Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost. il provvedimento reso dal magistrato designato dal Presidente del tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 170 d. lgs. n. 113 del 2002, per la decisione sull'opposizione avverso decreto di reiezione dell'istanza per la liquidazione dell'onorario adottato dal magistrato di sorveglianza.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore del collaboratore di giustizia ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'onorario, quanto alle attività professionali compiute nel procedimento di sorveglianza, non solo per quelle strettamente attinenti a fasi da svolgersi in contraddittorio, ma anche per tutte quelle, purché effettive e pertinenti, riguardanti la persona assistita in vista di provvedimenti che debbano essere emessi nei suoi confronti "de plano", non potendo l'opposta conclusione trarsi dalla clausola limitativa "sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore" contenuta nell'art. 75, comma 2, d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 37529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37529 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere -
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere -
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SANTE;
avverso l'ORDINANZA del 10/10/2002 del Tribunale di SORVEGLIANZA di ROMA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento del 21.5.2002 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta dell'Avv. Sante TA, volta ad ottenere la liquidazione dell'onorario per attività professionali espletate in favore del collaboratore di giustizia DI FI AN, ammesso a speciale programma di protezione, sul rilievo che tali attività, riguardanti questioni attinenti alla detenzione domiciliare, non erano state compiute in contraddittorio, ma erano volte a sollecitare provvedimenti "de plano" di competenza del Magistrato di sorveglianza ex artt. 47 ter, co. 4 ultimo periodo, e 51 bis L. 26.7.1975 n. 354, per i quali non è prevista l'assistenza del difensore.
Avverso tale determinazione l'Avv. TA ha proposto opposizione - ai sensi degli artt. 84, 115 e 170 D. L.vo 30.5.2002 n. 113 e 29 della richiamata L. 13.6.1942 n. 794 - sull'assunto che si doveva avere riguardo alla normativa sui collaboratori di giustizia, la quale nell'art. 13, co. 6, D.L. 15.1.1991 n. 8, come sostituito dalla L. 13.2.2001 n. 45, non pone alcuna restrizione in ordine al tipo di assistenza legale agli stessi accordata, mentre l'applicabilità della normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in forza dell'art. 12, co.2 ter, L. 30.7.1990 n.217 (introdotto dalla L. 29.3.2001 n. 134 ed ora trasfuso nell'art.115 D. L.vo n. 113/2002) deve intendersi limitata alla misura ed alle modalità di liquidazione delle spese e dell'onorario spettanti al difensore.
L'opposizione è stata rigettata dal magistrato designato, ai sensi. dell'art. 170 D.L.vo n. 113/2002, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza in data 10.10.2002, contro la quale il difensore dell'Avv. TA ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea ed illogica interpretazione della disciplina della materia.
L'impugnazione deve ritenersi ammissibile, contrariamente all'opinione del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha peraltro dato atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto. Il detto contrasto deve infatti ritenersi superato alla luce della decisione delle Sezioni unite (sent. 28.5/10.6.2003, Pellegrino) che ha affermato l'esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e quindi solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, avverso l'ordinanza emessa in sede di opposizione o reclamo contro il provvedimento che decide sulle domande di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Ciò premesso il gravame proposto dall'Avv. TA, che rientra nei detti limiti perché con esso viene denunciata violazione di legge, merita accoglimento.
La tesi accolta dall'ordinanza impugnata, secondo cui il difensore del collaboratore di giustizia avrebbe titolo ad ottenere la liquidazione dell'onorario, quanto alle attività professionali compiute nel procedimento di sorveglianza, solo per quelle strettamente attinenti a fasi da svolgersi in contraddittorio e non per tutte quelle - purché ovviamente effettive e pertinenti - riguardanti la persona assistita in vista di provvedimenti da emettersi nei suoi confronti non corrisponde invero alla "ratio" dell'istituto, risultando troppo restrittiva ai fini di un efficace esercizio della funzione difensiva che il legislatore ha inteso garantire, ed è priva di base normativa, non potendo la detta conseguenza trarsi - contrariamente a quanto ritenuto dal Magistrato di sorveglianza - dalla clausola limitativa "sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore" (art.75, co. 2, D.L.vo n. 113/2002, che riproduce il dettato dell'art.15, co. 1, L. n. 217/1990).
Consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame della domanda avanzata dall'Avv. TA in relazione alle attività professionali, anche se facoltative, svolte in favore di DI FI AN e attinenti alla materia della detenzione domiciliare, nella quale le fasi "de plano", connesse e prodromiche o conseguenti a quelle in contraddittorio, non escludono l'assistenza del difensore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.