Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NN LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, difesa dall'avvocato ALFIERO DE SANTIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA LI, TA RM, elettivamente domiciliate in ROMA VIA TEVERE 44, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALLO, difese dall'avvocato ROBERTO SERAFINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 258/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 28/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo del ricorso, inammissibile il 2^ motivo assorbito il 3^. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.6.1982 Di NN EL convenne innanzi al Tribunale di Chieti i coniugi PA OV e NC OS nonché EZ LU per sentir determinate il confine tra i fondi di sua proprietà, e quelli dei convenuti "con la conseguenziale restituzione di quanto indebitamente appropriato dei convenuti stessi".
Si costituirono i soli coniugi PA - NC che chiesero il rigetto della domanda assumendo di aver acquistato la loro proprietà a corpo e non a misura e con confini delimitati. L'adito Tribunale determinò il confine secondo le risultanze della CTU disponendo la restituzione in favore dell'attrice di una zonetta di terreno a forma triangolare e regolando le spese, liquidate in base agli atti, in mancanze della nota specifica, seconda la soccombenza e, ponendo, tuttavia, a carico dei convenuti solo la metà delle spese di consulenza.
Avverso la sentenza proposero appello i predetti coniugi e la Di NN propose appello incidentale per chiedere la restituzione anche di altra zona di terreno a forma rettangolare e lamentando, quanto alle spese, sia la liquidazione in base agli atti, pur essendo stata depositata la relativa nota, sia la mancata condanna dei soccombenti alle intere spese di consulenza.
La Corte di Appello di L'Aquila dispose il rinnovo della consulenza e, con sentenza del 6/28 giugno 2000, rigettò l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, pose a carico degli eredi dei coniugi convenuti, deceduti nelle more, il costo delle consulenze tecniche espletate in entrambi i gradi di giudizio. La Corte osservò:
a) che era legittimo attribuire alle mappe catastali il carattere di presunzione semplice che gli appellanti non avevano vinto con la prova contraria;
b) che, per lo sconfinamento di circa trenta metri quadrati, a forma rettangolare, avvenuto a danno delle particelle 490 e 487, l'appellante incidentale Di NN non aveva interesse ne' titolo per chiedere il regolamento dei confini essendo state tali particelle, unitamente a quelle nn. 486 e 489, divenute di proprietà dei coniugi PA;
c) che la verificata presenza in atti delle nota spese non costituiva ragione sufficiente per la modifica della relativa liquidazione in mancanza della indicazione specifica di quella erroneamente liquidate dal giudice di primo grado;
d) che l'intero costo delle consulenze tecniche di primo e secondo grado andava posto a carico dei convenuti, rimasti soccombenti in primo grado, mentre le spese di secondo grado andavano compensate per un terzo, restando le rimanenti a carico degli appellanti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per AS Di NN EL con due motivi cui hanno resistito con controricorso PA LI e PA RM, eredi dei convenuti originari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, avendo premesso che il ricorso è stato proposto per violazione di legge in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta, nel primo motivo, la mancata pronunzia sull'appello incidentale relativamente alla particella a forma rettangolare (di color verde) che, essendo certamente di sua proprietà per accettazione - riconoscimento nel corso delle operazioni peritali, le andava restituita.
La censura non è fondata.
Ed, invero, sulla particella a forma rettangolare la Corte di Appello, contrariamente a quanto assume la ricorrente, si è pronunciata con argomentazioni specifiche che non vengono fatte oggetto di alcuna puntuale censura. La Corte, infatti, ha affermato che lo spazio di suolo a forma rettangolare trovasi tra le particelle nn. 490 e 487 (da un lato) e quelle nn. 486 e 489 (dall'altro); ha proseguito la Corte affermando che tutte le quattro particelle ora specificate sono di proprietà dei coniugi PA e che la Di NN "non ha alcun interesse o titolo per chiedere il regolamento dei confini anche tra dette unità immobiliari".
La ratio decidendi posta dalla Corte distrettuale a fondamento del rigetto dell'appello incidentale relativo alla "particella a forma rettangolare" si coglie, quindi, con tutta, chiarezza ed è proprio in relazione a questa ratio che non si rinviene, neL primo motivo, alcun aspetto di censura.
Nel secondo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello aveva ritenuto che "le particelle 486, 487, 489 e 490, per effetto della vendita fatta da EZ LU ai coniugi PA, erano tutte di proprietà, degli appellati e la Di NN, quindi, non aveva alcun interesse e nessun titolo per chiedere il regolamento di confine "anche tra dette unità catastali". La ricorrente, basandosi sulle risultanze catastali e sui rilievi del CTU, sostiene che erroneamente la Corte di Appello aveva attribuito alle controparti la proprietà delle particelle 486 e 487, laddove, invece, la particella 486 era certamente di proprietà della deducente e che a danno della stessa particella era stato accertato uno sconfinamento da parte dei coniugi PA - NC. La ricorrente, infine, censura la parziale compensazione delle spese. Tale censura deve ritenersi inammissibile.
Essa, infatti, non solo si concentra ed esaurisce nella rivalutazione, peraltro sorretta da affermazioni meramente apodittiche, delle risultanze delle consulenza tecnica in relazione alla proprietà della particella 486, ma ignora che il presente giudizio è stato introdotto con azione di regolamento dei confini per cui ad esso rimane estranea la questione dell'appartenenza della particella 486 e dello sconfinamento della 487 in danno di questa. Per quanto riguarda le spese, la doglianza è riferita alla "parziale compensazione" (per 1/3) di esse e non alla pronunzia che pone a carico degli eredi PA tutte le spese di consulenza tecnica dei due gradi di merito, trattandola e regolandole separatamente e diversamente dalle spese (come, del resto, era avvenuto anche in primo grado). Trattasi di doglianza assolutamente generica e, peraltro, condizionata alla "correzione dell'errore di fondo che ha originato le motivazioni della compensazione", in concreto basate sulla (effettiva) soccombenza reciproca.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di AS rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 591,00 di cui euro 500,00 per onorario, oltre IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di AS, il 23 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004