Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2003, n. 3548
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Sentenza 11 marzo 2003

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Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; ne' l'interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2003, n. 3548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3548
    Data del deposito : 11 marzo 2003

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