Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20496
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

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In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione).

Commentario1

  • 1In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 172 c.p.,…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20496, Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 20496 emessa dalla prima della Corte di Cassazione in data 8 aprile 2015, è stato affrontato il tema inerente come e quando la recidiva rilevi, come condizione ostativa, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Nella fattispecie in esame, venne emessa, in sede di esecuzione, un'ordinanza con la quale fu rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena dato che, secondo quanto dedotto in questo provvedimento, «dall'esame dell'ordinanza opposta risultava …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20496
Data del deposito : 8 aprile 2015

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