Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 37529
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost. il provvedimento reso dal magistrato designato dal Presidente del tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 170 d. lgs. n. 113 del 2002, per la decisione sull'opposizione avverso decreto di reiezione dell'istanza per la liquidazione dell'onorario adottato dal magistrato di sorveglianza.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore del collaboratore di giustizia ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'onorario, quanto alle attività professionali compiute nel procedimento di sorveglianza, non solo per quelle strettamente attinenti a fasi da svolgersi in contraddittorio, ma anche per tutte quelle, purché effettive e pertinenti, riguardanti la persona assistita in vista di provvedimenti che debbano essere emessi nei suoi confronti "de plano", non potendo l'opposta conclusione trarsi dalla clausola limitativa "sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore" contenuta nell'art. 75, comma 2, d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 37529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37529
    Data del deposito : 4 luglio 2003

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