Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2014, n. 37482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37482 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ NI S. - Presidente - del 25/06/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1106
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 50718/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OJ JA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 9 maggio 2013 emessa dalla Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Giorgio Fidelbo;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Migliucci Beniamino, difensore della parte civile, che ha chiesto la conferma della sentenza;
udito l'avvocato Gentile Gian Michele, difensore dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano il 5 luglio 2011 a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato OJ JA responsabile del reato di falsa testimonianza condannandola alla pena di un anno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
La vicenda si inserisce in annose controversie di lavoro tra OJ HO, padre dell'imputata, e NF NI, vertenze sfociate in un procedimento penale a carico dello stesso OJ HO nel corso del quale l'imputata, all'udienza del 13.4.2007, avrebbe reso le false dichiarazioni sostenendo che il padre non avrebbe mai lavorato negli anni 1983 - 1984 presso lo Sport Hotel di Scena, in quanto a quell'epoca prestava già la propria attività lavorativa presso l'albergo di NF NI.
I giudici d'appello hanno ritenuto provata la obiettiva difformità dalla realtà delle dichiarazioni rese dall'imputata, evidenziando la sua volontà di riferire scientemente il falso su fatti e circostanze risalenti a 25 anni prima, fatti a cui la stessa non avrebbe neppure assistito personalmente e rilevando la non coincidenza con dichiarazioni rese dalla stessa in un precedente procedimento: in altri termini, la testimonianza sarebbe stata diretta unicamente a favorire il padre.
2. Nell'interesse dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Eugenio Aprile.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 372 e 376 c.p., rilevando come i giudici avrebbero estrapolato una frase dal contesto della testimonianza da cui, al contrario, avrebbero potuto desumere che l'imputata non ha riferito circostanze false. In primo luogo si evidenzia che il reato di falsa testimonianza consiste non nella difformità tra le dichiarazioni del testimone e la realtà, ma nella divergenza tra quello che riferisce e ciò che conosce dei fatti, non potendo costituire reato la divergenza tra l'opinione personale del teste e la verità dei fatti. Nella specie, si rileva che l'imputata dopo avere dichiarato "Io posso confermare che mio papa è andato su e mi ha detto che pensava di avere trovato lavoro, ma dopo due giorni aveva detto che non si trovava e che non voleva andare più su e che avrebbe mandato su WI" avrebbe precisato su domanda del pubblico ministero "Io ricordo che lui mi aveva detto che andava su a vedere di cosa si trattava. Poi cosa abbia fatto quei due giorni non so. Io so solo che poi è tornato e mi ha detto che non se ne faceva niente perché lui non si trovava e infatti non c'è più andato". Si tratta di una precisazione da cui i giudici avrebbero dovuto desumere che non vi era alcuna volontà di deporre il falso e, in ogni caso, avrebbero potuto riconoscere almeno la ritrattazione con conseguente non punibilità della teste.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, censura la sentenza per avere riformato la decisione di primo grado senza operare una disamina critica ed incisiva delle questioni che hanno portato il primo giudice ad assolvere l'imputata.
Sotto un diverso profilo si mette in rilievo come dal confronto delle tre diverse deposizioni rese dall'imputata non emerga alcuna divergenza così come ritenuto nella sentenza impugnata che, secondo il ricorrente, avrebbe confuso il contenuto delle stesse dichiarazioni rese.
2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza perché, in presenza di una insuperabile incertezza processuale, avrebbe dovuto assolvere l'imputata ai sensi degli artt. 530 e 533 c.p.p.. 2.4. Con l'ultimo motivo eccepisce il giudicato formatosi con riferimento allo stesso reato di cui all'art. 372 c.p., per cui l'imputata è stata assolta con sentenza del 25.3.2004 dal Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, divenuta irrevocabile. Secondo il ricorrente si tratterebbe degli stessi fatti, in quanto la OJ risulta essere stata assolta dall'accusa di avere riferito che il padre aveva lavorato alle dipendenze di NF NI presso l'Hotel Alla Torre di Merano, dichiarazione che combacia con quanto riferito nel presente processo in cui avrebbe negato che il padre aveva lavorato presso lo Sport Hotel di Scena.
3. In data 20 marzo 2014 la parte civile, NF TO, ha fatto pervenire alla Corte una relazione sui fatti oggetto del processo.
4. In data 28 marzo 2014 l'avvocato Gian Michele Gentile ha depositato una memoria difensiva con cui ha ribadito i motivi contenuti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
Secondo il capo di imputazione OJ JA, deponendo davanti al Tribunale di Bolzano, avrebbe reso la seguente falsa dichiarazione:
"mio padre non ha lavorato lì, lui è andato su a vedere di che lavoro si trattasse ed è venuto giù e ha detto che mandava WI OR perché lui non si trovava lassù". Tale testimonianza si inserisce in un'annosa controversia di lavoro - sfociata in una serie di procedimenti penali per altri reati di falsa testimonianza - avente ad oggetto la durata del rapporto di lavoro che OJ HO, padre dell'imputata, avrebbe svolto alle dipendenze di NF NI: in particolare, quest'ultimo ha sempre contestato che OJ avesse lavorato per lui anche negli anni 1983 e 1984, periodo in cui avrebbe prestato la sua attività lavorativa presso la Burgerstube di Lagundo e l'Hotel Sport di Scena. Con la sua dichiarazione l'imputata ha sostanzialmente negato che il padre avrebbe lavorato all'Hotel Scena.
La falsità di tale testimonianza viene ritenuta dalla Corte d'appello, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, sulla base degli elementi di seguito indicati:
- accertata difformità della dichiarazione resa rispetto alla verità dei fatti, essendo stata riconosciuta la responsabilità di OJ HO per avere falsamente dichiarato, in un altro procedimento per falsa testimonianza a suo carico, di non aver lavorato neanche due giorni negli anni 1984-1985 presso l'Hotel Sport di Scena;
- esistenza di uno specifico interesse dell'imputata a rendere una tale versione dei fatti per i risvolti risarcitori a suo favore;
- convinzione e certezza con cui l'imputata ha rievocato fatti risalenti a 25 anni prima, ai quali non aveva neppure assistito, riferendo con precisione fatti, luoghi e date;
- spiegazioni offerte per giustificare la precisione del ricordo;
- contraddizioni riscontrate con precedenti dichiarazioni rese. Elementi che, secondo i giudici di secondo grado, dimostrerebbero sia la sussistenza dell'elemento oggettivo, sia l'esistenza del dolo. Invero, secondo questo Collegio la decisione impugnata si basa su una serie di elementi che non giustificano il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, in quanto non consentono di ritenere la colpevolezza dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, soprattutto con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 372 c.p., la cui esistenza, nel caso di specie, è stata affermata in maniera del tutto apodittica. Come è noto nel giudizio sulla falsità ciò che deve essere valutato è la corrispondenza tra ciò che si è deposto e ciò che si è percepito, sicché l'accertamento non deve riguardare la differenza tra quello che il teste depone e la realtà oggettiva, ma tra la deposizione e quello che il testimone conosce e ricorda. Su questo dato oggettivo si innesta la verifica dell'elemento soggettivo, costituito dal semplice dolo generico, che tuttavia richiede la coscienza e volontà di deporre in difformità dal vero. Tali segni caratteristici della falsa testimonianza sono stati del tutto trascurati dalla Corte territoriale, che è giunta all'affermazione di responsabilità valorizzando eccessivamente il dato obiettivo della verità dei fatti così come accertati nella sentenza di condanna per falsa testimonianza a carico di OJ HO (e di OJ NE), trascurando ogni serio accertamento in ordine alla consapevolezza dell'imputata di rendere una falsa deposizione.
Infatti, tutti gli elementi considerati nella sentenza impugnata si rivelano insufficienti al fine di un riconoscimento pieno di responsabilità.
Si è già detto della irrilevanza dell'accertata difformità della dichiarazione rispetto alla realtà risultante da altro processo;
inoltre, l'esistenza di un interesse specifico di natura civilistica non può certo costituire un elemento di prova a carico, tanto è vero che lo stesso giudice di primo grado, pur riconoscendolo, ha tuttavia assolto l'imputata.
Riguardo agli altri argomenti utilizzati nella sentenza di appello si rileva come le considerazioni in ordine alla precisione del racconto e alla giustificazione offerta dalla stessa teste circa la conservazione di un tale ricordo sono elementi che possono giustificare una valutazione di inattendibilità della testimonianza - così come ha fatto correttamente il giudice di primo grado -, ma non appaiono sufficienti ad affermarne la consapevole falsità, non potendo escludersi, proprio in considerazione di quanto evidenziato dalla stessa sentenza, che la OJ abbia riferito in buona fede quanto effettivamente oggetto dei suoi ricordi.
Infine, quanto alle differenze rilevate rispetto a precedenti dichiarazioni si deve rilevare che la sentenza non evidenzia neppure in cosa siano consistite tali presunte contraddizioni.
6. In conclusione, deve ritenersi che nella carenza assoluta di elementi significativi a sostegno della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014