Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2007, n. 854
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Sentenza 15 novembre 2007

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Perché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi, quale prevista dall'art. 53 cod. pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2007, n. 854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 854
    Data del deposito : 15 novembre 2007

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