Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
L'impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi", determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; ne' a diversa soluzione può condurre l'esistenza, nella procura medesima, dell'autenticazione, da parte del difensore - procuratore, della firma non riconoscibile di chi ha conferito il mandato, in quanto un tal potere di identificazione concerne solo l'identità fisica, ma non anche l'eventuale qualifica del sottoscrittore, e quindi lascia indeterminato il necessario collegamento tra la detta persona fisica e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AR DO;
elettivamente domiciliato in ROMA - VIA DOMENICO MILLE LIRE 7 presso l'Avvocato GIOMMINI RODOLFO che lo difende unitamente all'Avvocato MOLESINI PATRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente con certificato negativo -
contro
VINANTE COSTRUZIONI S.P.A.
- ricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 10576/96 proposto da:
VINANTE COSTRUZIONI SPA in persona del legale rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in ROMA presso la, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEAR DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO MILLE LIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo difende unitamente all'avvocato PATRIZIO MOLESINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/96 del Tribunale di TRENTO, depositata il 06/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con ricorso del 20 febbraio 1991 NA MA chiedeva al Pretore di Cavalese la reintegrazione nel possesso di un passaggio agricolo attraverso la particella fondiaria 923/1 C.C. Cavalese di proprietà della Vinante Costruzioni, assertivamente impedito dalla edificazione posta in essere da quest'ultima.
Il Pretore reintegrava immediatamente il ricorrente nel possesso di un tracciato largo tre metri e di pari altezza lungo un percorso piano.
Costituitosi il contraddittorio ed espletata l'istruzione probatoria, quel giudice, con sentenza del 18.6.93, reintegrava definitivamente il MA nel possesso della servitù di passo, ponendo le spese processuali a carico della resistente. Proposto gravame dalla soccombente il Tribunale di Trento rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per cassazione la Vinante Costruzioni SPA, notificando l'atto una prima volta il 21 giugno 1996, e reiterandolo quindi, con notifica del 12 settembre successivo.
Resiste con controricorso NA MA.
MOTIVI DELA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Ciò premesso il primo ricorso, notificato alla controparte il 21 giugno 1996, ma mai depositato presso la Cancelleria di questa Corte come risulta dalla prodotta certificazione in data 17.9.96, va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 primo comma cpc. Il secondo ricorso, notificato il 12 settembre 1996 e ritualmente depositato il 18 settembre successivo, va invece dichiarato inammissibile per invalidità della procura al difensore stilata a margine dell'atto.
In assenza nell'intestazione dell'atto medesimo e nel contesto di esso del nominativo del legale rappresentante della Società per azioni Vinante che lo ha proposto, tale nominativo non è identificabile neppure nella sottoscrizione apposta sulla procura speciale a margine che risulta assolutamente illeggibile. Ebbene, in siffatta situazione, come ha più volte affermato questa Suprema Corte (tra le tante Cass. N. 4889/87, n. 9079/87, n. 8522/92) la impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, ha conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "jus postulandi", determina la inammissibilità del ricorso. Nè a diversa soluzione può condurre l'esistenza nella procura medesima dell'autenticazione, da parte del difensore - procuratore, della firma non riconoscibile di chi ha conferito il mandato, dato che tale potere di autenticazione concerne solo l'identità fisica, ma non anche l'eventuale qualifica del sottoscrittore e quindi lascia indeterminato il necessario collegamento tra la detta persona fisica e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio (Cass. N. 4880/87 e n. 8522/92 cit.). Alla pronuncia di improcedibilità del primo e di inammissibilità del secondo ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il primo (notificato il 21 giugno 1996), inammissibile il secondo (notificato il 12 settembre 1996) e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NA MA, delle spese di questo giudizio, che liquida in L. 247.100 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999