Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento .
Commentario • 1
- 1. Giudice deve correggere sanzione incostituzionale anche d'ufficio (Cass. 7596/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023
In caso di illegittimità costituzionale di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'adeguamento della sanzione è un onere che incombe d'ufficio sul giudice della cognizione, essendo il controllo di costituzionalità, ovvero quello relativo ai parametri di legalità "alta", ovvero di una violazione di parametri sopralegislativi, implicito nell'esercizio della giurisdizione. La rilevazione di tali illegittimità sistemiche, non è infatti sottoposta al rispetto della catena devolutiva, ovvero all'obbligo di deduzione che caratterizza il vizio di legge "ordinaria". Cassazione penale sez. V, ud. 16 novembre 2022 (dep. 22 febbraio 2023), n. 7596 Presidente Dovere – Relatore Cirese …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2017, n. 55130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55130 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
55130-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez. 1744/17 Patrizia Piccialli Presidente Eugenia Serrao Consigliere CC 09/ 11/2017 33616 NT Tanga Consigliere R.G.N. 2283/2017 Loredana Miccichè Consigliere Francesca Picardi ConsigliereRelatore Atantiventor amplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EF IN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 23 giugno 2017, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
ә RITENUTO IN FATTO Con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen del 23 giugno 2017 il G.u.p. del Tribunale di Milano ha applicato la pena di un anno di reclusione ed ha disposto, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, la sospensione della patente di guida per la durata di anni due a EF IN, imputato del reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod. pen., per aver cagionato, con un comportamento in violazione della disciplina della circolazione stradale, la morte di NT De IT in data 18 marzo 2016. Con ricorso per cassazione del 7 luglio 2017, proposto a mezzo del proprio difensore, EF IN ha denunciato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata in misura assai superiore al minimo, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, il riconoscimento di un buon comportamento processuale e l'esistenza di profili di colpa della vittima, risultanti dal provvedimento del Giudice di Pace di Milano di riduzione del periodo di sospensione della patente, applicata dal Prefetto, da anni due a mesi quattro e dalla consulenza cinematica della difesa dell'imputato. La Procura Generale della Repubblica ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo la motivazione adeguata rispetto al rito prescelto e priva di profili di contraddittorietà, non emergendo il concorso di colpa della vittima, il cui accertamento avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio incompatibile con l'art. 444 cod.proc.pen., dal corredo argomentativo del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione non è precluso dall'art. 448, comma 2bis, cod. proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ai sensi del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (di applicazione della pena su richiesta) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione non risulta, difatti, applicabile in quanto l'art. 1, comma 51, della I. n. 103 del 2017 stabilisce che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc.pen. non si applica nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto il provvedimento impugnato contiene una adeguata motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, priva di profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà intrinseca o estrinseca. In proposito occorre sottolineare che la quantificazione della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. Da tale premessa consegue, inoltre, l'irrilevanza degli elementi evidenziati dal ricorrente ai fini della pretesa riduzione della durata sanzione amministrativa. In proposito si rinvia a Sez. 4, n. 862 del 17/03/1999 Cc., dep. 31/03/1999, Rv. 213150, secondo cui, in tema di patteggiamento, la durata della sanzione amministrativa accessoria, quando non sia indicata nella richiesta delle parti e non coincida con il limite temporale minimo o non sia a questo assai vicina, va motivata con riferimento ai parametri posti dall'art. 218 comma 2 cod. strad. (cfr. anche Sez. 4, n. 11522 del 09/12/2003 Ud., dep. 11/03/2004, Rv. 228031). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesca Picardi со лом Depositata in Cancelleria Oggi. 11 DIC. 2017. E EMA R P U Il Funzionano diziario Patrizia Ciora