Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11066 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 1 1 0 6 6 /0 1 Im nome del Popolo Italiano ezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G.m.9649/1999 Presidente dr. Vincenzo Trezza Cron. 23686 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Domato Figurelli Consiglieme Ud.20.04.2001 dr. Natale Capitanio Consigliere dr. Alessandro De Renzis ha pronunciato la seguente SENTENZA Прило sul ricorso proposto da: Casa di Cura Villa Maria s.r.l., im persona dell'am- ministratore Giuseppe Guida, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spagnuolo in virtù di procura spe- ciale a margine del ricorso, elettivamente domicilia- ta nello studio del medesimo in Roma alla via della Balduina n. 66, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), 1886 in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, - 1.- tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, per procura speciale in calce al controricorso e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frez- za n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 aprile - 15 maggio 1998, n. 1954/1998, n. 11801/1992 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 aprile 2001; udito l'avv. Romilda Bottiglieri per delega dell'avv. Giuseppe Spagnuolo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'inam- missibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. a 1 1 Svolgimento del processo. Com ricorso al Pretore di Napoli depositato in data 7 dicembre 1991 la Casa di Cuna Villa Maria s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 42.556.849 in favore dell'INPS per omissioni contri- butive e sanzioni relative al periodo febbraio- marzo 1991. Al riguardo eccepiva la ricorrente compensazione del credito ex adverso vantato con altro maggior pro- prio credito di lire 420.671.867 oltre rivalutazione funds ed interessi, sancito da sentenza del Pretore di Napoli 16 settembre 1991 n. 16517 in proprio favore ed a cari- co dell'INPS. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con sentenza 24 aprile 1992, il Pretore respingeva il ri- corso. Avverso tale decisione interponeva gravame la so- cietà, insistendo nelle deduzioni formulate in prime cu- re circa la compensazione dei crediti descritti. Nel co- stituirsi in giudizio, l'INPS produceva documentazione attestante l'assegnazione di lire 470.671.867 da parte del giudice dell'esecuzione e comunque l'avvenuto paga- mento del complessivo importo di lire 844.743.900 in data, 10 febbraio 1993 in favore della Casa di Cura Villa Maria s.r.l. Instava quindi per il rigetto del gravame. Acquisita agli atti la prodotta documentazione, con sen- tenza in data 29 aprile - 15 maggio 1998, il Tribunale di · 3 - Napoli rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che, a sostegno dello spiegato gravame, assumeva la società che il credito di lire 42.556.849 azionato dall'INPS andava compensato con il maggior credito vantato da essa appellante nei con- fronti dell'ente, pari a lire 722.059.247 (a titolo di capitale ed accessori), in virtù di sentenza n. 16517/ 9 ottobre 1991 del Pretore diin data 16 settembre - Napoli;
che, a fronte di tale eccezione, l'Istituto a- veva prodotto documentazione (ordinansa di assegnazione di somme pignorate 8 febbraio 1993 ed attestazione Monte dei Paschi di Siena 10 febbraio 1993 di emissione asse- gni circolari) da cui era desumibile l'integrale soddi- sfazione del credito vantato dalla società appellante (risultavano corrisposte alla Casa di cura Villa Maria avv. Spagnuolo lire 844.743.900); che, alla s.r.l. - stregua della richiamata produzione, in ordine alla quale nessuna contestazione appariva articolata da parte ap- pellante, doveva ritenersi estinto ogni credito dalla casa di cura vantato in relazione alla fattispecie de qua, ed era inapplicabile la disposizione invocata in tema di compensazione fra debiti. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 4 maggio 1999, la Casa di Cura Villa Maria s.r.l. ha proposto ri- corso per cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. 4 L'INPS ha resistito con controricorso notificato il 12 giugno 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando vizio di motivazione (omessa o insufficiente) su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che il Tribunale ha con- fuso un credito della società, effettivamente estinto con il pagamento degli assegni circolari richiamati, con un altro rilevante credito della società già di- fon ell chierato compensato in base all'atto notificato al- l'INPS fin dal 28 novembre 1991, come denunciato in se- de di merito%3B che la confusione nella quale è incorso il Tribunale consiste nell'avere ritenuto che il paga- mento di lire 840.192.000, satisfattivo del procedimento esecutivo promosso per la realizzazione del credito della società azionato con il precetto del 24 novembre 1992 per rivalutazione monetaria e per interessi, avesse anche estinto il credito della società azionato con precedente intimazione del 28 novembre 1991, nella quale era già av- venuta la compensazione dei crediti vantati dall'INPS per contributi relativi al periodo da settembre 1989 al set- tembre 1991. Com il secondo motivo, denunziando violazione e falsa ap- plicazione delle norme di diritto in ordine alla disponi- - 5- bilità delle prove per non aver posto a fondamento della decisione impugnata le prove offerte dall'appellante (art. 115 c.p.c.) ed alla valutazione delle prove raccolte nel processo (art. 116 c.p.c.), quali vizi in procedendo, e in ordine alla compensazione (artt. 1241, 1242, 1243 c.c.), quali vizi in judicando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la società ricorrente deduce che il Tribunale non ha considerato che i rispettivi crediti asionati dalle parti risultavano già oggetto di compensazione mediante atto notificato in data 28 novembre 1991, nel quale risulta- wa che la Casa di cura Villa Maria era titolare del credito di lire 333.754.956 a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale portata dalla sentenza esecutiva n. 16517 resa in data 9 ottobre 1991 dal Pretore del lavoro di Napoli e che parte di tale credito (pari a lire 222.947.000) era stato compensato con i crediti contributivi maturati a favore dell'INPS nei singoli mesi da settembre 1990 a settembre 1991 (compreso il bimestre febbraio marso 1991 oggetto dell'in- - giunzione opposta). Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione delle norme che regolano il giudicato esterno (art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), la società ricorrente deduce che aveva eccepito dinanzi al Tribunale, nella fase del procedimento d'appello, che l'accertamento dell'avvenuta compensazione del credito 6 - di lire 40.340.000 (azionato dall'INPS con l'ingiunzione opposta a titolo di contributi relativi al bimestre feb - marso 1991) con il maggior credito di lire braio 333.754.956 (azionato dalla Casa di cura Villa Maria con l'atto di precetto del 28 novembre 1991) era avvenuto inter partes, in via irrevocabile e definitiva con valore di giudicato esterno sopravvenuto, nelle sentenze elencate;
che il giudice del merito doveva prendere atto che la compen- sasione tra i reciproci crediti era stata già accertata da altri giudici in altri procedimenti tra le stesse parti per identici crediti. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamen- te esaminati, in quanto tra loro connessi, ed il ricorso va accolto per quanto di ragione. Il Tribunale non ha invero valutato l'atto notificato in data 28 novembre 1991 dalla Casa di cura Villa Maria all'INPS, dal quale risultava che la società era titolare del credito di lire 333.754.956 a titolo di interessi maturati sulla sorte capitale portata dalla sentenza esecutiva n. 16517 resa in data 9 ottobre 1991 dal Pretore del lavoro di Na- pari a lire 222.947.000poli e che parte di tale credito - era stato compensato con i crediti contributivi maturati a favore dell'INPS nei singoli mesi da settembre 1990 a settembre 1991 - compreso il bimestre febbraio-marzo 1991 oggetto dell'ingiunzione opposta 7 - Il pagamento di lire 840.192.000 da parte dell'INPS alla società era invece satisfattivo del procedimento esecuti- vo promosso per la realizzazione del credito azionato con il precetto del 24 novembre 1992, e relativo al pagamento della rivalutazione monetaria maturata sulla sorte capita- le nella misura di lire 420.684.000 e degli interessi le- gali su tale rivalutazione nella misure di lire 418.540.000 per un totale complessivo di lire 840.192.000 sempre in relazione alla sentenze n.16517 del 9 ottobre 1991 del Pretore di Napoli. рушива Non ha pregio invece l'eccezione di giudicato esterno, in quanto non risulta che le sentenze richiamate abbiano per oggetto i crediti contributivi dell'INPS per il bime- stre febbraio-marzo 1991, e quindi nessuno sentenze ha ac- certato l'avvenuta compensazione. Con l'accoglimento per quanto di regione del ricorso, va cassato l'impugnate sentenza con rinvio alle Corte di ap- pello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassesione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, casse la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Feroli, che provvederà anche in ordine alle spese del giu- dizio di cassezione. Cost deciso in Roma il 20 aprile 2001. - 8 - II Presidente Winconco Trezza) (dr). Il Consigliere estensors (dr. Donato Figuralli) Amato Figuredi IL CANCELLIERE:IR SI Depositato in Cancelleria 13 A60. 2001 oggi, IL CANCELLIERE IR OL 1- 9 1