Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 213
CASS
Sentenza 9 aprile 1999

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Il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione in un albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo - obbligo, anziché con quella interesse legittimo - potere pubblico. Consegue che la controversia concernente il rifiuto d'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta a chi è iscritto nell'albo degli psicologici e tale iscrizione abbia richiesto a norma dell'art. 35 della legge n. 56 del 1989 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 213
    Data del deposito : 9 aprile 1999

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