Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2017, n. 55130
CASS
Sentenza 9 novembre 2017

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Massime1

Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento .

Commentario1

  • 1Giudice deve correggere sanzione incostituzionale anche d'ufficio (Cass. 7596/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023

    In caso di illegittimità costituzionale di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'adeguamento della sanzione è un onere che incombe d'ufficio sul giudice della cognizione, essendo il controllo di costituzionalità, ovvero quello relativo ai parametri di legalità "alta", ovvero di una violazione di parametri sopralegislativi, implicito nell'esercizio della giurisdizione. La rilevazione di tali illegittimità sistemiche, non è infatti sottoposta al rispetto della catena devolutiva, ovvero all'obbligo di deduzione che caratterizza il vizio di legge "ordinaria". Cassazione penale sez. V, ud. 16 novembre 2022 (dep. 22 febbraio 2023), n. 7596 Presidente Dovere – Relatore Cirese …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2017, n. 55130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55130
Data del deposito : 9 novembre 2017

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