Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 2
Il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi anche in relazione all'attività difensiva svolta dal sostituto dallo stesso nominato.
Il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta ai sensi degli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2008, n. 17721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17721 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
ACR
177 2 1/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/04/2008
SENTENZA
1.921,N. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 000436/2007 2.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
" 3. Dott.LICARI CARLO
" 4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) BRAZZI SI N. IL 25/09/1974
CONTRO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 06/07/2006
TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette/mentite le conclusioni del P.G. Dr. Vinceuro GERACI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
R
I) L'avv. SI BRAZZI, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 6 luglio 2006 del Tribunale di Perugia che ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto 13 ottobre 2005 della Corte d'assise della medesima Città che aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso per la partecipazione all'udienza del 21 gennaio 2005, quale sostituto del difensore nominato dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 97 comma 4° c.p.p. nell'interesse dell'imputato KO
RA il cui difensore di fiducia non era comparso all'udienza indicata tenuta davanti alla Corte d'Assise della predetta Città.
Con il proposto ricorso si censura il provvedimento indicato, denunziando manifesta illogicità della motivazione e la violazione di numerose norme di legge, sul rilievo che la figura del sostituto nominato dal giudice in nulla differisce da quella del sostituto nominato dal difensore di fiducia e dal difensore d'ufficio e comunque il sostituto nominato dal giudice, ai sensi della norma indicata (art. 97 comma 4°) deve ritenersi equiparato al difensore d'ufficio. In ogni caso la negazione del compenso si porrebbe in contrasto con inderogabili principi costituzionali.
II) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
Com'è noto il vigente codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente sistema, ha equiparato la figura del difensore di ufficio a quella del difensore di fiducia e ha costruito un sistema che garantisce l'effettività della difesa, anche nel caso in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, secondo regole che garantiscono il rispetto del principio di continuità e di immutabilità della difesa.
In questo sistema è stata prevista la figura del sostituto del difensore (di fiducia o di ufficio) che però si caratterizza per l'episodicità degli interventi, nel caso di non disponibilità del difensore di fiducia o di ufficio che rimangono però, a tutti gli effetti, titolari dei diritti ed obblighi difensivi che si riespandono nel momento in cui cessa la causa impeditiva con la conseguente cessazione della sostituzione.
La natura episodica dell'intervento del sostituto è confermata dal tenore dell'art. 97 comma 4° c.p.p. che la prevede nei soli casi in cui il difensore di fiducia ○ d'ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa". Tanto è vero che la costante giurisprudenza di legittimità conferma che l'unico destinatario della notificazione degli atti impugnabili è il difensore che risulti titolare dell'ufficio e non il sostituto
2 (cfr. Cass., sez. I, 13 novembre 2003 n. 25256, Dyemishi;
sez. II,
17 ottobre 2003 n. 43623, Caruso;
sez. IV, 6 luglio 2000 n. 3983,
Ben Ateur) e che, in caso di rinunzia del difensore di fiducia e di nomina di uno d'ufficio, la successiva nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di una causa del venir meno della prima d'ufficio (cfr. Cass., sez. VI, 4 marzo 2003 n. 16256, nomina, equivale alla nomina di un sostituto del primo difensore
Vecchiotti).
III) Nel caso in cui il sostituto venga nominato dal difensore di fiducia о di ufficio è questo difensore che avrà diritto ad ottenere il compenso anche per le attività difensive compiute dal sostituto.
Come è stato affermato dalle sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 30 giugno 2004 n. 30433, Turrisi, rv. 228233) il compenso in esame è dovuto anche per l'attività difensiva svolta dal sostituto e spetta al medesimo difensore;
infatti la nomina del sostituto non implica la nomina di un secondo difensore
(consentita dalla normativa vigente solo per atti da svolgersi fuori distretto).
IV) Naturalmente, ove la nomina del sostituto non sia compiuta dal difensore di fiducia o di ufficio, non è possibile ricondurre a quest'ultimo l'obbligo di retribuire il sostituto la cui nomina non è stata da lui compiuta e non può quindi essere a lui retribuita. Ma non si comprendono le ragioni che dovrebbero condurre ad escludere il compenso nel caso di sostituto nominato dal giudice quando invece il sostituto nominato dal difensore vi ha diritto.
In realtà la nomina del sostituto da parte del giudice, ai sensi dell'art. 97 comma 4° già ricordato, in nulla differisce dalla nomina di un difensore di ufficio sia pure nominato per un singolo atto о incombente e non per tutto il procedimento. Ne è conferma la circostanza che nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo il difensore iscritto all'elenco dei difensori di ufficio (art. 97 comma 4° u.p. c.p.p.).
Se dunque il sostituto nominato dal giudice è assimilabile al difensore d'ufficio è conseguente affermare che le regole applicabili per la sua retribuzione siano quelle previste dagli artt. 116 e 117 d.p.r. 115 del 2002, a seconda che la persona sia reperibile o irreperibile.
Questa interpretazione trova conferma nel richiamo fatto dal
4° comma dell'art. 97 all'applicabilità dell'art. 102 c.p.p. laddove si attribuiscono al sostituto (e quindi anche а quello nominato dal giudice) gli stessi diritti del difensore e quindi anche quello di essere retribuito per l'attività svolta.
3 Del resto è proprio il richiamo all'art. 102 contenuto nel 4° comma dell'art. 97 che ha consentito alla Corte costituzionale, in ben due occasioni (ordinanze n. 8 del 2005 e n. 176 del 2006) di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.p.r. 115 proprio in relazione all'asserita mancanza di previsione della retribuzione del difensore nominato ai sensi del più volte ricordato art. 97 comma 4°.
V) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato annullato con rinvio al giudice che l'ha pronunziato.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di
Perugia.
Così deciso in Roma il giorno 10 aprile 2008.
IL PRESIDENTE
(dr. Graziana Campanato)gr. Wa 나 IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carle Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 MAG. 2008
MA
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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