Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione).
Commentario • 1
- 1. In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 172 c.p.,…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n. 20496, Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 20496 emessa dalla prima della Corte di Cassazione in data 8 aprile 2015, è stato affrontato il tema inerente come e quando la recidiva rilevi, come condizione ostativa, in materia di estinzione della pena per decorso del tempo. Nella fattispecie in esame, venne emessa, in sede di esecuzione, un'ordinanza con la quale fu rigettata l'opposizione proposta avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena dato che, secondo quanto dedotto in questo provvedimento, «dall'esame dell'ordinanza opposta risultava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2015, n. 20496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20496 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 976
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 37812/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR AN, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 18/2014 emessa il 10/04/2014 dalla Corte di assise di appello di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Fimiani Pasquale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10/04/2014 la Corte di assise di appello rigettava l'opposizione proposta da OR AN avverso il diniego della declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattro di reclusione irrogata all'esecutato a titolo di aumento per la continuazione con la sentenza emessa il 14/10/1997 dalla Corte di assise di Palermo, divenuta irrevocabile il 19/03/1999.
Tale rigetto si giustificava in quanto dall'esame dell'ordinanza opposta risultava evidente che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa dell'opponente, la Corte di assise di Palermo non aveva desunto la recidiva dalla sommatoria delle sentenze irrevocabili di condanna che erano state inflitte al OR, ma dal giudizio effettuato in sede di cognizione da altri organi giurisdizionali. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che il OR era stato riconosciuto come recidivo, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, da due sentenze irrevocabili - rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Palermo il 24/03/1978 e dal Tribunale di Agrigento il 22/09/1981 - all'esito di procedimenti di cognizione culminati nelle stesse pronunzie.
Tali ragioni imponevano il rigetto dell'ordinanza impugnata nell'interesse del OR.
2. Avverso tale ordinanza OR AN, a mezzo dell'avv. Anna Americo, ricorreva per cassazione, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 172 c.p., comma 7. Si deduceva, in particolare, che l'ordinanza impugnata si poneva in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui la recidiva non è uno status soggettivo, implicitamente desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di un soggetto, con la conseguenza che, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, a seguito della sua regolare contestazione. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 c.p., comma 7, desumere la condizione di soggetto recidivo dell'esecutato dall'esame meramente documentale dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione (cfr. Sez. 1, n. 46299 del 06/10/2004, dep. 29/11/2004, Nardelli, Rv. 230295).
Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata nell'interesse del OR.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la condizione di recidiva ostativa alla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione della pena irrogata ad OR AN era stata ritenuta all'esito dei procedimenti di cognizione che si erano conclusi con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Palermo il 24/03/1978 e dal Tribunale di Agrigento il 22/09/1981, entrambe irrevocabili.
Ne discende che il giudice dell'esecuzione non disponeva del potere di sindacare l'accertamento della recidiva operato nei confronti del OR nell'ambito di pregressi giudizi di cognizione, atteso che affinché l'estinzione della pena non abbia luogo è sufficiente che la causa ostativa della recidiva risulti perfezionata in epoca antecedente a quella di maturazione del dies ad quem del termine di prescrizione. Sul punto, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del OR nel suo ricorso, non sussistono incertezze, com'è desumibile dal seguente principio di diritto: "L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena" (cfr. Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, dep. 21/03/2013, Milacic, Rv. 256022).
Occorre, dunque, concordare con il punto di vista espresso dal procuratore generale nella requisitoria del 21/11/2014, secondo cui, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione penale, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 172 c.p., comma 7, di sindacare l'esistenza della recidiva, in presenza di una verifica positiva compiuta in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione (cfr. Sez. 1, n. 30707 del 16/04/2002, dep. 13/09/2002, Triulcio, Rv. 222238).
Per converso, nessun argomento utile a modificare tale orientamento ermeneutico, condiviso da questo collegio, è prospettato dal ricorrente in relazione all'ordinanza impugnata, che deve essere conseguentemente confermata, fondandosi su una corretta valutazione dell'insussistenza delle condizioni per l'estinzione della pena irrogata al OR, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da OR AN deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015