Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione in un albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo - obbligo, anziché con quella interesse legittimo - potere pubblico. Consegue che la controversia concernente il rifiuto d'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta a chi è iscritto nell'albo degli psicologici e tale iscrizione abbia richiesto a norma dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI MO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO CLEMENTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE VENETO;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3650/95 del Tribunale amministrativo regionale di VENEZIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dottoressa ON NI di Verona, laureata in psicologia ed iscritta al relativo ordine territoriale chiedeva all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, avendone i requisiti, di potersi avvalere del disposto dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 e di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. Con deliberazione n. 445 dell'11 marzo 1994, il Consiglio dell'Ordine si pronunciava nel senso di non riconoscere, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della richiamata legge, validità alla certificazione presentata dalla NI.
Avverso tale provvedimento quest'ultima ha proposto ricorso al TAR del Veneto (r. g. 3489/94), chiedendone l'annullamento, perché illegittimo, ingiustificato e penalizzante, proponendo, altresì, in pendenza di giudizio, ricorso per regolamento di giurisdizione, rubricato al n. 6238/98.
Successivamente, l'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto ridefiniva i criteri di validazione delle certificazioni di cui al citato art. 35 e la NI presentava all'Ordine istanza di riesame, ma quest'ultimo, confermava la precedente deliberazione non riconoscendo validità alla certificazione presentata dalla NI. Anche quest'ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Veneto ed il relativo ricorso assumeva il n. 3650/95 r.g. TAR Veneto. In pendenza di tale giudizio la NI, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede che questa Corte, previa riunione dei ricorsi proposti, dichiari se la cognizione della controversia appartenga al giudice amministrativo o a quello ordinario.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Non sussistono, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., le condizioni per far luogo alla riunione dei ricorsi.
2. - L'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, ordinamento della professione di psicologo, stabilisce espressamente che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia attivati ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato d.P.R..
Il successivo art. 35 della stessa l. n. 56 del 1989 prevede, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. La stessa norma attribuisce agli ordini il compito di stabilire la validità di detta certificazione.
Le anzidette disposizioni sono dichiarate applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 56 del 1989. Pacifica e non contestata, nella specie, l'applicabilità del richiamato art. 35 della legge da ultimo citata, la questione circa l'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla controversia relativa all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta va risolta - come questa Corte ha costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass.20 marzo 1991 n, 2994) - sulla base dei principi generali secondo i quali va affermata la giurisdizione dell'a.g.o. ogni qualvolta l'interessato faccia valere una posizione di diritto soggettivo - a meno che non sia legislativamente affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - mentre va dichiarata la giurisdizione di legittimità di quest'ultimo quando la posizione del privato sia di interesse legittimo.
Con riferimento all'iscrizione ad un albo professionale, il rapporto tra colui aspira all'iscrizione corrisponda all'interesse pubblico, ma ha solo il compito di verificare se in realtà l'aspirante sia nel possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'iscrizione, la quale deve essere disposta se quei requisiti sussistono e deve essere negata nel caso contrario (Cass.16 marzo 1978 n. 1322; Cass. 14 ottobre 1983 n. 5998; Cass. 23
febbraio 1990 n. 1399). Nè potrebbe essere altrimenti, perché lo svolgimento di una qualunque attività professionale è espressione della generale situazione di libertà assicurata dall'ordinamento italiano ad ogni cittadino (art. 4 cost.), in ordine alla scelta del lavoro. Può accadere che in un dato momento storico, certe attività, prima liberamente esercitabili, sembrino bisognose di una regolamentazione nell'interesse generale e vengano perciò consentite soltanto a chi dimostri di essere capace e degne di esercitarle. Ma qualunque diritto, appunto perché tale e non puro arbitrio o irrilevante possibilità di agire, richiede di essere ancorato a determinati presupposti e circoscritto entro certi limita;
l'importante è che ove ricorrano i presupposti e siano osservati i limiti esso possa pienamente esercitarsi (Cass. N. 2994 del 1991, cit., in motivazione).
Gli anzidetti principi sono applicabili anche nell'ipotesi in cui la legge consente al già iscritto ad un albo professionale l'esercizio di una ulteriore e diversa attività nel concorso di determinati requisiti, legislativamente predeterminati ed in riferimento ai quali l'ordine professionale non abbia un potere discrezionale.
Dall'esame della normativa in precedenza esposta emerge che il compito riconosciuto all'ordine professionale di stabilire la validità della certificazione prodotta dal richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta non implica valutazioni di carattere amministrativo, ossia scelte del comportamento più rispondenti all'interesse pubblico, ma solo l'individuazione di circostanze senza alcun margine di discrezionalità, del momento che il giudizio formulato in proposito dagli ordini è espressione di una discrezionalità tecnica, senza incidere sul diritto soggettivo dell'interessato, allo stesso modo come non attiene pacificamente alla discrezionalità amministrativa l'accertamento del requisito della buona condotta dell'aspirante all'iscrizione ad un albo professionale (cfr. giurisprudenza richiamata).
Si deve, quindi, ritenere che la tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto all'albo degli psicologi, chiede, a norma dell'art. 35 l. n. 56 del 1989, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, non può essere affidata ad altri che non sia il giudice ordinario, istituzionalmente competente in tutte le controversie su diritti soggettivi (art, 2907 c.c. e 1 c.p.c.). A lui spetta di provvedere con pienezza di poteri e quindi anche con pronunce di condanna a concedere l'autorizzazione, in quanto non gli sono opponibili i noti limiti che la l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, ha posto a salvaguardia dell'attività discrezionale amministrativa.
Va, quindi, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in esame.
Sussistono, in relazione allo svolgimento del processo, giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999