Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l.fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, cod. civ.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 36435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36435 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
36435 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 14/06/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
GIULIANA FERRUA
- Presidente - N. 1550/2011 Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE IO BEVERE Dott. N. 40342/2010- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
Dott. CARLO ZAZA
- Consigliere -
- Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SC IO N. IL 05/02/1947
avverso la sentenza n. 2614/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Faude De Santis che ha concluso per ' in amm issibilive
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. G. Bosco
PP NI propone ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di
Milano con la quale è stata confermata la sentenza del gip del tribunale di
Milano che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'articolo 216 della legge fallimentare.
Il ricorrente svolge due motivi di ricorso:
1. con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione alla asserita estraneità dello PP alla materiale sottrazione o distruzione delle scritture contabili;
in particolare la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare l'autore materiale del fatto di reato, indicato dalla stessa sentenza di primo grado secondo quanto assume la difesa
- in
-
Gorgoglione, precedente liquidatore della società.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivate con esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
Nel valutare il primo motivo di ricorso si deve tener conto del fatto che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme e che in tema di sentenza penale di appello non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. II, 15 maggio 2008, n. 19947). E nel caso di specie non può non rilevarsi che la sentenza di primo grado é motivata in modo molto approfondito e, pur tenendo conto del ruolo del Gorgoglione, non esclude la responsabilità dell'odierno ricorrente, nella sua qualità di liquidatore della società. Anzi, precisa il primo giudice che il Gorgoglione aveva esibito una dichiarazione a firma dello PP di ricezione in consegna delle scritture contabili (cfr. pag.
3, primo capoverso, della sentenza di primo grado).
D'altronde, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'articolo 223 della legge fallimentare, ma anche dall'articolo 2489 del codice civile, che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e quindi anche all'articolo 2932, che, come questa corte ha già più volte affermato, fissa un principio di ordine generale, secondo cui l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose. Se ne inferisce, anche per i liquidatori, una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con il corollario, ineludibile, che in capo ad essi si profila la responsabilità alla stregua dell'art. 40 cpv c.p., se i detti obblighi siano stati disattesi;
senza contare che proprio in relazione alle scritture contabili esiste per i liquidatori il preciso obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-bis, comma terzo, del codice civile), obbligo che evidentemente si estende anche al liquidatore successivamente nominato in sostituzione del precedente. Ne consegue che non può comunque ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta (si veda, sul punto, la pagina 3 della sentenza di primo grado).
Quanto al secondo motivo, esso è decisamente inammissibile, in quanto attinente ad una questione di merito, il cui giudizio è riservato ai giudici di primo e secondo grado, se correttamente motivato. Nel caso di specie la Corte
d'appello ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche in virtù dei numerosi precedenti penali risultanti a carico del prevenuto e del suo comportamento non collaborativo nella vicenda in questione, confermando sul punto il giudizio già espresso dal primo giudice Trattasi di motivazione logica ed adeguata che non consente questa corte di sindacare il giudizio espresso dal giudice di secondo grado.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
p.q.m.
3
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 14 giugno 2011
Il Presidente Il Consigliere Estensore ale
Depositata in Cancelleria Roma, lì -70TT. 2011
A M
#Funzionario Giudiziario E PR
Carmela LANZUISE
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