Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di chi tenga legato per giorni a letto, con cinghie di contenzione, un familiare non autosufficiente (nella specie: la madre adottiva), in assenza di una specifica situazione di imminente pericolo di cadute o gesti di autolesionismo idonea a configurare gli estremi dello stato di necessità. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto non configurabile la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. neppure in forma putativa, avendo lo stesso imputato fatto riferimento alla possibilità di ricorrere all'ausilio di personale sanitario e di un letto a sponde, e dovendo quindi escludersi un suo erroneo convincimento di trovarsi in uno stato di necessità).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 24358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24358 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 276
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 39031/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1803/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONACO Giulio che ha concluso per annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui all'art. 572 c.p. perché estinto per prescrizione. Udito il difensore Avv. LO MARTIRE Raffaele.
RITENUTO IN FATTO
1. C.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, in data 12-12-12, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt. 572 e 605 c.p., in relazione a maltrattamenti e a condotte di privazione della libertà personale in danno della madre adottiva della ricorrente, R.C. .
Reato commesso il XXXXXX.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 54 e 59 c.p., e vizio di motivazione,poiché la Corte territoriale non ha fornito risposta ai rilievi formulati con l'atto d'appello, in cui era stato,in particolare, evidenziato che la ragione della limitazione forzata della libertà di movimento della R. , legata al letto con cinghie di contenzione, risiedeva nella protezione della sua integrità fisica contro possibili manifestazioni di autolesionismo nonché nella necessità di prevenire incidenti domestici, determinati dalle difficoltà di deambulazione della donna. È perciò ravvisabile la scriminante di cui all'art. 54 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo. La ricorrente si era infatti convinta di poter usare le cinghie di contenzione a seguito di colloqui col medico e con un'amica, considerando anche la circostanza che le cinture erano liberamente in vendita ed erano state da lei regolarmente acquistate presso una farmasanitaria. Peraltro, l'imputata, già dal 28-10-04, aveva fatto richiesta di un letto a sponde, non avendo arrecato alcun beneficio la somministrazione di terapie farmacologiche e l'opera di personale medico.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce prescrizione del reato contestato fino al (OMISSIS) ma in realtà protrattosi, al più, fino al 18-11-2004, data di intervento degli organi di p.g., senza che la Corte d'appello abbia tenuto conto dell'esistenza della causa d'estinzione del reato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Integra infatti il reato di sequestro di persona qualunque condotta che, in relazione alle circostanze del caso concreto, privi la persona offesa della possibilità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà. (Cass. 9-2-82, Orru, Cass. pen 1984, 82; Sez. 5^, 14-2-2005, n. 14566 , Cass. pen 2006, 2853). Non si tratta dunque soltanto della libertà fisica di movimento e di locomozione ma della libertà da ogni coercizione dell'essere fisico. Ne deriva che il delitto è realizzabile anche in danno del demente o del paralitico, i quali, in quanto persone umane, devono vedere sempre e comunque garantita la libertà da misure coercitive sul corpo, indipendentemente dalla consapevolezza che possano avere o meno di tali misure (Cass. 4-10-85, Scialabra, Cass. pen 19897, 1747). L'elemento materiale del sequestro di persona,infatti, consiste in uno stato di fatto - la privazione della libertà personale - che prescinde dalla consapevolezza che ne abbia il soggetto passivo (Cass. 22-4-75, Giudizi, Giust. Pen. 1977, 2^, 114).
3.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha posto in rilievo che le risultanze processuali dimostrano inequivocabilmente che l'utilizzo delle cinture di contenzione non è stato limitato ad un'unica occasione o ad una sola notte ma si è protratto per più giorni. Orbene,la condotta di chi utilizzi mezzi di contenzione consistenti nel legare al letto il soggetto passivo, al di fuori dei limiti strettamente indispensabili ad evitare che quest'ultimo, mediante reazioni o movimenti imprevedibili, possa cadere o comunque incorrere in infortuni e procurarsi lesioni personali, integra il reato di sequestro di persona (Sez. 1^, 28-10-04 n. 409 , Cass. pen. 2006, 1823). Nè è possibile invocare la scriminante dello stato di necessità poiché essa, in primo luogo, richiede l'attualità del pericolo. Quest'ultima, pur non dovendo essere intesa come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l'azione necessitata, presuppone comunque che, nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto di reato, esista, secondo una valutazione ex ante, che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti, la ragionevole minaccia di un danno imminente (Cass. 2-6-1988, Colella, Cass. pen. 19990, 1508). Occorre pertanto che si tratti di un pericolo che, nel momento in cui il fatto viene commesso,sia già individuato e circoscritto e cioè ben delineato nel contenuto, nell'oggetto e negli effetti, essendo necessario un preciso e indefettibile nesso di funzionalità tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di sventare uno specifico e determinato pericolo (Cass. 14-1-1987, Amore, Cass. pen 1988, 1041). Ne deriva che non ha rilievo, ai fini della sussistenza della scriminante, un pericolo, che, come nel caso in disamina, sia soltanto temuto (Cass. 6-4-1987, Aruta, Cass. pen 1989, 390; 1-7-2001, Sansone, Riv. Pen. 2002, 634; Cass. 17-5-2001, Vitobello, Studium iuris 2002, 531).
3.2. In secondo luogo, per la ravvisabilità della scriminante di cui all'art. 54 c.p., occorre che il pericolo non sia altrimenti evitabile. Dunque la causa di giustificazione sussiste soltanto allorquando l'esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere l'altrui diritto (Cass. 10-12-1987, Verona, Cass. pen 1989, 2204). Ne consegue che esula la scriminante in disamina ogniqualvolta si possa ottenere con altri mezzi quanto è indispensabile per evitare il danno. Nel caso in disamina, risulta dalle affermazioni dello stesso ricorrente la possibilità di far ricorso all'ausilio di personale sanitario e all'utilizzo di un letto a sponde, onde non può sostenersi che ricorra il requisito dell'inevitabilità del pericolo con altri mezzi.
4. Le considerazioni appena formulate valgono anche a escludere la ravvisabilità sotto il profilo putativo della scriminante di cui all'art. 54 c.p.. La putatività può infatti assumere rilievo soltanto allorché sussistano dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento, in capo all'imputato, di trovarsi nella situazione alla quale la legge ancora la sussistenza della scriminante (Sez. 6^, 16-12-2006, n. 1756 , Dir pen e proc. 2006, 449; Sez. 6^, 16-9-2004, n. 436 , rv. n. 230857). Dunque l'art. 59 c.p., u.c., prova applicazione soltanto qualora sussista obiettivamente un sostrato fattuale che possa ragionevolmente indurre il soggetto in errore circa l'esistenza delle condizioni richieste per la configurabilità della scriminante (Sez. 3^, 20-4-90, Colantonio, rv. n. 184366). Nel caso di specie,risulta dal ricorso stesso che l'imputata aveva fatto richiesta di un letto a sponde e si era posta il problema se ricorrere o meno all'ausilio di personale sanitario, optando per la negativa poiché, a suo dire, la madre non voleva estranei vicino a sè, onde le affermazioni della stessa ricorrente escludono che ella versasse in errore circa l'insussistenza di strumenti alternativi alla contenzione.
5. Il secondo motivo è fondato. Il reato di cui all'art. 572 c.p., tenendo anche conto delle sospensioni intervenute, è infatti estinto per prescrizione. Nè, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv c.p., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione impugnata e comportando comunque la valutazione afferente all'emergere, in termini di evidenza, di una delle situazioni previste dall'art. 129 c.p.p., comma 2, un apprezzamento di fatto precluso al giudice di legittimità.
6. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, relativamente al reato di maltrattamenti, per essere quest'ultimo estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena di mesi 6 di reclusione, calcolata dal primo giudice in aumento, ex art. 81 cpv c.p.,sulla pena applicata per il più grave reato di cui all'art. 605 c.p.. Il ricorso va rigettato nel resto, siccome infondato.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL REATO DI MALTRATTAMENTI PERCHÉ ESTINTO PER PRESCRIZIONE ED ELIMINA LA RELATIVA PENA DI MESI SEI DI RECLUSIONE. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014