Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SURR00859 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 8068/98 - Cron. 1768 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere - Ud. 23/10/00 Rel. ConsiglierCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Florindo MINICHIELLO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio JL SOLE 24 OREdal Sig. SENTENZA per diritt 30 -2-2 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCE ERE ER EM, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso al sig. CONCETTI per diritti L. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS * 2000 14 FEB 2001 IL CANCELLIERE 4394 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste copia esecutiva delega in calce alla copia notificata del ricorso;
dalong. ER resistente con mandato per diritti L 14 FEB 2001 il avverso la sentenza n. 292/97 del Tribunale di MODENA, IL CANCELLIERE depositata il 13/05/97 R.G.N. 256/94; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo Rilasciata copia legale at Sig. NPS per diritti L. MINICHIELLO;
il ...-6 MAR. 2001 udito l'Avvocato DE ANGELIS;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. 8068/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, pronunciando nella controversia fra l'appellante FE IO (erede di MA NG) e l'appellato INPS, condannava l'Istituto a corrispondere alla controparte - nei limiti della prescrizione decennale - l'integrazione al minimo, sulla pensione concorrente, fino al 30 settembre 1983, “con rivalutazione ed interessi fino al 31.12.1991 e successivamente con rivalutazione detratti gli interessi”, e dichiarava estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 181 e segg., Legge Finanziaria 1997, con riguardo alla domanda concernente la cd. ST (cioè la conservazione, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, dell'importo integrato di detta тим pensione spettante a tale data), compensando le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza FE IO (quale erede di MA NG) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Nel primo motivo di ricorso - con la denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996 e del d.l. 28 marzo 1997 n.79, convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, in rapporto ai principi di cui agli artt.3, 24 e 38 della Costituzione – si lamenta che il Tribunale abbia - dichiarato l'estinzione del giudizio in ordine alla domanda della cd. ST e si deduce l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali, della normativa alla cui stregua è stata resa la 3 contestata pronuncia di estinzione. Con il secondo motivo, che denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, si lamenta l'erroneità della statuizione che (con riguardo all'integrazione al minimo) ha escluso la cumulabilità degli accessori per il periodo successivo al 31 dicembre 1991. 2. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto. -Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. ST) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 - che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. диу 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex pharimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 тич giugno 19991999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. ST, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla ST stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto -alla cd. ST per ragioni come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con дин compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis” non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla free sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. E' invece fondato il secondo motivo, che attiene a questione cui la predetta previsione di estinzione non è applicabile (cfr. Cass. 10 giugno 1999 n. 5707). Infatti, la censurata statuizione del Tribunale, esclusiva del cumulo (successivamente al 31 dicembre 1991) di rivalutazione ed interessi su quanto dovuto per integrazione al trattamento minimo, riguarda (necessariamente) ratei anteriori al 31 dicembre 1991; pertanto – alla stregua - del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 1996 - l'inadempimento ad essi relativo, ancorché protrattosi oltre la data di entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, è sanzionato con l'attribuzione cumulativa di rivalutazione ed interessi, secondo la disciplina anteriore a tale norma, essendo quest'ultima applicabile solo per i ratei maturati dopo la sua entrata in vigore. In accoglimento di tale motivo, la cassazione in parte qua dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere resa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con pronuncia del merito attributiva (in ordine agli anzidetti ratei per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983) sia della rivalutazione che degli interessi.
3. Il rigetto del primo motivo e la cassazione dell'impugnata sentenza nei limiti sopra indicati e in accoglimento del secondo motivo di ricorso della parte privata conformemente a quanto deciso in precedenti controversie di identico contenuto (v. Cass. 13 aprile 2000 n.4786 e 26 aprile 2000 n.5352) - comportano che le spese dell'intero processo debbano gley essere compensate, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998 - non essendo a ciò di ostacolo (cfr. Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) il carattere parziale della declaratoria di estinzione e la compresenza delle statuizioni (sottratte alla operatività della previsione di estinzione) concernenti il diritto all'integrazione al minimo fino al 30. settembre 1983 ed ai relativi accessori - e per la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna l'INPS al pagamento, in relazione alle somme dovute per ratei d'integrazione al trattamento minimo maturati fino al 30 settembre 1983, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in cumulo fra loro. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. 6 Flore s elfireichsell. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.2 GEN. 2001 W P ABORATOREI NCELLERIA O N ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533