Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Precedenti penali non sono indizio sufficiente per negare patrocinio a spese dello stato (Cass. 3961/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali. Il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2010, n. 44916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44916 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/12/2010
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1573
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 24028/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AR N. IL *29/11/1969*;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 448/2008 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 22/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'opposizione avanzata da ET CO avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo stato individuato il soggetto passivo del rapporto processuale instaurato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Anche a voler ritenere che la parte abbia inteso instaurare il rapporto processuale con il Ministero della giustizia cui è stata notificato il gravame, tale individuazione è comunque erronea giacché la norma richiamata individua nell'ufficio finanziario la parte passiva del rapporto processuale. Per tali ragioni deve essere stata respinta la chiesta di un termine per integrare la notifica nei confronti dell'Agenzia delle entrate, non potendosi dare seguito a richieste meramente esplorative, stante la mancata individuazione della parte processuale fornita di legittimazione passiva.
2. Ricorre per cassazione il richiedente lamentando che erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione: la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla contingenza in esame, ha ripetutamente enunciato il principio che l'inerzia della parte deve essere ovviata disponendo la notifica del gravame, ad iniziativa dell'attore, all'amministrazione finanziaria ai fini della l'integrazione del contraddittorio.
3. Il ricorso è fondato. È sufficientemente rammentare in proposito il condiviso principio enunciato ripetutamente da questa Corte Suprema in tema di rigetto e di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato (materie regolate dalla medesima procedura di cui al richiamato art. 99) secondo cui, quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 1, 4/12/2000, Rv. 218398; Cass. 1, 25/1/2001, Rv. 219098). Lo stesso principio, peraltro, è stato pure affermato in riferimento al giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi al custode (Cass. 4;
14/7/2008, Rv. 240904).
Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010