Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Via DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CANE COLOMBA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/00 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL D'LL chiedeva alla Sezione di Imperia della Direzione Regionale delle Entrate della Liguria il rimborso della somma di L. 377.028, asseritameli versata in eccesso a titolo di ICI per l'anno 1993, perché pagata sulla base del valore catastale determinato ai sensi del D.M. 27.9.1991, anziché in base alle tariffe, risultate minori, di cui al d. leg.vo n. 568/93. Sull'istanza del contribuente si formava il silenzio rifiuto dell'amministrazione, che il D'LL impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Imperia, la quale con sentenza in data 2.1.1996 accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio contestando in particolare l'assenza di norme in ordine ai termini e alle modalità da applicare in materia di rimborsi ICI per l'anno 1993, ma la Commissione Tributaria Regionale di Genova, con sentenza in data 14.1.2000, rigettava il gravame. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze censurando la decisione dei giudici di merito congiuntamente sotto i profili della violazione e falsa applicazione degli artt. da 49 a 61 d. lgs. N. 546/1992 e 112 c.p.c nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 146/1998 e del d. lgs. N. 504/1992 e dei principi generali in materia di ICI e di legittimazione passiva, oltre che per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato nel presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente, dopo aver genericamente ed è incomprensibilmente dedotto la violazione delle norme sul processo tributario di appello, sostanzialmente lamenta che il giudice di merito avrebbe errato a non dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione statale poiché "Nessuna norma, invero, prevede, che l'amministrazione Finanziaria dello Stato sia tenuta a rimborsare ai contribuenti ICI versata in eccesso, e ciò, stante che l'ICI è tributo comunale, va, giusta i principi, escluso. Del resto l'art. 3 L. n. 146/98 ha testualmente previsto che ai rimborsi di somme pagate per ICI 1993 provvedano i comuni. Detta norma integra quanto meno ius superveniens, entrato in vigore prima dell'emissione della sentenza impugnata, di immediata applicazione nel presente giudizio".
Così precisato il contenuto del ricorso, e la questione di diritto che con esso il ricorrente esclusivamente pone, è evidente che la censura relativa al preteso difetto di motivazione non ha pregio: ed infatti il vizio di motivazione, nei vari aspetti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. costituisce motivo di ricorso per Cassazione solo in quanto attiene all'accertamento e alla valutatone dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quel che concerne l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali eventuali insufficienze dell'iter argomentativo del giudice di merito non sono mai rilevanti in sè e per sè, ma solo quale sintomo o indice della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, cosicché, se la soluzione cui esso è pervenuto risulta esatta, non vi è spazio per le doglianze di vizio di motivazione, ed alle eventuali carenze potrà, se del caso, porre rimedio la Corte di Cassazione nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384 c.p.c.. Passando quindi senz'altro all'esame della questione posta con il ricorso dell'amministrazione statale, osserva la Corte che l'imposta ICI è stata effettivamente istituita, con il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, in favore dei comuni, che ai sensi dell'art. 4 la riscuotono sugli immobili siti nei loro rispettivi tenitori. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, inoltre il comune è Punico soggetto competente a ricevere le domande di rimborso dell'imposta a suo tempo versata dal contribuente e ad adottare i provvedimenti relativi.
Ciò detto in generale, deve però rilevarsi che per il primo anno di applicazione della suddetta imposta, il 1993, fu prevista all'art. 18 dal legislatore una disciplina transitoria, con la quale la gestione provvisoria del tributo venne affidata all'amministrazione finanziaria dello Stato. Con la citata norma, infatti, si dispose che "per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuate dagli Uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi"; si precisò altresì che "le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato"; e si concluse prevedendosi che con successivo decreto "sarebbero state stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
Successivamente la disciplina relativa all'anno di imposta 1993 è stata modificata con la L.
8.5.1998 n. 146, entrata in vigore in data 15.5.1998, che all'art. 3 dispone che "relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504", ulteriormente precisando poi, al terzo comma, che "le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1^ sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille", e che "ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille", e che i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia sarebbero stati stabiliti con decreti del Ministero delle Finanze, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'alt 17, terzo comma, della legge 23.8.1988 n. 400. Orbene, non vi è dubbio che questa nuova normativa ha determinato l'abrogazione per incompatibilità, a decorrere dal 15.5.1998, dell'art. 18, comma terzo, del decreto istitutivo dell'ICI. Dalla data di entrata in vigore della nuova legge, infatti, il soggetto tenuto a provvedere sui rimborsi spettanti ai contribuenti è il comune, e non più lo Stato.
Il trasferimento per legge, dallo Stato al comune, della funzione di provvedere ai rimborsi dell'ICI indebitamente versata dai contribuenti per l'anno 1993 integra un'ipotesi di successione tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 3 c.p.c. o quanto meno ad essa assimilabile.
Ed invero, la controversia relativa al rimborso di un'imposta implica, come sue parti, da un lato, quale attore sostanziale il contribuente che chiede il rimborso, e dall'altro, quale convenuto sostanziale, l'ufficio o ente dell'Amministrazione finanziaria indicato da specifica disposizione di legge come investito della funzione di provvedere al rimborso.
Sul piano sostanziale il legislatore del 1998 ha sostituito, con decorrenza dal 15 maggio del 1998, il comune allo Stato quale soggetto competente a provvedere sulle domande di rimborso già presentate per l'ICI 1993, nonché, in ogni caso, sui rimborsi fondati su titoli definitivi, così che la disciplina provvisoria risulta abrogata, con estensione di quella ordinaria anche all'anno 1993.
Tanto considerato, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. 23/4.8/11/2002, n. 15684; Cass. 21/ 3,1/8/2002, n. 11460), dal quale non vi è motivo alcuno di discostarsi nella controversia in esame, la conseguenza sul piano processuale di questa modifica di attribuzioni amministrative è il trasferimento, dallo Stato ai comuni, della legittimazione processuale passiva a contraddire rispetto a nuove domande di rimborso. A seguito di questa sostituzione ope legis, dallo Stato al comune, nelle operazioni di rimborso, si è trasferita dal primo al secondo anche la legittimazione passiva nelle cause di rimborso eventualmente pendenti: la fattispecie integra così un'ipotesi, sia pure atipica di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cui è applicabile l'art. 3 c.p.c. Questa norma dispone, come è noto, che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie" (comma primo). Il terzo comma precisa, peraltro, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo", mentre il quarto comma aggiunge che la sentenza pronunziata contro il dante causa "spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui.".
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie, si deve concludere che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'azione fu correttamente proposta dal D'LL nei confronti dello Stato, che all'epoca dell'introduzione del giudizio costituiva il legittimo contraddittore in ordine alla domanda di rimborso in esame. In corso di causa, ed esattamente dal 15 maggio 1998, la titolarità del diritto controverso è stata dal legislatore trasferita dallo Stato al comune. Il processo doveva però continuare, così come è avvenuto, nei confronti della parte originariamente convenuta, vale a dire dell'amministrazione finanziaria dello Stato, fermo restando che il Comune avrebbe potuto intervenire volontariamente in giudizio, facoltà che non ha invece inteso esercitare, così come ciascuna delle parti avrebbe potuto chiamare in causa anche il Comune, ma nessuno ha provveduto a tarlo. Tutto ciò non influisce minimamente sul regolare svolgimento del processo e le sentenze pronunziate contro l'Amministrazione statale avranno effetto anche nei confronti del suo avente causa, vale a dire del comune.
Alla stregua delle esposte considerazioni ne consegue dunque la infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente procedimento non avendo svolto l'intimato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17.6.2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004