Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
Anche a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la competenza legislativa delle regioni in materia di urbanistica è concorrente con quella statale, e non esclusiva, in quanto certamente ricompresa nella espressione "governo del territorio" contenuta nel novellato art. 117. (La Corte nell'occasione ha ritenuto che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 rispetti la competenza regionale della nuovo dettato costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14763 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 15/03/2002
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 518
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 12873/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL GI n. a Milano 9 giugno 1958 avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15 dicembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per: rigetto del ricorso udito il difensore Avv.to Franco ZUMERLE - Verona
Svolgimento del processo
LL GI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa il 15 dicembre 2000, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva, deducendo quali motivi la violazione degli artt.10 e 20 l. n. 47 del 1985 e 76 l. r. n. 61 del 1985 Veneto, in quanto si trattava di una tettoia per ricovero di macchine agricole, costituente pertinenza ai sensi della legge regionale, che contiene una nozione differente da quella nazionale e deve prevalere ai sensi dell'art. 117 Cost., sicché non assume rilievo la natura autonoma o accessoria della costruzione effettuata, ed il contrasto con una prassi urbanistica del Veneto, che ritiene assentibili con autorizzazione tutti gli interventi edilizi consistenti in tettoie. Motivi della decisione
Le censure sono riproduttive di quelle svolte in appello, cui la Corte lagunare aveva fornito ineccepibile risposta, in fatto, proponenti una differente lettura delle risultanze processuali e, comunque, manifestamente infondate, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, determinata in base alla sentenza n. 186 del 2000. Infatti la Corte lagunare ha escluso che si trattasse di una tettoia destinata al ricovero di piccole macchine agricole e che l'immobile principale fosse un semplice casolare e con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ha rilevato che le molteplici opere eseguite avevano "oggettivamente trasformato l'annesso rustico in casa di civile abitazione".
"Questo manufatto" - soggiunge la Corte d'appello di Venezia - "è ... parte integrante della casa ( e non di un casolare per attrezzi), ne determina una nuova linea architettonica, è privo di autonomia individuale e funzionale e quindi non può essere configurato come pertinenza".
Alla luce di questa ricostruzione fattuale non solo sono inammissibili tutte le censure in fatto o proponenti una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, ma anche quelle relative alla normativa sulle pertinenze.
Tuttavia, queste ultime sono, in ogni caso, manifestamente infondate. Infatti sotto il vigore della precedente dizione dell'art. 117 Cost. sia nella nuova versione fornita dalla legge costituzionale n. 3) del 2001 la competenza regionale in materia urbanistica è concorrente con quella statale e non esclusiva, mentre quella relativa alla legislazione penale riservata in via esclusiva allo Stato, giacché nell'ampia espressione "governo del territorio" contenuta nel novellato art. 117 Cost. deve intendersi ricompresa pure l'urbanistica, non avendo acceduto il legislatore costituzionale a quella nozione di "urbanistica" delineata dal d.P.R. n. 616 del 1977. Pertanto, nonostante la legge costituzionale del 2001 abbia, in una visione federalista, modificato la filosofia del precedente art. 117 Cost. ed abbia delineato le materie di competenza esclusiva regionale in via "residuale", includendo tutte quelle non espressamente ritenute di competenza esclusiva o concorrente con la legislazione statale, il quadro normativo per quel che concerne il settore edilizio è rimasto sostanzialmente immutato, pur se la normativa regionale ora non deve essere soltanto in contrasto con i principi generali dettati dallo Stato.
Inoltre, giurisprudenza uniforme della Corte Costituzionale afferma l'esigenza della c.d. interpretazione adeguatrice di ogni disposizione, compresa quella regionale, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale sia in via incidentale dai giudici sia, da parte dello Stato o delle Regioni, in via principale, sicché la norma regionale richiamata dovrebbe, in ogni caso, essere sottoposta a detta analisi ermeneutica.
Peraltro l'art.76 della legge regionale Veneto n.61 del 1985 presuppone la nozione di pertinenza "urbanistica" quale elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale e si limita a specificare che l'autorizzazione edilizia ora d.i.a. può essere richiesta pure per le opere non autonomamente utilizzabili per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi comunque di un terzo quella dell'edificio principale.
Pertanto ha provveduto a specificare alcune caratteristiche della pertinenza urbanistica sulle quali non esiste un uniforme orientamento della giurisprudenza vale a dire la mancanza di autonomia e l'entità della costruzione, ora ridotta dal d.leg. n. 380 del 2001 al 20% della costruzione principale, mentre l'accertato completamento di una costruzione "abusiva", perché ha modificato l'annesso rustico in casa di civile abitazione, esclude che possa trattarsi di pertinenza come varie volte evidenziato dal giudice di merito, sicché non assume rilievo la disputa sulla necessaria autonomia individuale e funzionale dell'opera.
Infatti, non ogni manufatto con volume inferiore o pari al 20% della costruzione principale può essere ritenuto pertinenza, se non ne ha i connotati peculiari, elaborati dalla giurisprudenza e correttamente esclusi, in base ad un'indagine fattuale, dalla Corte di merito. Del resto l'ulteriore edificazione, che, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, non è stata ritenuta una tettoia dalla Corte lagunare, costituisce completamento di un manufatto abusivo, sicché neppure rileverebbe la pretesa ed insussistente natura pertinenziale, giacché non vi è alcuna ragione per agevolare la edificazione di altra opera destinata a produrre ulteriore danno rispetto a quello causato dal manufatto principale, tanto più che occorre considerare una nozione globale di costruzione (ved. Cass. sez. 3^ 22 febbraio 2001 n. 13997, prodotta in udienza dalla difesa).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002