nello stabilire, attraverso la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 374 cod. civ., la necessarietà dell'accertamento, in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, dell'esistenza dell'interesse del minore infrasedicenne alla dichiarazione di paternità - ha fatto esplicito riferimento alla verifica dell'inesistenza del rischio che la dichiarazione di paternità pregiudichi "gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale del minore". In tale ottica la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la contrarietà dell'accertamento della paternità all'interesse del minore può sussistere solo nel caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero dalla prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale (Cass. 26 luglio 2002, n. 11041; 20 febbraio 1998, n. 1856; 8 novembre 1997, n. 11032; 30 maggio 1997, n. 4834). I su detti elementi di rischio debbono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso genitore, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto padre e con la disponibilità di questi ad instaurarli, in relazione al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre. Nè l'interesse in questione, di regola, può essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico del minore al suo nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale ove intervengano a distanza dalla nascita del minore.
Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta e motivata applicazione di tali principi, accertando che nel caso di specie non sono emersi a carico del presunto padre elementi che escludessero l'interesse della minore alla dichiarazione di paternità. Nè sono emerse - senza che sia censurabile la mancata ammissione di una consulenza tecnica psicologica - particolari circostanze che potessero arrecare danno psicologico alla minore in conseguenza della dichiarazione di paternità, in contrasto con l'interesse all'emersione della figura paterna, anche in relazione al relativo vantaggio economico e sociale.
Ai fini della soccombenza virtuale il motivo deve ritenersi pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la compensazione delle spese relativamente alla precedente fase dinanzi a questa Corte, trovando la compensazione logico e legittimo fondamento nella complessiva soccombenza dell'odierno ricorrente.
Il primo motivo deve essere pertanto dichiarato inammissibile e il secondo infondato. Cosicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente RE IN al pagamento in favore di RL TA delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, quanto agli onorari, in euro duemila, oltre alle spese vive che si liquidano nella misura di euro duecento ed alle spese generali e accessorie come per legge.
Non sussistono le condizioni per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. non potendosi ravvisare il dolo o la colpa grave del ricorrente nel proporre il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e la domanda ex art. 96 c.p.c. Condanna RE IN al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in favore di RL TA nella misura di euro duemila per onorari, euro duecento per spese vive, oltre alle spese generali e accessorie come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2003