Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 1
La determinazione della competenza territoriale della magistratura di sorveglianza, in base al criterio della residenza o del domicilio dell'interessato non detenuto né internato, deve far riferimento innanzitutto al luogo di residenza anagrafica, senza che assuma rilievo la residenza di mero fatto, e, in mancanza di una residenza anagrafica, al domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2012, n. 22651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22651 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 23/05/2012
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. Consigliere N. 1492
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo rel. Consigliere N. 40050/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM IV IO N. IL 24/10/1980;
avverso l'ordinanza n. 2254/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 30/06/2011;
sentita la regione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza del 30/6/2011, respingeva l'appello proposto nell'interesse di TU IO NI avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Trapani che, unificando le misure di sicurezza della libertà vigilata applicate con due sentenze del Tribunale di Caltanissetta, che aveva prosciolto l'imputato per vizio totale di mente, applicava al TU la libertà vigilata per la durata di anni due.
Il Tribunale respingeva il motivo concernente l'incompetenza per territorio del Magistrato di Sorveglianza di Trapani, ritenendo che per "residenza", ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., debba intendersi l'abituale dimora del soggetto che, da tempo, dimorava presso la CTA Salustre di Erice;
respingeva, inoltre, il motivo concernente la misura della durata minima della misura di sicurezza, che l'appellante lamentava non essere stata determinata in quella stabilita in via generale dal codice penale, rilevando che nessuna norma imponeva al Magistrato di sorveglianza di attenersi al minimo di legge e che la presenza di due diverse sentenze relative a fatti diversi tra loro indicava una maggiore pericolosità del soggetto e, quindi, giustificava la dilatazione della durata minima.
2. Ricorre per cassazione il difensore di TU IO NI Donato deducendo distinti motivi.
Il ricorso deduce la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali e illogicità
della motivazione con riferimento alla questione della competenza per territorio del Magistrato di Sorveglianza. Il criterio di determinazione della competenza, ai sensi dell'art. 677 cod. proc. pen., comma 2, è quello della residenza o del domicilio, trattandosi di soggetto non detenuto;
la prevalenza attribuita alla dimora abituale rispetto alla residenza anagrafica è errata, in quanto vanifica il richiamo alla "residenza" operato dall'art. 677 cod. proc. pen., comma 2. La Comunità terapeutica Assistita di Erice dove il ricorrente dimora in forza della misura di sicurezza applicatagli non può essere considerata residenza, atteso che il provvedimento autoritativo ha una scadenza precostituita, mentre residenza è il luogo dove la dimora viene trasferita non temporaneamente. Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e): l'art. 209 cod. pen. stabilisce che, quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della stessa specie, è ordinata una sola misura di sicurezza;
si tratta di un criterio opposto a quello dettato dall'art. 80 cod. pen., per il cumulo materiale delle pene giustificato dalla diversa funzione dei due istituti. La previsione del riesame della pericolosità dopo il decorso della durata minima di durata (art. 208 cod. pen.) e la non ricorrenza dei casi di cui all'art. 230 cod. pen. fa concludere al ricorrente che non è consentito determinare la misura di sicurezza in maniera superiore a quella minima prevista dalla legge, potendo, piuttosto, il Magistrato di Sorveglianza decidere il prolungamento della misura a seguito del riesame dopo il primo anno di applicazione della misura. L'ordinanza impugnata non ha dato contezza delle ragioni concrete per le quali è stato ritenuto congruo sommare algebricamente i due periodi di libertà vigilata.
3. Il Procuratore Generale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso quanto al primo motivo: la norma dell'art. 677 cod. proc. pen. mira a garantire un collegamento tra il Magistrato di Sorveglianza e il soggetto sottoposto alla misura di sicurezza e, quindi, è corretto il riferimento operato alla "dimora abituale" del soggetto ai sensi dell'art. 43 cod. civ.; con riferimento al secondo motivo, pur ritenendo inconferente il richiamo all'art. 209 cod. pen., che nulla stabilisce in merito alla durata, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo con la determinazione della durata della libertà vigilata da parte della Corte in misura non inferiore ad un anno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. L'art. 677 cod. proc. pen., comma 2, nel regolare la competenza per territorio della Magistratura di sorveglianza, prevede che, quando l'interessato non è detenuto o internato, essa appartiene al Tribunale o al Magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Sono in contestazione sia il significato dei concetti di "residenza" e di "domicilio", sia la portata della particella disgiuntiva "o". L'ordinanza impugnata ritiene che per "residenza" debba intendersi la "dimora abituale del soggetto", in conformità alla definizione fornita dall'art. 43 cod. civ., comma 2; ritiene, comunque, che il criterio della residenza, così intesa, prevalga su quella del domicilio (anch'esso definito dall'art. 43 cit.).
Ma dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 2, dettante le regole suppletive per la competenza per territorio, si comprende che la nozione di "residenza" a questi fini, coincide con la residenza anagrafica, contrapposta a "dimora" e a "domicilio", essendo i tre concetti indicati distintamente.
L'identificazione della "residenza" nella "residenza anagrafica", in realtà, non smentisce il dettato dell'art. 43 cod. civ.: la residenza e il suo trasferimento si provano con le dichiarazioni presentate al Comune, appunto al Servizio anagrafe, come indicano gli artt. 44 cod. civ. e l'art. 31 disp. att. cod. civ. ("il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale"). Il Comune, inoltre, verifica la effettività della residenza denunciata e, in caso di irreperibilità, dispone la cancellazione del residente: procedura che rafforza la presunzione di corrispondenza tra la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nel procedimento penale, essendo esclusa la possibilità di fori concorrenti prevista in quello civile e risultando estranea la tematica della tutela dei terzi di buona fede di cui tratta il codice civile (art. 44 cod. civ.), l'unica esigenza è quella di una identificazione certa e immediata del giudice competente: la norma in oggetto, pertanto, non può che essere interpretata nel senso che, quando il soggetto possiede una residenza anagrafica in un Comune, essa costituisce il criterio di determinazione della competenza per territorio, nel caso di specie del Magistrato di sorveglianza, senza possibilità di attribuire rilievo ad una "residenza di fatto"; il criterio del domicilio previsto dall'art. 677 cod. proc. pen., comma 2, invece, trova applicazione in mancanza di residenza anagrafica
(Sez. 1, Sentenza n. 3303 del 30/05/1995, dep. 17/07/1995, Cerri, Rv. 202148).
2. L'ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Trapani devono, quindi, essere annullate senza rinvio;
gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, competente per territorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa il 23/3/2011 dal Magistrato di sorveglianza di Trapani nei confronti di TU IO NI e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012