Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12671 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' "12 6 71 /0 3 POPOLO ITALIAN [ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 2179/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 26553 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 25/02/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LA DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASINARI DI SAN MARZANO 46, presso lo studio dell'avvocato LOREDANA CORIGLIANO, rappresentata e dall'avvocato GIUSEPPE PASQUINO, giusta delega difesa in atti;
- ricorrente ་ ་
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2003 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 1207 -1- CERIONI, GIOVANNA BIONDI, MANLIO NARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 30/05/00 R.G.N. 53/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 -2- CA Domenica
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 5 Domenica Con ricorso al Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica chiedendone la condanna al pagamento CA conveniva in giudizio l'INPS dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro come lavoratrice agricola subordinata in relazione al parto avvenuto il 23 aprile 1992, indennità rifiutata dall'Istituto in via amministrativa. L'INPS si costituiva eccependo la prescrizione per l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e, comunque, l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato agricolo. Con sentenza in data 5 / 19 ottobre 1999 il Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica rigettava la domanda. Con sentenza in data 30 maggio 2000 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello della CA osservando che non esisteva prova agli atti che la appellante avesse interrotto, come aveva dedotto, la prescrizione eccepita dall'INPS con missive del Patronato trasmessi all'Istituto in data 7 luglio 1992 e 17 giugno 1993. Il giudice di merito, altresì, rilevava che risultavano inattendibili, perché generiche e sovrapponibili, le deposizioni rese dai testi SE IA e SE LO, i quali avevano semplicemente dichiarato che la CA si portava sul fondo dalle ore 7,30 e andava via alle 16,30 circa e percepiva dal datore di lavoro lire 35.000 / 40.000 al giorno, ma non avevano precisato quali mansioni essa svolgesse e quale tipo di coltivazione si praticasse sul fondo. La Corte di merito aggiungeva che la datrice di lavoro aveva dichiarato agli ispettori dell'INPS che il terreno di pertinenza dell'azienda agricola dalla medesima gestita era coltivata a uliveto e si estendeva circa 87 are, con la conseguenza che, nel limitato periodo compreso tra il 1° ottobre 1991 e il 31 dicembre 1991 non era ipotizzabile che la CA fosse stata utilizzata per i richiesti 51 giorni, essendo notorio che alla raccolta delle ulive si procede con un intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni. Domenica CA ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (in relazione all'art. 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943 n. 138), deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe confermato la declaratoria di prescrizione del diritto all'indennità di maternità per astensione obbligatoria in relazione al parto avvenuto il 23 aprile 1992, in quanto non avrebbe tenuto conto degli atti interruttivi del 7 luglio 1992 e del 17 giugno 1993 inoltrati all'INPS attraverso il Patronato. Il dedotto motivo è infondato, avendo la Corte di merito affermato che non era stata dimostrata la sussistenza di tali atti interruttivi attraverso gli atti del processo in genere e del fascicolo di parte, in particolare. La ricorrente, perciò, soltanto con impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in via revocatoria ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avrebbe potuto contestare la confermata prescrizione. Con il secondo motivo e con il terzo motivo la CA, denunziando falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. ed erronea valutazione del corredo probatorio con contrasto tra risultanze istruttorie e motivazione della sentenza censura la sentenza " impugnata in ordine alla valutazione delle prove testimoniali eseguita dalla Corte di merito soprattutto in riferimento alla circostanza, addotta a conferma e ritenuta notoria, della impossibilità per una bracciante agricola di essere utilizzata per 51 giorni nell'arco di circa due mesi nell'attività di raccolta delle ulive e tutto ciò per negare la sussistenza dell'intercorso rapporto di lavoro. 2 Peraltro, conclude la ricorrente, deponevano per la configurabilità della subordinazione sia l'iscrizione della stessa negli elenchi nominativi per gli anni 1990 e 1993 e sia il contenuto delle deposizioni dei testi escussi, i quali avevano riferito con precisione la presenza giornaliera della medesima sul fondo agricolo, il rispetto dell'orario di lavoro e la onerosità della prestazione lavorativa eseguita sotto le direttive del titolare del fondo. Anche tali dedotti secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati. Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, riconducibili nello schema legale del lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 c.c., l'iscrizione del lavoratore in uno degli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, può spiegare efficacia probatoria in ordine al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa senza, tuttavia, che tale certificazione integri una prova legale o sia assistita da una presunzione di legittimità. Ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'ente previdenziale della 공 dedotta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, incombe sull'interessato l'onere di dimostrare in giudizio che si sia realizzata la prestazione lavorativa subordinata in un fondo agricolo con i crismi di cui all'art. 2094 c.c. e per la durata prescritta dalla legge, al fine di usufruire delle previste prestazioni previdenziali, rimanendo riservata al giudice di merito la valutazione del materiale probatorio offerto dalla parte in ! applicazione del principio del suo libero convincimento e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. ( v. Cass. 6 settembre 1995 n. 9384; Cass. SS.UU. 26 ottobre 2000 n. 1133; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975; ecc.). 3 Nella specie la Corte di merito, nell'esercizio del libero convincimento nella valutazione delle risultanze processuali riconosciuto dall'art. 116 c.p.c., a fronte delle contestazioni mosse dall'INPS circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricola reclamato dalla CA in conformità all'elemento della iscrizione della medesima negli appositi elenchi nominativi elemento privo di rilevanza probatoria, una volta che esso era stato contestato nella rispondenza alla realtà effettiva aveva con motivazione congrua e logica ritenuto che i testi escussi SE Lo ON e SE LO avevano genericamente affermato che la CA si recava nel fondo agricolo dalle ore 7,30 alle 16,30 circa e percepiva la retribuzione di lire 35.000- 40.000 al giorno, ma non avevano saputo precisare, in tal modo dimostrando la loro inattendibilità, quali mansioni essa svolgesse o quale tipo di F coltivazione si praticasse sul fondo. Le successive osservazioni fatte dalla Corte di merito in ordine a pratiche agricole locali non erano state utilizzate dal giudice di merito come elementi di prova sia pure presuntivi (fatti notori ), ma soltanto come indizi diretti ad avvalorare il convincimento ),ma già assunto autonomamente circa l'inattendibilità dei testi escussi e, quindi, come circostanze irrilevanti ai fini dell'adottata decisione e, perciò, inidonee a invalidarla. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso. Nullaperle spese delpresente giudizio. I Così deciso in Roma il 25 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Matale Capt io Il Presidente incence Miles 4 % IL CANCELLIERE Deposita in Gefelleria 29 AGO. 2003 oggi, IL CANCELLIERE T R O C