Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Perché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi, quale prevista dall'art. 53 cod. pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2007, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo IU - Presidente - del 15/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1686
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 14348/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
IN IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 1 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Catania;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore della parte civile ZA ER AR Grazia, in proprio e quale genitore di IA UC LA e di LA Ugo Omar, avv. TRANTINO Enzo di Catania;
udito il difensore delle parti civili MA LA e ZO UC avv. LUCENTI Giovanni di Caltagirone;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. VILLARDITA Francesco del Foro di Caltagirone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la condanna di IU IN alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 55 e 589 c.p. (omicidio per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi) commesso in Caltagirone il 23 luglio 2000 in danno di LA OM Enrico.
1.1. La ricostruzione dei fatti, quale si evince dal testo delle sentenze di primo e secondo grado può essere riassunta nei seguenti termini.
Alle ore 2.40 del 29 luglio, la pattuglia composta da IN IU e dal collega ZA, mentre percorreva, in Caltagirone, la via Ospedale, giunta all'incrocio, notava provenire dalla via Palo, posta di fronte, un uomo che indossava un giubbotto e che aveva nelle mani una valigetta di colore verde.
Gli agenti si accostavano, chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa.
L'uomo rispondeva "che cacchio volete", posava la valigia per terra, inseriva la mano destra nel giubbotto estraendone una pistola (una Beretta, calibro 7.65) che puntava in direzione degli agenti. I due, per proteggersi, si abbassavano e, al contempo, si allontanavano.
Dopo avere percorso circa venti metri, effettuavano un'inversione ad U, si fermavano, scendevano dall'autovettura e si riparavano dietro gli sportelli.
In quel momento "alle spalle del LA G. E." (il quale, nel frattempo, si era posto al centro della carreggiata, appoggiato su un ginocchio, ed impugnava l'arma protesa in direzione degli agenti) sopraggiungeva l'autovettura di EN NO, unico testimone oculare della vicenda.
Questi riferiva che era in funzione la sirena d'allarme di un vicino negozio e di non essersi accorto che la vettura che si era trovato "di fronte era quella della Polizia" perché "abbagliato dalle luci del veicolo".
Gli agenti avevano, infine, aperto il fuoco.
Quattro degli otto colpi sparati avevano raggiunto il corpo del LA G. E. ed uno aveva causato la "rottura traumatica del cuore".
1.2. Osservava la Corte che gli agenti, dopo avere effettuato la manovra di inversione, ben avrebbero potuto fermarsi a distanza di sicurezza e, quindi, considerata l'ora notturna e l'assenza di traffico e di pedoni, chiamare ed attendere rinforzi che avrebbero consentito altre e diverse possibilità di intervento. La condotta gravemente colposa del IN andava ravvisata nell'avere egli esploso, in assenza di reazione, ben quattro colpi di pistola - mentre altrettanto aveva fatto il collega di pattuglia - consapevole, attesa la posizione assunta dal LA G. E. che aveva appoggiato un ginocchio per terra, dell'estrema difficoltà di attingere lo stesso solo in parti non vitali e pur essendo egli in posizione decisamente favorevole perché protetto dall'oscurità e, sia pur parzialmente, dallo sportello dell'autovettura (mentre i fari di questa abbagliavano il LA G. E.).
Rilevava, inoltre, che in atti non vi era prova del fatto che gli agenti avessero, prima di aprire il fuoco, ripetutamente ed a voce alta intimato all'uomo di gettare la pistola.
Il testimone NO non aveva sentito tale avvertimento, mentre, per contro, è certo che il LA G. E. si fosse limitato a puntare la pistola contro gli agenti, senza però esplodere neppure un colpo, pur avendo avuto il tempo per farlo, sia nel momento del primo contatto con gli stessi, sia quando costoro erano scesi dall'autovettura.
Non poteva, pertanto, essere condivisa l'affermazione difensiva secondo cui il IN non aveva in quel momento alcuna possibilità di scelta.
Un maggior autocontrollo, che può e deve pretendersi da tutori dell'ordine addestrati ad affrontare anche situazioni estreme - osservava la Corte di merito - avrebbe dovuto indurre il IN a sparare dapprima in aria e quindi, soltanto dopo un primo inutile avvertimento, contro il bersaglio e, comunque, in assenza di una risposta al fuoco, appariva assolutamente ingiustificato - ed in ciò si concreterebbe l'eccesso colposo - l'avere esploso complessivamente ben otto colpi di pistola in rapida successione, lasciando così al LA G. E. ben poche possibilità di scampo.
Doveva, invero, rilevarsi, che, seppur l'imputato avesse esploso solo quattro degli otto colpi sparati, egli era tuttavia consapevole del fatto che anche il suo collega, dall'altra parte dell'autovettura, aveva a sua volta aperto il fuoco.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 c.p.. Nessun dubbio sussiste - premette il ricorrente - sul fatto che la condotta posta in essere dal LA G. E. fosse configurabile "in termini di violenza e di resistenza".
Vi era, in altre parole, una condotta violenta da respingere e bene avevano fatto gli agenti a fare uso delle armi al fine di impedire che la minaccia si trasformasse "in un evento lesivo". L'uso dell'arma era l'unico modo che l'imputato aveva a disposizione per adempiere il proprio dovere, cioè per respingere una grave violenza, attuale e concreta.
Vi era, poi, piena proporzione tra violenza e resistenza, da una parte, mezzo coattivo impiegato, dall'altra.
Tra l'altro, il fatto era accaduto in una zona in cui era prevedibile un passaggio anche pedonale, nonostante l'ora tarda, perché il 29 luglio era il giorno della festa patronale.
Gli agenti avevano corso, secondo il difensore, "elevato pericolo di vita", anche perché gli sportelli dell'autovettura non erano blindati.
In conclusione, la reazione degli agenti di polizia sarebbe scriminata dalla difesa legittima e dall'uso legittimo delle armi. Non vi sarebbe prova, in ogni caso, che il IN avesse "mirato ad organi vitali".
Anche in presenza di dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione - conclude il ricorrente - il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, travisamento del fatto in relazione al mancato riconoscimento delle menzionate cause di giustificazione.
I giudici di appello non si interrogano sugli elementi prospettati "anche in tema di legittima difesa putativa".
La Corte ha, inoltre, omesso di motivare in ordine agli elementi costitutivi dell'eccesso colposo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Si duole il ricorrente, invocando violazione di legge e vizio di motivazione, del fatto che la Corte di merito:
- abbia escluso la sussistenza (anche soltanto erroneamente supposta) delle cause di giustificazione della difesa legittima o dell'uso legittimo delle armi;
- non abbia comunque adeguatamente e logicamente giustificato l'affermata sussistenza, nei fatti accertati, di un eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi.
Sostiene che i fatti descritti (v. supra 1.1) integrerebbero le scriminanti della difesa legittima o dell'uso legittimo delle armi.
3.2. Le doglianze sono infondate.
Va detto, anzitutto, che la Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza della difesa legittima.
I fatti accertati mostrano, invero, che l'imputato ha fatto uso delle armi nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, non per difendere un diritto, proprio o altrui, da un'aggressione. Appare, pertanto, condivisibile la decisione della Corte di appello di qualificare i fatti in termini di uso legittimo delle armi e di eccesso colposo.
La motivazione sul punto è adeguata ed immune da vizi logici. Effettivamente, il pericolo venutosi a creare avrebbe potuto essere neutralizzato con una condotta diversa da quella in concreto tenuta, meno lesiva, ugualmente idonea allo scopo ed ugualmente sicura. In altre parole, non sussisteva la necessità di usare le armi con le descritte modalità, esistendo condotte alternative che non risultano essere state prese in considerazione ne' dal IN, ne' dall'ZA.
E non è certo illogico affermare, come hanno fatto i giudici di appello, che IN ed il collega, portatisi a distanza di sicurezza, tenuto conto dell'ora notturna e dell'assenza di traffico e di pedoni, avrebbero potuto progettare ed attuare soluzioni diverse, in particolare chiedere ed attendere rinforzi con i quali pianificare altre forme di intervento.
Altrettanto corretto e ragionevole è, poi, osservare che LA G. E. non soltanto non aveva sparato contro gli agenti anche nei momenti in cui ne avrebbe avuto la possibilità, ma, inoltre, al momento in cui gli agenti avevano aperto il fuoco, si trovava allo scoperto, abbagliato dalle luci dell'autovettura della polizia. Per precipitazione, dunque, si era ecceduto dai limiti della necessità, sparando contro il LA G. E. tutti quei colpi in quel particolare contesto.
La necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero di impedire determinati delitti costituisce presupposto oggettivo per la legittimità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica.
Tale requisito va inteso, anzi tutto, come applicazione del principio per cui l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per l'adempimento del dovere: diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile.
Va interpretato, inoltre, come espressione dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo).
Ed è regola di condotta irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione: potrà essere sufficiente sparare in aria (a scopo intimidatorio e di coazione psichica) oppure ai lati del soggetto agente (sempre con intenti persuasivi) e così via, potendosi ammettere soltanto quale extrema ratio la possibilità di mirare e sparare al corpo della persona, giustificabile solo ove il conflitto riguardi interessi di valore assoluto.
In altre parole, è sempre il criterio della proporzione che deve guidare il pubblico ufficiale al quale si chiede, senza che debba rinunziare all'adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse. Principio quello di proporzione (inteso come espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della situazione concreta) che, secondo la migliore interpretazione, costituisce un limite non espressamente nominato nell'art. 53, ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione.
Soltanto se si perviene a ritenere legittimo l'uso delle armi e si riscontra il rispetto dell'essenziale prerequisito della proporzione, il rischio del verificarsi di un evento non voluto, più grave, rispetto a quello perseguito dall'agente, non può essere posto a carico del pubblico ufficiale.
Ma non è ciò che si è verificato nel caso in esame in cui un colpevole errore valutativo, implicante responsabilità penale ex art. 55 c.p., ha riguardato il limite imposto dalla necessità (di respingere la violenza o vincere la resistenza), vale a dire il se in quella data situazione fosse, o no, legittimo ricorrere all'uso estremo delle armi, sparando più colpi in rapida successione al corpo di un uomo che era fermo allo scoperto ed abbagliato dalle luci del veicolo di servizio.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'imputato va condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano, in favore di ZA ER, in Euro 1.500,00 (oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge) e, in favore di MA LA e UC ZO, in Euro 1.800,00 (oltre I.V.A., CPA e spese generali come per legge).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per ZA ER ed Euro 1.800,00 per MA LA e UC ZO, oltre, per entrambe, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008