Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 36435
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Sentenza 14 giugno 2011

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In tema di reati fallimentari, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 l.fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi; inoltre i liquidatori hanno l'obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487 bis, comma terzo, cod. civ.) che si estende al liquidatore nominato successivamente in sostituzione del precedente; pertanto non può ritenersi esente da responsabilità il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2011, n. 36435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36435
    Data del deposito : 14 giugno 2011

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