Sentenza 19 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 2 395/02 ---- IN NOME DEL ROPOL ITAI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 6386/99 Cron.5686. Consigliere Dott. GO RIGGIO - Rep. 646Dott. Rosario DE JULIO Consigliere MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Lucio ------ Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TOPE S E N TENZA Richiesta cola studio dai Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
3.10 per diritti CUPELLI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 19 FEB. 2002 IL CANCELLIERE TIBURTINA 364, presso lo studio dell'avvocato €1,55 L.3000 CANCELLERIA MERCOGLIANO FRANCESCO, difeso dall'avvocato VERRINA UG CORRADO, per procura speciale Dr.PASTORE Gioacchino, notaio in COSENZA, rep.n.161060, del DG720313 03/99; DG720314 ricorrente
contro
VOLVO ITALIA SPA, in persona del Direttore Amm.vo VERDE MASSIMNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 50\A, presso lo studio dell'avvocato 2001 LAURENTI LUCIO, che lo difende unitamente all'avvocato 1689 -1- MOLLAME RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
UR FALL. EREDI DI UG OT (SDF); - intimato avverso la sentenza n. 373/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 03/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
--- - P.M. in persona del Sostituto Procuratore udito il Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 23/10/1985 PE TR chiedeva al presidente del tri- bunale di Cosenza accertamento tecnico preventivo sull'autovettura OL 760 targata CS 335327 acquistata presso la concessionaria OL di Cosen- za s.d.f. eredi AG GO. Il PE lamentava che il veicolo sin dai primi chilometri aveva presentato gravissimi difetti riconosciuti dalla stessa con- cessionaria la quale aveva interessato la OL TA s.p.a. L'accertamento tecnico veniva espletato con la partecipazione della con- cessionaria e del rappresentante della OL TA. Con atto del 12/6/1986 il PE conveniva in giudizio la concessionaria e la società OL TA per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura o, in via gradata, la condanna dei convenuti alla re- stituzione di parte del prezzo pagato e al risarcimento del danno. I convenuti non si costituivano e l'adito tribunale di Cosenza, con sen- tenza 5/12/1992, accoglieva la domanda di riduzione del prezzo e condan- nava la concessionaria e la s.p.a. OL TA al pagamento in solido, in fa- vore dell'attore, della somma di £ 10.406.000 oltre accessori. Avverso la detta sentenza la s.p.a. OL TA proponeva appello al quale resisteva il PE mentre la s.d.f. eredi GO Pagnotti rimaneva con- tumace anche nel giudizio di secondo grado. Con sentenza 3/7/1998 la corte di appello di Catanzaro, in parziale rifor- ma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta nei confronti della società OL TA. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che era fondata l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva sollevata dalla OL sul rilievo che il veicolo difettoso era 3 stato venduto al PE dalla s.d.f. eredi GO AG la quale era la con- cessionaria in esclusiva per la vendita delle autovetture OL per la provin- cia di Cosenza ed aveva acquistato a sua volta lo stesso mezzo da essa so- cietà appellante;
che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, l'azione contrattuale sorge soltanto nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato, per cui l'ultimo compratore non è abilitato a pro- porre l'azione di garanzia nei confronti del primo venditore. La cassazione della sentenza della corte di appello di Catanzaro è stata chiesta da PE TR con ricorso affidato a tre motivi. La s.p.a. OL TA ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Il ricorso è stato notificato al curatore di fallimento della società di fatto RE di GO Pa- gnotta il quale non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso PE TR denuncia nullità del giudi- zio di appello per mancata vocatio in ius e costituzione del rapporto proces- suale nei confronti di un litisconsorte necessario in violazione degli articoli 156, 157, 161, 163, 164 c.p.c., 42 e 43 R.D. 16/3/1942 n. 267, nonché della legge sul fallimento. Deduce il ricorrente che l'appello è stato proposto dalla s.p.a. OL TA contro esso PE e contro la litisconsorte s.d.f. RE GO AG nel frattempo dichiarata fallita. Nel giudizio di appello, quin- di, doveva essere chiamato il curatore fallimentare la cui mancata vocatio in ius travolge tutti gli atti del detto giudizio di secondo grado, ivi compresa la sentenza inutiliter data nei confronti di persona dichiarata fallita. Il motivo è infondato posto che, come questa Corte ha più volte affer- mato, l'incapacità del fallito a stare in giudizio è stabilita per salvaguardare l'integrità patrimoniale del debitore ed anche a garanzia della par condicio creditorum. Alla dichiarazione di fallimento consegue quindi una perdita della capacità processuale relativa che non può essere rilevata di ufficio o su eccezione di parte potendo essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori ( sentenze 5/7/2000 n. 8975; 10/3/2000 n. 2738; 29/5/1999 n. 5238 ). L'articolo 43 della legge fallimentare prevede infatti la perdita della capacità processuale del fallito solo per i rapporti compresi nel fallimento e non per quelli destinati a produrre effetti esclusivamente al di fuori del fallimento, ossia contro il fallito al momento del suo ritorno in ho- nis ( sentenza 18/5/2000 n. 6459 ): l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, né inutiliter data (come sostenuto dal ricor- rente ), bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori rispetto ai quali il giudizio proseguito costituisce res inter alias acta ( sentenza 20/6/2000 n. 8363 ). Nella specie dalla lettura della sentenza non risulta (né è stato dedotto dal ricorrente) che nel corso del giudizio di merito sia stato dichiarato o sia emerso l'evento relativo al fallimento della s.d.f. RE di GO AG (pe- raltro verificatosi dopo la discussione davanti al collegio e prima della pub- blicazione della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Cosen- za), né risulta che la curatela abbia manifestato concretamente il suo inte- resse alla controversia in esame o che abbia inteso tutelare, direttamente e 5 personalmente, il rapporto obbligatorio in contestazione estraneo al falli- mento: quindi, rimasto inerte il curatore, il processo è regolarmente prose- guito in grado di appello nei confronti della fallita società di fatto i cui soci non hanno proposto impugnativa avverso la decisione del tribunale e rice- - vuta la notifica dell'atto di gravame proposto dalla s.p.a. OL TA esclu- sivamente nei confronti del PE senza rivolgere alcuna domanda o prete- sa verso la società di fatto sono rimasti contumaci nel giudizio di secondo grado. E' appena il caso di osservare, infine, che nel caso in esame non è ravvi- sabile il litisconsorzio necessario vertendosi in tema di obbligazione solidale passiva che, come è noto, non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in fase di impugnazione per cui non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti dei debitori rimasti estranei al giudizio di appello: non comporta, quindi, nullità del giudizio di secondo grado la mancata ( non necessaria ) integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni degli obbligati in via solidale ( nella specie la citata s.d.f.) in quanto il rapporto processuale, es- sendo scindibile, può utilmente svolgersi in sede di gravame nei confronti di uno solo dei coobbligati ( ossia la s.p.a. OL TA ), così come la sentenza di primo grado può passare in giudicato nei confronti soltanto dei coobbli- gati non appellanti. Con il secondo motivo di ricorso il PE denuncia: nullità della senten- za;
contraddittoria e carente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia;
falsa applicazione della legge in materia di vendita di autoveicoli e di vizi di costruzione degli stessi. Il ricorrente sostiene che nel 1985 la 6 Comunità Europea ha adottato una direttiva mirante ad introdurre negli Stati membri un unico sistema di responsabilità per i danni causati da prodotti di- fettosi. Nel 1988 l'TA ha attuato la direttiva comunitaria con il D.P.R. 24/5/1988 n. 224 con il quale - al fine di tutelare l'acquirente e consumatore - sono stati dettati i criteri per stabilire quando un prodotto è difettoso e, in particolare, è stato disposto che il produttore "è responsabile dal danno ca- gionato da difetti del suo prodotto". Nei confronti del produttore è stato quindi previsto un modello di responsabilità extracontrattuale oggettivo, svincolato da ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo. In definitiva, secondo il ricorrente, la corte di appello escludendo la legittimazione passi- va della s.p.a. OL TA non ha applicato correttamente la citata legge. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione: dei principi in tema di responsabilità del produttore;
dei rimedi previsti dal citato D.P.R. 1 224/1988; della disciplina applicabile nella specie. Deduce il PE che il caso in esame riguarda, più che il vizio della cosa, il vizio redibitorio per aver la OL venduto un'autovettura con gravi difetti di assemblaggio e di costruzione, sicché non si può far ricadere la responsabilità dell'errato as- semblaggio e della difettosa costruzione sul concessionario il quale ha ven- duto un veicolo che riteneva immune dai difetti riscontrati ed anche perché nel libretto di garanzia era stata prevista la responsabilità dell'importatore ed agente generale per l'assistenza tecnica e per la garanzia. La garanzia per i vizi della cosa venduta deve pertanto essere assunta - per obbligo contrat- tuale, per considerazioni di ordine morale e per il principio del neminem laedere dalla OL TA che era tenuta a verificare, prima di commercia- lizzare il bene prodotto, l'inesistenza dei gravi vizi denunciati.
7 -wche, per evidenti motivi di connessione e per organi- Le dette censure cità di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente - sono in parte infondate e in parte inammissibili. Occorre osservare che, come esattamente rilevato dalla corte di appello, in tema di vendite a catena ( come avvenuto nella specie atteso che l'autovettura in questione è stata venduta prima dalla OL TA alla s.d.f. RE GO AG e poi da questa al PE ) la giurisprudenza di legitti- mità è ferma nel ritenere che, per il principio di autonomia dei singoli con- tratti, è esclusa la possibilità per l'ultimo compratore di rivolgersi al primo venditore salvo che non si tratti dell'obbligo di consegna e della garanzia per evizione. Sicché i diritti connessi alla garanzia per i vizi della cosa ven- duta possono essere fatti valere solo verso l'ultimo alienante salvo l'azione di regresso di questi verso il venditore precedente. In particolare l'azione ri- sarcitoria proposta dal compratore ex contractu non può estendersi anche al produttore in quanto l'autonomia delle singole vendite non consente di indi- rizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo ( tra le tante sentenza 21/1/2000 n. 639 ). Nella specie il PE, come è pacifico e come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, ha agito per responsabilità contrattuale nei confronti della concessionaria dalla quale aveva acquistato il veicolo in questione e nei confronti della OL TA ( concessionaria in esclusiva in TA per la vendita delle autovetture OL) lamentando difetti di costruzione del mez- zo e non reclamando alcun danno a diverso titolo. Trattasi, quindi, di azione contrattuale in ordine alla quale correttamente la corte di merito ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva della s.p.a. OL TA non avendo 8 quest'ultima avuto alcun rapporto negoziale diretto con il PE e dovendo rispondere della responsabilità contrattuale esclusivamente la concessionaria s.d.f. RE GO AG. Del tutto inammissibile è poi il richiamo operato dal ricorrente ad una as- serita clausola contenuta a pagina 14 del libretto di garanzia della quale non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e che non risulta sia stata invo- cata a sostegno della domanda proposta dal PE che non ha dedotto di aver, nel giudizio di merito, sostenuto in fatto l'esistenza di una garanzia contrattualmente assunta dalla società OL TA quale importatrice in Ita- lia delle vetture OL. Del pari inammissibile è poi l'invocata applicazione della normativa dettata dal D.P.R. 224/1988 relativa alla responsabilità del produttore: si tratta di una problematica richiedente anche accertamenti in fatto - che non è stata dibattuta tra le parti nei giudizi di merito. Occorre al riguardo porre in evidenza che della detta tesi difensiva posta a base delle censure in esame non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le questioni sollevate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. Incombeva invece al ricorrente dedurre di aver prospettato la riferita questione onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Le problematiche esposte dal ricorrente con le dette censure non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e - grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). Bisogna altresì porre in evidenza che la responsabilità prevista per il pro- duttore dal citato D.P.R. 224/88 è di natura extracontrattuale, laddove il Cu- pelli ha agito invocando le norme relative alla responsabilità contrattuale senza alcun riferimento esplicito o implicito alla responsabilità extracon- trattuale. In particolare il PE non ha lamentato la lesione di diritti asso- luti ( neanche indicati ) o di beni protetti dall'articolo 2043 c.c., sì da giusti- ficare la qualificazione dell'azione anche come da responsabilità extracon- trattuale. Il diritto fatto valere dal ricorrente è quello contrattuale di avere un bene privo di vizi: tale diritto è tutelato all'interno del contratto al di fuori 10 del quale l'ordinamento non fornisce ulteriore protezione. Nella specie il danno ha inciso solo sull'oggetto del contratto stipulato con la s.d.f. RE GO AG e non con la s.p.a. OL TA, per cui non vi è spazio per la responsabilità extracontrattuale. In definitiva il pregiudizio inferto al Cupel- li, mediante l'inadempimento del venditore, riguarda interessi direttamente nascenti e disciplinati dal contratto stipulato con la concessionaria, ossia con la citata s.d.f., e non anche con la s.p.a. OL TA. In proposito è sufficiente richiamare i principi pacifici nella giurispru- denza di legittimità secondo cui la domanda di risarcimento danni per re- sponsabilità extracontrattuale è diversa - sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo - da quella di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed è domanda nuova non proponibile per la prima volta in ap- pello ( e, ancor più in sede di giudizio di cassazione ) per ampliare l'originaria domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale (tra le tante, sentenze 14/2/2001; 2/8/2000 n. 10129 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La natura delle questioni trattate e la difformità tra le pronunce rese nei giudizi di merito costituiscono giusti motivi per compensare per intero le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
заре La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del 160,10 giudizio di cassazione. Roma 11 dicembre 200 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Dobatelia D'Anna Shinton DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 19 FEB. 2002 RECT