Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2002, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
O L L O B 4 E 7 E 3 . N ( N 3 O , I 0 1 Z 9 A % 9 R 1 T - LA CORTE SUPR0 75 16 /02 S 1 I 1 G - REPUBBLICA ITALIANA E 1 2 P A IN NOME DE E T I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3918/00 Dott. Roberto PREDEN - Presidente e Relatore Cron. 20872 Dott. Fabio Consigliere MAZZA Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 21/02/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato SEGRETO ConsigliereDott. Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: inC₁ LA FUCINATURA G RB DI IG RB persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. IG AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Società di Trasporti e 2002 Servizi per Azioni- in persona del legale 492 rappresentante p.t., Maria Teresa Fantola, 1 elettivamente domiciliata in ROMA VIA NINO OXILIA 21, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO FUMEL, difeso dall'avvocato GERARDO MARIA CANTORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 5119/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 4/3/1999, depositata il 05/03/99; RG. 24328/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20.4.1998, La S.p.a Ferrovie dello Stato Società di trasporti e servizi. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli recante intimazione di paga- mento, in favore della S.n.c. La Fucinatura G. AR di IG AR, della somma di £. 141.208 a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento della fattura n. 310 del 13.5.1986, pagabile il 13.7.1986, ma pagata solo il 29.7.1986. A sostegno dell'opposizione deduceva : a) 2 l'intervenuta prescrizione, in difetto di atti inter- ruttivi, del credito avente ad oggetto interessi mora- tori;
b) la mancanza della prova scritta alla quale è subordinata la concessione del decreto ingiuntivo;
c) la carenza di legittimazione attiva per avere la socie- tà ricorrente ceduto pro solvendo il credito derivante dalla suindicata fattura alla S.p.a. Deltasider fin dal febbraio 1986. Chiedeva quindi la revoca del decreto e la condanna della parte istante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Il giudice di pace, con sentenza del 5.3.1999, ri- teneva fondati tutti i motivi di opposizione, la acco- glieva e revocava il decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. Avverso la sentenza la S.n.c. La Fucinatura ha pro- posto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo esaminato, in quanto concer- nente l'accoglimento dell' eccezione preliminare di me- rito avente ad oggetto la prescrizione, il secondo mo- tivo, con il quale, denunciando violazione o falsa ap- plicazione degli artt. 2938 e 2944 c.c., nonché omessa, 3 insoddisfacente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che il giudice di pace avrebbe violato il divieto di rile- vare d'ufficio la prescrizione ed avrebbe erroneamente negato efficacia interruttiva alla lettera delle Ferro- vie dello Stato del 6.4.1993, nella quale sarebbe stata implicitamente riconosciuta l'esistenza del credito.
1.1. Il motivo va disatteso sotto entrambi i pro- fili.
1.1.1. La censura concernente l'asserito rilievo d'ufficio di una eccezione riservata alla parte (qual è l'eccezione di prescrizione) è ammissibile, atteso che prospetta la violazione della regola processuale detta- ta dall'art. 112 c.p.c., che può essere denunciata con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, avverso le sentenze - come quella in esame pronun- ciate dal giudice di pace secondo equità per ragioni di valore (S.U., sent. n. 716/99), ma infondata, poiché risulta dagli atti che l'opponente aveva espressamente eccepito la prescrizione.
1.1.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rilevato che la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di pace ha escluso la sussistenza di idonei atti interruttivi, ivi compreso il preteso riconosci- mento del diritto da parte del debitore, non risulta 4 affetta dalle radicali carenze di motivazione che pos- sono essere denunciate con il ricorso per cassazione (S.U., sent. n. 716/99).
2. Il riconoscimento della prescrizione del credito da parte del giudice di pace costituisce di per sé ra- gione sufficiente a fondare la pronuncia di accoglimen- to dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. E' quindi superfluo l'esame del primo motivo, re- cante censura alla ulteriore ragione fondante della de- cisione, incentrata sull'avvenuta cessione del credito.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché omessa, insoddisfacente e contraddittoria motivazione circa la pronuncia sulle spese, la ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe erroneamente omesso di valutare la soccombenza dell'opponente sulla domanda di risarci- mento ex art. 96 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese, ed avrebbe poi liquidato le spese in misu- ra del tutto sproporzionata rispetto al valore della controversia.
3.1. Il motivo non è fondato. Il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese non è censurabile in se- de di legittimità. Del pari inammissibile è la doglianza circa 5 l'entità della liquidazione delle spese, atteso che la eventuale inosservanza della tariffa, costituente norma sostanziale ordinaria, non è deducibile avverso le de- cisioni di equità del giudice di pace (sent. n. 10363/00; n. 14529/00; n. 14745/00).
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- Euro 16,67 te al pagamento delle spese, che liquida in Euro... oltre Euro 450,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21.2.2002. IL PRESIDENTE EST. IL CANCELLIERE C1 рум Dott.ssa Maria Aiello O L 4 L 7 3 O , ) B E N E , C E 1 A 9 N P 9 O 1 22.05.02 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S $ I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . N . T T E T S S I E R ( A 6