Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5119
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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L'impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi", determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; ne' a diversa soluzione può condurre l'esistenza, nella procura medesima, dell'autenticazione, da parte del difensore - procuratore, della firma non riconoscibile di chi ha conferito il mandato, in quanto un tal potere di identificazione concerne solo l'identità fisica, ma non anche l'eventuale qualifica del sottoscrittore, e quindi lascia indeterminato il necessario collegamento tra la detta persona fisica e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5119
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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