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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione fraudolenta: dolo eventuale e obblighi dell’amministratoreLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 14 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 14794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14794 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO AB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 05/12/2025; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AN CC, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Milano ha dichiarato infondato l’appello proposto da AB RO avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in data 23 ottobre 2024, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della LAMENEGHINA Società Cooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva delle fatture per operazioni inesistenti indicate nel capo di imputazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. 2. Avverso la predetta sentenza, AB RO, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Gianluca Barbieri, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione e violazione degli artt. 606, lett. b) e c), e 597, comma 3, cod. proc. pen., per l’errore materiale commesso in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e non impugnata dalla Procura. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14794 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/04/2026 Afferma il ricorrente che, pur avendo la Corte di appello dichiarato in dispositivo di confermare la sentenza di primo grado, e quindi anche il beneficio ivi concesso della sospensione condizionale della pena, nella parte motiva abbia invece preso posizione sulla sospensione condizionale della pena pur in assenza di appello della parte pubblica, ritendo non sussistenti i relativi presupposti. Su tale punto la difesa premette di aver comunque inoltrato alla Corte di appello un’istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza in relazione alla mancata affermazione della insussistenza dell’elemento del dolo specifico. Deduce la difesa che non sarebbero stati ben argomentati i motivi che giustificano la sussistenza di tutti gli elementi del dolo specifico richiesto per l’attribuzione di responsabilità penale in relazione al reato ascritto all’imputato. In particolare la sentenza impugnata si adagerebbe sul ragionamento del primo giudice e non motiverebbe in alcun modo la mancata valorizzazione degli elementi addotti dalla difesa per escludere il dolo specifico, e segnatamente (i) il fatto che il RO assumeva la carica di amministratore unico della Cooperativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2017, allorquando lo scambio delle fatture e la redazione dell’atto di transazione del 31.12.2016 erano già avvenuti, (ii) che egli fino al 31.12.2016 era del tutto estraneo alla Cooperativa e pertanto non aveva potuto dare alcun contributo causale all’emissione delle fatture e alla formazione degli atti di transazione in questione, ma si era semplicemente limitato a prendere per buona la situazione contabile transitata dal precedente amministratore e a darvi esecuzione, e che (iii) non appena avuta conoscenza dell’avvio della verifica da parte della Guardia di Finanza il ricorrente si era immediatamente attivato con l’impugnazione degli avvisi di accertamento davanti al Giudice tributario, cadendo subito dopo in una profonda depressione che lo aveva costretto a un lungo percorso terapeutico. 3. E’ pervenuto atto di rinuncia parziale all’impugnazione depositato in data 9 febbraio 2026, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo, allegando copia dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano con cui è stata accolta l’istanza di correzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendovi il difensore rinunciato, a seguito della ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/02/2026, con la quale si ribadiva che la sentenza di secondo grado aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado e, quindi, anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputato dal Tribunale di Lodi. 2 2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale appare logica e coerente, laddove si afferma l’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, del subingresso dell’amministratore in epoca successiva al momento in cui erano state generate le fatture e del conseguente argomento difensivo dell’aver ereditato la situazione contabile, valorizzandosi, per contro, che l’amministratore, al momento della presentazione delle dichiarazioni fiscali, assume la responsabilità della veridicità delle poste contabili e ha conseguentemente l’obbligo di verificarne l’attendibilità. Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per la sua configurabilità, richiede, per espressa previsione normativa, il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, costituito dalla presentazione della dichiarazione fraudolenta (Sez. 3, n. 1094 del 18/11/2025, dep. 2026, Gramuglia, non mass.; Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044).E il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (costituito dalla presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44954 del 9/12/2024, Pino, non mass.). Ed anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, è stato affermato che il liquidatore di una società di capitali - così come l'amministratore, risultando equiparabile la disciplina civilista di riferimento - può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395, dove si precisa che «...l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore o il liquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sono 3 verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che ci possa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche penalmente»). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato come la pluralità e sistematicità delle fatture, il loro contenuto intrinsecamente anomalo e generico, senza documentazione accessoria idonea a provarne l’effettività, il coinvolgimento di società prive di sedi legali e di qualsiasi struttura operativa, l’oggettiva incompatibilità degli imponibili e dell’IVA detratta con le capacità economiche e organizzative delle cooperative emittenti le fatture, l’assenza di qualsivoglia riscontro fisico alle attività asseritamente svolte, costituivano elementi tali da confermare la conclusione del giudice di primo grado circa la consapevolezza nell’imputato della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate in dichiarazione al fine di conseguire un illecito risparmio di imposta. Pertanto, la circostanza che l'imputato fosse subentrato nella carica in epoca successiva alla emissione delle fatture utilizzate in dichiarazione non è stata ignorata dalla Corte di appello, ma è stata ritenuta non decisiva a fronte delle numerose anomalie che caratterizzavano le operazioni contabili, tali da far ritenere la consapevolezza dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il giudizio espresso nella sentenza impugnata, pertanto, in quanto ancorato alle risultanze investigative disponibili e scevro da elementi di irrazionalità, è stato censurato in modo non consentito nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze che, non essendosi confrontate con le anomalie delle operazioni contabili, cui la Corte territoriale aveva dato ampio rilievo, sono aspecifiche,in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. AN CC, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Milano ha dichiarato infondato l’appello proposto da AB RO avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in data 23 ottobre 2024, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della LAMENEGHINA Società Cooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva delle fatture per operazioni inesistenti indicate nel capo di imputazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. 2. Avverso la predetta sentenza, AB RO, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Gianluca Barbieri, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione e violazione degli artt. 606, lett. b) e c), e 597, comma 3, cod. proc. pen., per l’errore materiale commesso in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado e non impugnata dalla Procura. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14794 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/04/2026 Afferma il ricorrente che, pur avendo la Corte di appello dichiarato in dispositivo di confermare la sentenza di primo grado, e quindi anche il beneficio ivi concesso della sospensione condizionale della pena, nella parte motiva abbia invece preso posizione sulla sospensione condizionale della pena pur in assenza di appello della parte pubblica, ritendo non sussistenti i relativi presupposti. Su tale punto la difesa premette di aver comunque inoltrato alla Corte di appello un’istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza in relazione alla mancata affermazione della insussistenza dell’elemento del dolo specifico. Deduce la difesa che non sarebbero stati ben argomentati i motivi che giustificano la sussistenza di tutti gli elementi del dolo specifico richiesto per l’attribuzione di responsabilità penale in relazione al reato ascritto all’imputato. In particolare la sentenza impugnata si adagerebbe sul ragionamento del primo giudice e non motiverebbe in alcun modo la mancata valorizzazione degli elementi addotti dalla difesa per escludere il dolo specifico, e segnatamente (i) il fatto che il RO assumeva la carica di amministratore unico della Cooperativa solo a decorrere dal mese di febbraio 2017, allorquando lo scambio delle fatture e la redazione dell’atto di transazione del 31.12.2016 erano già avvenuti, (ii) che egli fino al 31.12.2016 era del tutto estraneo alla Cooperativa e pertanto non aveva potuto dare alcun contributo causale all’emissione delle fatture e alla formazione degli atti di transazione in questione, ma si era semplicemente limitato a prendere per buona la situazione contabile transitata dal precedente amministratore e a darvi esecuzione, e che (iii) non appena avuta conoscenza dell’avvio della verifica da parte della Guardia di Finanza il ricorrente si era immediatamente attivato con l’impugnazione degli avvisi di accertamento davanti al Giudice tributario, cadendo subito dopo in una profonda depressione che lo aveva costretto a un lungo percorso terapeutico. 3. E’ pervenuto atto di rinuncia parziale all’impugnazione depositato in data 9 febbraio 2026, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo, allegando copia dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano con cui è stata accolta l’istanza di correzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendovi il difensore rinunciato, a seguito della ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/02/2026, con la quale si ribadiva che la sentenza di secondo grado aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado e, quindi, anche il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’imputato dal Tribunale di Lodi. 2 2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale appare logica e coerente, laddove si afferma l’irrilevanza, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, del subingresso dell’amministratore in epoca successiva al momento in cui erano state generate le fatture e del conseguente argomento difensivo dell’aver ereditato la situazione contabile, valorizzandosi, per contro, che l’amministratore, al momento della presentazione delle dichiarazioni fiscali, assume la responsabilità della veridicità delle poste contabili e ha conseguentemente l’obbligo di verificarne l’attendibilità. Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per la sua configurabilità, richiede, per espressa previsione normativa, il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, costituito dalla presentazione della dichiarazione fraudolenta (Sez. 3, n. 1094 del 18/11/2025, dep. 2026, Gramuglia, non mass.; Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044).E il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (costituito dalla presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44954 del 9/12/2024, Pino, non mass.). Ed anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, è stato affermato che il liquidatore di una società di capitali - così come l'amministratore, risultando equiparabile la disciplina civilista di riferimento - può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395, dove si precisa che «...l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore o il liquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sono 3 verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che ci possa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche penalmente»). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato come la pluralità e sistematicità delle fatture, il loro contenuto intrinsecamente anomalo e generico, senza documentazione accessoria idonea a provarne l’effettività, il coinvolgimento di società prive di sedi legali e di qualsiasi struttura operativa, l’oggettiva incompatibilità degli imponibili e dell’IVA detratta con le capacità economiche e organizzative delle cooperative emittenti le fatture, l’assenza di qualsivoglia riscontro fisico alle attività asseritamente svolte, costituivano elementi tali da confermare la conclusione del giudice di primo grado circa la consapevolezza nell’imputato della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate in dichiarazione al fine di conseguire un illecito risparmio di imposta. Pertanto, la circostanza che l'imputato fosse subentrato nella carica in epoca successiva alla emissione delle fatture utilizzate in dichiarazione non è stata ignorata dalla Corte di appello, ma è stata ritenuta non decisiva a fronte delle numerose anomalie che caratterizzavano le operazioni contabili, tali da far ritenere la consapevolezza dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il giudizio espresso nella sentenza impugnata, pertanto, in quanto ancorato alle risultanze investigative disponibili e scevro da elementi di irrazionalità, è stato censurato in modo non consentito nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze che, non essendosi confrontate con le anomalie delle operazioni contabili, cui la Corte territoriale aveva dato ampio rilievo, sono aspecifiche,in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5