Sentenza 15 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA PO LO ITALIAN0 22 1 5 /0 1 PREMA DICAS LA CORTE Oggetto responsabilit SEZIONE TERZA CIVILE Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12255/98 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente Consigliere Dott. Vittorio DUVA Consigliere 4598 Cron. Dott. Ugo FAVARA Rep. 697 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere- Ud. 28/06/00 Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E N TENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: [ FEB 200 IL CANCELLIERE AL RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE CRESCENZO, difeso dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. KROMOS per diritti L. 3000 FORMENTO TERESA, REALE MUTUA ASSIC;
11.-15.02.01 - intimati IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 850/97 della Corte d'Appello di LIRE 3000 TORINO, emessa il 23/05/97 e depositata il 20/06/97 CANCELLERIA 2000 (R.G. 1120/95); 1291 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG064121 udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Renato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PERCONTE LICATESE;
Richiesta copia studio dal SigDE CRESCEN udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diritti L. 30 per il Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso IL CANCELLIERE rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DL PROCESSO NT Teresa conveniva in giudizio, innanzi al per sentirlo condannaze, in solito con lo socick- Reale Mutua Assicurazion Tribunale di Asti, IN OB, quale impresa de- signata per la liquidazione, essendo il primo sprovvi- sto di assicurazione, al risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione di un incidente avvenuto 1'8 marzo 1990, allorquando l'attrice, mentre cammi- LIRE 1000 CANCELLES nava a piedi nella via Gioberti, era stata investita dal motociclo condotto dal IN. Entrambi i convenuti si costituivano, sostenendo AN178111 la responsabilità esclusiva della danneggiata. La Rea- LIRE 1000 CANCELLERIA le Mutua chiedeva, in subordine, dichiararsi il con- corso di colpa della NT e condannarsi il IN al rimborso di quanto essa, per conto del Fondo di ga- AN178112 ranzia per le vittime della strada, fosse costretta a LIRE 1000 pagare. CANCELLERIA Con sentenza del 5 maggio 1995 il Tribunale di- chiarava la concorrente ed eguale responsabilità del AN178113 conducente del motociclo dell'attrice,e e condannava i convenuti al pagamento di lire 3.133.200 per il dan- 2 no biologico da invalidità temporanea, di lire 5.517.120 per il danno biologico da invalidità perma- nente e di lire 7.000.000 per il danno non patrimonia- le. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 20 giu- gno 1997, la Corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale del IN e dei gravami incidentali della NT e della Reale Mu- tua, accertato in via presuntiva il concorso di colpa del IN nella misura del cinquanta per cento, ri- determinato il credito della NT in lire M 22.800.000 all'attualità, oltre agli interessi, e dato atto infine del versamento, da parte della società as- sicuratrice, della somma di lire 23.841.000 in data 13 luglio 1995, ha condannato il IN e la Reale Mutua al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore importo di lire 4.141.114, con l'aggiunta degli inte- ressi dalla data della sentenza. Per la cassazione ricorre il IN, sulla base di due motivi. Le controparti non hanno svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando contraddittoria mo- tivazione circa l'addebito di responsabilità, il ri- 3 corrente, premesso che l'incidente avvenne perché la NT discese dal marciapiede, per attraversare obliquamente la strada, parandosi improvvisamente da- vanti al motociclista, sostiene che a torto la Corte ha ritenuto invece che la NT non abbia intrapre- so l'attraversamento, ma sia solo scesa dal marciapie- de per evitare la folla. Il ricorrente esprime altresì l'avviso, in contra- sto col convincimento manifestato dalla Corte, della piena attendibilità dell'unico testimone oculare, Rog- gero Pierluigi, il quale, per l'appunto, ebbe a di- chiarare che la donna venne investita quando si trova- va a circa 80 centimetri dal marciapiede, sulla car- т reggiata, dove si era portata senza minimamente accer- tarsi del transito di veicoli. L'indicata brevissima distanza della NT dal marciapiede al momento dell'urto sta anche a dimostrare che ella era appena scesa sulla carreggiata e non vi si poteva trovare dunque da "un certo lasso di tempo". La corte, prosegue il ricorrente, trascura altresì che, secondo il rapporto dei vigili urbani, a circa 70 metri dal punto d'urto esisteva un passaggio pedonale zebrato, sicchè, а norma dell'art. 134 2° comma del Codice della strada, era preciso obbligo della Formen- to servirsi di tale attraversamento. 4 A fronte dunque di questo comportamento imprudente della vittima nessun addebito di colpa può essere ascritto al motociclista, che procedeva a velocità re- golare, onde appare illogica e ingiusta l'affermata sua responsabilità, peraltro presunta, nella misura del cinquanta per cento, laddove tutto depone per la colpa esclusiva della NT. Con secondo mezzo, denunciando la falsa applica- zione dell'art. 2054 C.C., il ricorrente rileva come la Corte, dopo aver ammesso l'inesistenza di elementi sufficiente di responsabilità a carico del IN, faccia riferimento al mancato superamento, da parte My sua, della presunzione di cui all'art. 2054 C.C., ma- lamente invocata in un sinistro che ha visto coinvolti non due veicoli, bensì un motociclo e un pedone. ria Tutte queste censure, da trattare unitamente, sono destituite di fondamento. La corte disattendendo la deposizione del teste RO, nella quale ha rilevato "una lieve ma impor- tante discrepanza rispetto alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto", ha respinto la tesi che la NT sia repentinamente scesa dal marciapiede per attraversare la strada ed ha accertato invece che ella camminava sulla carreggiata, a breve distanza dal marciapiede stesso, con la schiena rivolta al motoci- S clista, e pertanto "in una posizione anomala", che la costituisce in colpa (concreta), nella misura, già ri- tenuta dal Tribunale, del cinquanta per cento. Per quanto riguarda il motociclista, mancano, ad avviso della Corte, "elementi per affermare che proce- desse a velocità eccessiva" in una fase di intenso traffico pedonale, ma tuttavia ciò, se non basta per affermare una sua responsabilità per colpa in concre- è sufficiente per negare che egli abbia superato to, la presunzione su di lui gravante ai sensi dell'art. 2054 C.C., e "va pertanto confermata la sua colpa (presunta) nella quota del cinquanta per cento". т Al cospetto di questa motivazione adeguata, immu- ne da vizi logici o errori di diritto, che considera tutto il complesso probatorio acquisito e non trascura alcun elemento di rilievo, il ricorrente, allegando un procede ininesistente vizio di contraddittorietà, realtà ad una sua personale ricostruzione dei fatti e ad una rivalutazione delle prove raccolte, pervenendo all'opposta conclusione dell'improvviso attraversamen- to della strada e quindi della totale sua incolpevo- lezza;
in tal modo introducendo, nel giudizio di le- gittimità, un'inammissibile istanza di riesame del me- rito della causa. Come è noto, i vizi della motivazione che legitti- 0 mano il controllo della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c., non possono consistere nel- la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, salvi i casi tassati- vamente previsti dalla legge. aggiungere che la Corte, avendoOccorre solo escluso che la NT abbia intrapreso l'attraversamento della strada, non poteva tener conto dell'eventuale presenza, a meno di cento metri dal punto d'urto, delle strisce pedonali, e del conseguen- 2° te, eventuale obbligo di servirsene (art. 134 comma del Codice della strada all'epoca vigente). Ed infine, per rispondere al secondo motivo, basti Osservare che il comportamento colposo del pedone in- vestito da un veicolo, accertato in concreto, ben può concorrere con la presunzione di colpa а carico dell'investitore, ai sensi del 1° comma dell'art. 2054 C.C., qualora, come nella specie accaduto, quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il pos- (Cass. 16 settembre 1996sibile per evitare il danno n. 8281; 21 aprile 1995 n. 4490; 14 aprile 1984 n. 2423). Col rigetto del ricorso non Va adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la già rilevata mancata costituzione delle con- troparti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma, addì 28 giugno 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 40000 280000 IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria CO DO 15 FEB, 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 CO DO 15 HAR 2 12636 e h t 8