Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESPONSABILITA' DELLA BANCASEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Illmi Sigg.ri Magistrat:1 1 905/ 2 R.G.N. 5401/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. 28 535 Consigliere Dott. Mario ADAMO 3194 Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Ud. 08/05/2002 Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: AL Sig. domiciliata in ROMA per diritti €155 TAVERNITI CATERINA, elettivamente 0.8.AGO.2002 IL CANCELLIERE VIA CARLO POMA 2, presso l'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro €0,77 1.1500 CARICAL CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA & LUCANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN CIPRIANO 8, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che lo 2002 rappresenta e difende, giusta procura speciale per 1071 Notaio Zanardi Stefano in Milano rep. 40454 de121 marzo 1 2000; www controricorrente - avversO la sentenza n. 129/99 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Amodeo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Guidi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AT ER conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, la s.p.a. RI, # Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, esponendo che in data 10.3.87 aveva versato sul proprio conto corrente un assegno bancario per l'importo di £. 15.000.000, a firma di tale Meo Matteo;
che dopo sei giorni aveva richiamato l'assegno; che la banca non aveva riscontrato la richiesta, non aveva provveduto alla restituzione del titolo e non ne aveva defalcato il relativo importo;
che dopo 21 mesi la RI aveva 2 inopinatamente comunicato che l'assegno de quo era richiamato, ma era andato smarrito durante la stato spedizione da parte dell'istituto di credito trassato;
che la banca aveva proceduto, quindi, all'addebito della somma sul conto corrente ed alla chiusura dello stesso conto con richiesta di rientro dall'esposizione all'epoca esistente. Allegando l'illegittimità della condotta della banca, la ER ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo con il quale il predetto istituto di credito l'aveva informata dello smarrimento dell'assegno, nonché dell'ulteriore danno patito in conseguenza dell'addebito di tale somma sul proprio conto corrente e della contemporanea richiesta di rientro immediato. Nello stesso tempo la RI s.p.a. aveva richie- sto ed ottenuto, dal Presidente del Tribunale di Reggio # Calabria, decreto ingiuntivo contro la ER, per il pagamento del saldo passivo del conto corrente. Av- verso tale provvedimento la ER aveva spiegato opposizione. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 9.3.95, rigettava sia la domanda di risarcimento dei danni che l'opposizione a decreto in- giuntivo e condannava la ER al pagamento delle 3 spese processuali. Avverso tale pronunzia la ER spiegava appel- lo che la Corte di Reggio Calabria rigettava, con sen- tenza del 26.11.1999, osservando, per quanto qui ancora interessa, che: 1) la ER, all'atto del richiamo, aveva autorizzato l'addebito dell'importo dell'assegno sul proprio conto corrente;
2) l'assegno era andato smarrito durante la spedizione e lo smarrimento, per espressa previsione dell'art. 6 del contratto di conto corrente, era evento a rischio del richiamante;
3) il versamento dell'importo dell'assegno sul conto era re- golarmente avvenuto, come risultava dall'estratto conto del 31 marzo 1987; 4) lo smarrimento dell'assegno era stato comunicato con ritardo alla ER, ma questa aveva omesso di provare che ne fosse conseguito un qualsiasi danno;
in particolare, non aveva provato di aver perso la possibilità di rivalersi sul Meo (traente dell'assegno smarrito) per la sua pretesa sopravvenuta insolvibilità; 5) l'istituto di credito, in una situa- zione di passività del conto, aveva il diritto, secondo le regole contrattuali, di interrompere il rapporto e di chiedere l'immediato rientro. Avverso detta sentenza AT ER propone ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. La Ca- riplo, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 4 s.p.a., società incorporante per fusione della RI s.p.a., resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 1829, 1857 c.c., in quanto la Corte di merito non aveva considerato che la facoltà del ri- cevente di eliminare dal conto l'inclusione di un cre- dito verso un terzo era subordinata alla reintegrazione del remittente nelle sue ragioni. Nella specie, invece, la RI non aveva avviato la procedura di ammorta- mento ed aveva lasciato infruttuosamente spirare il termine di decadenza dell'azione cartolare. Il motivo è inammissibile in quanto attiene a que- stione nuova. Non risulta, infatti, che nelle fasi di merito l'odierna ricorrente abbia prospettato l'illegittimità dell'addebito in relazione alla pretesa mancata reintegrazione nelle proprie ragioni verso il traente dell'assegno. Tale rilievo assorbe la questio- ne, prospettata dalla controricorrente, della applica- bilità alla fattispecie della disposizione dettata dall'art. 1829 C.C. in relazione all'ipotesi che il credito incluso nel conto non sia stato soddisfatto. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la vio- lazione degli artt. 1362, 1370, 1371, 1374 c.c., in re- 5 lazione al ritenuto esonero della banca da responsabi- lità per lo smarrimento di assegni ad essa non imputa- bile, in quanto la Corte di merito non aveva interpre- tato la clausola secondo le regole di ermeneutica det- tate dalle richiamate norme in tema di interpretazione dei contratti ed in quanto non aveva spiegato come l'esonero da responsabilità per 10 smarrimento dell'assegno potesse estendersi all'esonero da respon- sabilità dall'obbligo di fare salve le ragioni del ri- chiamante prima di operare lo storno dal conto degli assegni stessi. Il primo profilo del motivo è inammissibile per la novità della questione, atteso che l'odierna ricorrente non ha mai contestato l'interpretazione della clausola contrattuale nel senso che il rischio dello smarrimento fosse a carico del correntista;
lo fa per la prima vol- ta e del tutto genericamente in sede di legittimità. Il secondo profilo del motivo è assorbito da quanto osser- vato, nell'esame del primo motivo, in ordine alla novi- tà della questione della pretesa mancata reintegrazione nelle proprie ragioni verso il traente dell'assegno. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la viola- zione degli artt. 1418 e 1419, 2° co., C.C. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità di una clausola esonerativa dell'obbligo della 6 banca di conservare integre le ragioni del rimettente, siccome in contrasto con la disciplina degli assegni e con l'esigenza di assicurare la sicurezza e certezza della loro circolazione. Anche tale motivo è inammissibile per novità della questione, come sopra si è osservato. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., in quanto anche a volere ammettere che la banca avesse la facoltà di ad- debitare l'assegno alla correntista senza prendersi cu- ra di reintegrarla nelle sue ragioni e di tenerla in- formata cica il corso e l'esito dell'operazione di ri- chiamo, la banca avrebbe dovuto comunque esercitare le sue prerogative secondo correttezza e buona fede, aste- nendosi dal chiudere repentinamente il conto della Ta- X verniti. Anche in questo caso la questione proposta è nuo- va. Il principio di correttezza e buona fede era stato invocato nelle fasi di merito in relazione all'asserito illegittimo riaddebito dell'importo dell'assegno ri- chiamato ed andato smarrito. Pertanto, inammissibilmen- te viene prospettata per la prima volta in sede di le- gittimità la questione della valutazione della chiusura del conto corrente, da parte della s.p.a. RI, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede. 7 Con il quinto motivo lamenta il vizio di motiva- zione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo rico- nosciuto il colpevole ritardo della RI nella comu- nicazione dello smarrimento dell'assegno non ne aveva escluso la facoltà di addebitarne l'importo e di rece- dedere repentinamente dal rapporto con la pretesa di un immediato rientro della correntista;
non aveva ritenuto che costituissero di per sé un danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, la perdita dell'azione cartolare ○ la ritardata possibilità di rivalersi о cautelarsi nei confronti del traente dell'assegno; ave- va ritenuto la RI titolata a pretendere gli acces- sori di un credito che era rimasto in essere solo per sua negligenza, senza che la correntista ne avesse con- sapevolezza. Il motivo è inammissibile, per novità della que- stione, nella parte in cui la ricorrente si duole che, malgrado il ritardo nel comunicare lo smarrimento dell'assegno, la banca abbia potuto chiedere ed ottene- re gli accessori di un credito del quale essa ricorren- te ignorava addirittura l'esistenza. Nel resto il moti- vo è infondato. Infatti, il ritardo della banca, se im- putabile, poteva esporre la stessa al risarcimento dei danni che erano conseguiti alla correntista, eventual- mente per la perdita o per una più onerosa realizzazio- 8 ne del credito verso il terzo, ma non certo escludere il diritto della banca di ripetere la somma accreditata per un assegno richiamato. Il ritardo, infatti, aveva prolungato la disponibilità della somma da parte della correntista, pur dopo il richiamo del titolo, ma non ne aveva certo giustificato in altro modo il precedente accredito rimasto privo di titolo. Da ciò consegue che esattamente la Corte di merito ha ritenuto la banca facultata a chiudere il rapporto ed a richiedere il pa- gamento dello scoperto. Quanto, poi, alla pretesa sus- sistenza di una danno in re ipsa per la perdita dell'azione cartolare o per la ritardata possibilità di rivalersi nei confronti del traente, non vi è dubbio che tali eventi siano potenzialmente lesivi, ma non in- tegrano indefettibilmente un danno, che sarebbe, infat- ti, escluso da un adempimento spontaneo del terzo o dal positivo esercizio di un'azione causale. Pertanto, in assenza della prova del danno, non sussistevano i pre- supposti per una sua liquidazione in via equitativa Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo.
P Q M
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in € 1.700,00 e quanto agli )esborsi in € נ י 9 140,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Sergio Di Amato Mollus Servic the MusicSangio IL CANCELLERE DEPOSITATA IN CANGELU BA Maria D EZO обиы Maric · 8 AGO. 2002 Oggi. IL CANCEL SHE Maria Deftones As duome 179,11 30, PP 161,10 42226 10