Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 3
In tema di estensione degli effetti della impugnazione, sono da considerarsi motivi estensibili nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni, quelli che, investendo la esistenza stessa del reato, non possono essere considerati esclusivamente personali. Pertanto, qualora, dal testo della sentenza impugnata, si ricavi(a prescindere dalla formula adottata)che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste o per la insufficienza o contradditorietà della prova sulla esistenza del fatto, l'omessa estensione in "bonam partem" degli effetti della decisione agli altri coimputati non appellanti può essere corretta dalla Cassazione. (Fattispecie, in tema di falsificazione di testamento olografo, nella quale, pur essendo stato l'unico ricorrente assolto, in appello, per non aver commesso il fatto, la Cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva espresso dubbi in ordine alla stessa falsità dell'atto in contestazione, ha ritenuto che la assoluzione fosse stata, in realtà, pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art 530 cod.proc.pen.; conseguentemente, la Corte ha deciso di estendere gli effetti della sentenza di appello anche agli imputati il cui appello era stato dichiarato inammissibile perché tardivo).
Una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame. Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili.
In tema di sostituzione del difensore, ai sensi dell'art. 97 cod.proc.pen., il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre il professionista originariamente designato, il quale, una volta cessato l'evento che ha dato causa alla sostituzione, riprende il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni. Conseguentemente, unico destinatario della notifica di atti diretti alla difesa ed, in particolare, di provvedimenti passibili di impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 23.3.1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Providenti Consigliere N. 605
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 38988/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NN AN, nata a [...] il [...] e da EL Re IA SA, nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 5.6.98 della Corte di Appello dell'Aquila Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Giovanni Galati che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Raffaele Valori che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN AN, EL Re ER e EL Re IA SA vennero condannati per il reato previsto dagli artt. 482, 485, 491 c.p. per aver, in concorso tra loro, la prima quale autrice materiale, formato un falso testamento olografo recante la firma apparente di CH NN.
La Corte di Appello dell'Aquila ha assolto EL Re ER e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione tardiva di NN AN e EL Re IA SA.
Il difensore di costoro ricorre e denunzia:
a- nullità assolute, asseritamente verificatesi nel corso del dibattimento di primo grado;
b- la violazione degli artt.548 e 571 cpp, sostenendo la tempestività dell'appello, in quanto la sentenza di condanna non era stata mai notificata all'avv. Bernardo Masciarelli, nominato difensore di ufficio all'udienza di discussione;
c- "L'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale", per la violazione, tra l'altro, dell'art. 587 cpp, "stante l'immediata estensibilità ed applicabilità dei motivi di merito, non personali, ritualmente dedotti per l'imputato assolto per ragioni estensibili ai coimputati".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo è inammissibile.
Dichiarata l'inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, come motivi di ricorso per cassazione, questioni di merito e processuali diverse da quelle dirette ad aggredire, specificamente, la preliminare e pregiudiziale declaratoria che ha valore ricognitivo e produce effetti ex tunc. La causa originaria d'inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità che, pur se assolute e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sono definitivamente coperte dal provvedimento del primo giudice, che acquista, infatti, autorità di cosa giudicata sia per le questioni dedotte e decise, sia per quelle deducibili, ma non devolute e risolte, fatti salvi gli effetti estensivi di cui all'art.587 c.p.p.
2- Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Per il principio della continuità e immutabilità della difesa, non espressamente dispensata, pure nell'ipotesi di necessità, anche implicita, di sostituzione del difensore di fiducia con quello d'ufficio, in situazioni che, ex art.97 c.p.p., non comportano la revoca del mandato fiduciario, il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato. Questi, cessato l'evento che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere, immediatamente, il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni, non richiedendo la legge, per il principio enunciato e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e, segnatamente, dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore di ufficio chiamato a sostituire quello di fiducia, anche se, nel silenzio di questi, il sostituto può utilmente proporre impugnazione.(Cass. Sez. U., 19/12/94, mass. 199398 e 199399).
Correttamente, quindi, l'appello è stata dichiarato tardivo con riferimento alla notifica eseguita, legittimamente, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p., non al difensore d'ufficio, nominato alla udienza di discussione, ma al difensore di fiducia, mai revocato.
3- Il terzo motivo di ricorso è fondato.
A norma dell'art. 587 c.p.p. l'estensione, a favore del coimputato non impugnante, o che abbia proposto impugnazione inammissibile, del gravame presentato da altro imputato, rituale nei requisiti di forma e di sostanza, opera di diritto a condizione che venga accolto il motivo, non esclusivamente personale, dedotto dalla parte diligente. Poiché la norma mira ad evitare, sotto il profilo formale, la contraddittorietà dei giudicati e, sotto il profilo sostanziale, per l'immanente principio del favor rei, l'ingiustizia di difformi statuizioni emesse, nel processo plurisoggettivo, nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni, sono motivi estensibili, certamente, quelli che, investendo l'esistenza stessa del reato, non possono essere esclusivamente personali. In siffatta ipotesi, l'errore commesso dal giudice di merito, per la mancata estensione in bonam partem degli effetti della decisione, può essere corretto, direttamente, dalla Corte di Cassazione, anche a norma degli artt.616, lett. l), 129.530, comma 2, c.p.p., qualora dal testo della sentenza impugnata, e a prescindere dalla formula di assoluzione adottata, si ricavi che l'imputato impugnante è stato prosciolto perché il fatto non sussiste o per la insufficienza o contraddittorietà delle prove di esistenza del fatto-reato. Non sono ostative all'estensione, in conseguenza, le argomentazioni ultronee, relative alla singola posizione, esaltate dal giudice ai fini dell'adozione della formula di assoluzione "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato per difetto di dolo", che, pur se rappresentative di motivi oggettivamente personali, sono il risultato di una errata sintesi del giudizio. L'ipotesi non consente di invocare il principio della inviolabilità del giudicato, infatti, in quanto, in presenza di espliciti dubbi circa la esistenza del fatto, è atto dovuto il proscioglimento con la prevalente formula perché il fatto non sussiste. Le ulteriori valutazioni, di natura personale, non possono avere altro significato se non quello ad colorandum et adiuvandum della statuizione di innocenza.
Ciò posto, si osserva che il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi. Ha omesso sia di affrontare il problema dell'estensibilità dell'impugnazione ammissibile, presentata dal difensore di fiducia, con un unico atto, nell'interesse di tutti e tre gli imputati - ai quali la notifica della sentenza di condanna era stata eseguita in tempi diversi - sia di estendere ai coimputati gli effetti del proscioglimento di EL Re ER. Prescindendo dalla adottata formula di assoluzione "per non aver commesso il fatto", rappresentativa di aggiuntivi e superflui argomenti personali, dal testo della sentenza si ricava che il giudice del fatto ha valorizzato, ai fini del proscioglimento, ex art.530, comma 2, c.p.p., ritenuto prevalente sulla prescrizione estintiva, l'incertezza circa l'esistenza stessa del reato. Ha espresso dubbi, infatti, sulla non autenticità del testamento, richiamando, a tal fine, quali elementi escludenti la responsabilità proprio della NN AN, ritenuta, nella contestazione, autrice dell'immutatio: Sia la "divergenza, non altrimenti componibile" delle opposte conclusioni espresse dal perito d'ufficio - dr. Giacomo Mazzetti - e dal consulente di parte - prof. Vincenzo Aquilante -. Sia la intrinseca inattendibilità del giudizio di falsità, perché manifestato "in termini solo probabilistici, se non addirittura di mera compatibilità- "Il perito Mezzetti ha attribuito alla scrittura del testamento una fisionomia grafica compatibile con quella di NN AN"-. Sia, infine, conclusivi argomenti giuridici e scientifici circa il valore non probatorio delle indagini tecniche che "presentano sempre margini più o meno ampi di soggettività sì da consentire, solo in rari casi- 'e quello in discorso non si annovera tra questi' - il raggiungimento della piena certezza in ordine alla falsità, ovvero all'autenticità del testamento".
La mancanza di una prova certa della falsità/autenticità del testamento, investendo il fatto oggettivo dell'esistenza stessa del reato e implicando, ex art.530, comma 2, c.p.p., l'assoluzione con formula ampiamente liberatoria, imponeva l'estensione del proscioglimento anche agli altri imputati. Per i principi esposti, quindi l'errore giuridico deve essere corretto direttamente da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 23 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999