Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 7557
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Sentenza 23 marzo 1999

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In tema di estensione degli effetti della impugnazione, sono da considerarsi motivi estensibili nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni, quelli che, investendo la esistenza stessa del reato, non possono essere considerati esclusivamente personali. Pertanto, qualora, dal testo della sentenza impugnata, si ricavi(a prescindere dalla formula adottata)che l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste o per la insufficienza o contradditorietà della prova sulla esistenza del fatto, l'omessa estensione in "bonam partem" degli effetti della decisione agli altri coimputati non appellanti può essere corretta dalla Cassazione. (Fattispecie, in tema di falsificazione di testamento olografo, nella quale, pur essendo stato l'unico ricorrente assolto, in appello, per non aver commesso il fatto, la Cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva espresso dubbi in ordine alla stessa falsità dell'atto in contestazione, ha ritenuto che la assoluzione fosse stata, in realtà, pronunciata ai sensi del comma secondo dell'art 530 cod.proc.pen.; conseguentemente, la Corte ha deciso di estendere gli effetti della sentenza di appello anche agli imputati il cui appello era stato dichiarato inammissibile perché tardivo).

Una volta dichiarata la inammissibilità dell'appello tardivo, non sono proponibili, mediante ricorso per Cassazione, questioni diverse da quelle dirette ad aggredire la predetta pronuncia relativa alla ritenuta intempestività del gravame. Invero, la causa originaria di inammissibilità preclude l'esame anche delle nullità (pur se assolute e rilevabili di ufficio) che risultano definitivamente "coperte" dal provvedimento del primo giudice, in virtù dell'autorità del giudicato in ordine alle questioni dedotte ed a quelle deducibili.

In tema di sostituzione del difensore, ai sensi dell'art. 97 cod.proc.pen., il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre il professionista originariamente designato, il quale, una volta cessato l'evento che ha dato causa alla sostituzione, riprende il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni. Conseguentemente, unico destinatario della notifica di atti diretti alla difesa ed, in particolare, di provvedimenti passibili di impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 7557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7557
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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