Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici si compone, oltre che della consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, della finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 44902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44902 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/10/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1204
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 009946/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato SARDO Giuseppe, quale difensore di VO LE (n. il 10/11/1939);
avverso la sentenza del Giudice di pace di Amantea, in data 09/01/2004. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza del 09/01/2004, il Giudice di pace di Amantea dichiarò SA LE responsabile del reato di cui all'art. 633 c.p. (invasione, al fine di trame profitto, del terreno di UL Teresa), e - concesse le attenuanti generiche - la condannò alla pena di Euro 137,62 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo:
1) Violazione dell'art. 633 c.p. e art. 1140 c.c. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. B. Con tale motivo la difesa della ricorrente sottolinea che il Giudice di pace non ha considerato che l'imputata aveva il possesso del terreno "de quo" (come accertato anche dai Giudici Civili nella causa possessoria) e quindi non poteva commettere il reato di cui all'art.633 c.p. che tutela proprio il possessore dell'immobile.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E. La difesa della ricorrente evidenzia che il Giudice di pace non ha motivato perché non ha tenuto conto delle deposizioni dei testi che hanno affermato il possesso (la coltivazione del terreno) dell'imputata e del perché, invece, ha considerato le deposizioni del geometra che ha picchettato il terreno sulla base delle risultanze catastali e del fratello della P.O. che comunque nulla hanno riferito sul possesso. La difesa contesta, inoltre, il fatto che il Giudice abbia qualificato non legittimo il possesso dell'imputata perché in contrasto con l'apposizione dei picchetti;
il Giudice non avrebbe considerato che il possesso radicato negli anni non poteva essere "svilito" dall'intervento della querelante. 3) Violazione degli artt. 42 e 633 c.p.; illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente sottolinea la mancanza dell'elemento psicologico del reato perché l'imputata era convinta di essere la proprietaria del terreno come riconosce lo stesso Giudice alle pagine 3, 4 e 5 dell'impugnata sentenza e come affermato dalla stessa P.O. che si è querelata, infatti, per i reati di cui agli artt. 392 e 624 c.p. e non già per il reato di cui all'art. 633 c.p. "poi contestato, forse, in violazione dell'art. 120 c.p.". La difesa della ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza e l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, risultando carente nel caso di specie una corretta applicazione dell'art. 633 c.p., con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato.
Infatti, il reato presuppone nell'agente il dolo specifico della occupazione della cosa altrui al fine di trame profitto e la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato, non discende in modo automatico dalla consapevolezza che la controparte contesta la legittimità dell'occupazione, come può essere nel caso di specie, ove pende una controversia civile (tra l'altro, deciso con esito positivo per l'imputata avendo il Giudice civile riconosciuto in un procedimento possessorio, il possesso del terreno da parte della SA) per l'accertamento del confine tra la proprietà SA e la proprietà UL.
Va poi considerato che la norma di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) intende tutelare non la proprietà in senso giuridico civilistico, bensì la posizione di fatto tra soggetto e bene;
tuttavia si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontà dello agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto (tra l'altro, nel caso di specie, escluso dal giudice di merito anche sulla base delle dichiarazioni dei testi indotti dalla P.O. e dalla stessa querela). Così si è espressa questa Corte anche in altra simile fattispecie (vedi sent. n. 6949, del 17/05/1988-09/05/1989 sez. 2^ ric. Oliva, rv. 181298) relativa alla ritenuta insussistenza del reato per esclusione della consapevolezza della altruità del bene, in quanto gli imputati avevano inteso ripristinare un loro diritto, non importa se solo preteso o reale, e pertanto "non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui".
È stato affermato, da un'opinione giurisprudenziale che si ritiene di confermare nel presente caso, che la condotta tipica del reato consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633 c.p., infatti, non è posto a tutela di un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già in possesso del bene (come sostenuto da vari testi escussi per il caso di cui ci si occupa e perfino dal Giudice civile) deve escludersi la sussistenza del reato (Cass. 14/01/1994, Lazoi). Del resto, è stato anche affermato da questa sezione della Corte che la sola consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art.633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trame altrimenti profitto, (sent. n. 14799 del 24/01/2003 - 28/03/2003, ric. Ruffino, rv. 226432). Il comportamento di SA LE, pertanto, risulta mancare di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa. Il ricorso risulta pertanto fondato, dovendosi disporre l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008