CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12102 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA SI, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12/9/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12102 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/02/2023 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da DA SI per il reato di minaccia in quanto proposto avverso una pronunzia di condanna alla sola pena pecuniaria ed ai soli effetti penali. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge. In tal viene eccepito che il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso l'applicabilità dell'art. 568 comma 5 c.p.p., ritenendo che intenzione della ricorrente fosse effettivamente quella di impugnare la sentenza del Giudice di pace proponendo appello, nonostante i motivi articolati con l'impugnazione fossero riconducibili alla previsione dell'art. 606 c.p.p., dovendosi dunque ritenere che per mero errore il suddetto atto era stato qualificato come appello e non come ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si sono registrate in passato nella giurisprudenza di legittimità oscillazioni a proposito della rilevanza da attribuire alla volontà della parte nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare. In un primo momento, le Sezioni unite si sono indirizzate verso la valorizzazione della ricerca di quella volontà da parte del giudice erroneamente adito. In tal senso Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336 - ai cui principi si è richiamata la sentenza impugnata - ha ritenuto che il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p. deve essere inteso nel senso che l'eventuale erronea denominazione non può da sola pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi, ma che, proprio perché detta disposizione è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. Indirizzo che nel recente passato è stato occasionalmente fatto rivivere da Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 e da Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945. Peraltro nella successiva evoluzione della giurisprudenza del Supremo Collegio, si è consolidato il principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità 2 del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma;
Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 5, Sentenza n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168). 3. A tale ultimo indirizzo, maggiormente fedele al favor impugnationis cui è ispirata la disposizione di cui all'art. 568 comma 5 c.p.p., il Collegio intende aderire, Conseguentemente deve ritenersi che erroneamente il Tribunale abbia escluso l'operatività della citata disposizione ed illegittimamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato, invece di trasmetterla al giudice di legittimità. Peraltro, fermo restando che l'imputato aveva erroneamente denominato l'atto d'impugnazione come appello, identificando il giudice ad quem nel Tribunale, nonostante oggetto di gravame fosse una sentenza di condanna ai soli effetti penali pronunziata dal Giudice di pace e con la quale era stata applicata la sola pena pecuniaria, corre l'obbligo di evidenziare come, anche applicando il principio affermato dall'orientamento qui disatteso e al quale invece il giudice del merito ha dichiarato di ispirarsi, dalla stesa disamina dei motivi proposti dal sedicente appellante compiuta dal giudice del merito, emerge la sua intenzione di proporre ricorso al giudice di legittimità, stante la formale prospettazione di vizi astrattamente riconducibili all'alveo di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p. a corredo del ricorso per cassazione. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, qualificata l'impugnazione proposta avverso quella di primo grado come ricorso per cassazione, la Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione;
esame da effettuare, ovviamente, alla stregua della disciplina relativa, appunto, al ricorso per cassazione, posto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). 5. L'impugnazione convertita in ricorso per cassazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado deve a questo punto ritenersi fondata. Infatti con i motivi dell'atto denominato come appello il ricorrente lamenta tra l'altro il travisamento per omessa considerazione delle dichiarazioni del teste De SS, evidenziandone la 3 Così deciso il 2/2/2023 decisività in quanto lo stesso aveva negato che l'imputata avesse pronunziato le frasi addebitatele dalla persona offesa. Si tratta di doglianza certamente sottoponibile al giudice di legittimità e che si rivela anche fondata, atteso che la sentenza del Giudice di pace, pur registrando l'acquisizione della prova, ometteva di considerarla, anche solo per confutarne la decisività o attendibilità. 6. Ne consegue che la sentenza del Giudice di pace di Roma deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del Giudice di pace di Roma del 18 gennaio 2022 con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Giudice di pace.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12102 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 02/02/2023 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da DA SI per il reato di minaccia in quanto proposto avverso una pronunzia di condanna alla sola pena pecuniaria ed ai soli effetti penali. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo violazione di legge. In tal viene eccepito che il Tribunale avrebbe illegittimamente escluso l'applicabilità dell'art. 568 comma 5 c.p.p., ritenendo che intenzione della ricorrente fosse effettivamente quella di impugnare la sentenza del Giudice di pace proponendo appello, nonostante i motivi articolati con l'impugnazione fossero riconducibili alla previsione dell'art. 606 c.p.p., dovendosi dunque ritenere che per mero errore il suddetto atto era stato qualificato come appello e non come ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Si sono registrate in passato nella giurisprudenza di legittimità oscillazioni a proposito della rilevanza da attribuire alla volontà della parte nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare. In un primo momento, le Sezioni unite si sono indirizzate verso la valorizzazione della ricerca di quella volontà da parte del giudice erroneamente adito. In tal senso Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336 - ai cui principi si è richiamata la sentenza impugnata - ha ritenuto che il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 c.p.p. deve essere inteso nel senso che l'eventuale erronea denominazione non può da sola pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi, ma che, proprio perché detta disposizione è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. Indirizzo che nel recente passato è stato occasionalmente fatto rivivere da Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 e da Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945. Peraltro nella successiva evoluzione della giurisprudenza del Supremo Collegio, si è consolidato il principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità 2 del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma;
Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 5, Sentenza n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168). 3. A tale ultimo indirizzo, maggiormente fedele al favor impugnationis cui è ispirata la disposizione di cui all'art. 568 comma 5 c.p.p., il Collegio intende aderire, Conseguentemente deve ritenersi che erroneamente il Tribunale abbia escluso l'operatività della citata disposizione ed illegittimamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato, invece di trasmetterla al giudice di legittimità. Peraltro, fermo restando che l'imputato aveva erroneamente denominato l'atto d'impugnazione come appello, identificando il giudice ad quem nel Tribunale, nonostante oggetto di gravame fosse una sentenza di condanna ai soli effetti penali pronunziata dal Giudice di pace e con la quale era stata applicata la sola pena pecuniaria, corre l'obbligo di evidenziare come, anche applicando il principio affermato dall'orientamento qui disatteso e al quale invece il giudice del merito ha dichiarato di ispirarsi, dalla stesa disamina dei motivi proposti dal sedicente appellante compiuta dal giudice del merito, emerge la sua intenzione di proporre ricorso al giudice di legittimità, stante la formale prospettazione di vizi astrattamente riconducibili all'alveo di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p. a corredo del ricorso per cassazione. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, qualificata l'impugnazione proposta avverso quella di primo grado come ricorso per cassazione, la Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione;
esame da effettuare, ovviamente, alla stregua della disciplina relativa, appunto, al ricorso per cassazione, posto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). 5. L'impugnazione convertita in ricorso per cassazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado deve a questo punto ritenersi fondata. Infatti con i motivi dell'atto denominato come appello il ricorrente lamenta tra l'altro il travisamento per omessa considerazione delle dichiarazioni del teste De SS, evidenziandone la 3 Così deciso il 2/2/2023 decisività in quanto lo stesso aveva negato che l'imputata avesse pronunziato le frasi addebitatele dalla persona offesa. Si tratta di doglianza certamente sottoponibile al giudice di legittimità e che si rivela anche fondata, atteso che la sentenza del Giudice di pace, pur registrando l'acquisizione della prova, ometteva di considerarla, anche solo per confutarne la decisività o attendibilità. 6. Ne consegue che la sentenza del Giudice di pace di Roma deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del Giudice di pace di Roma del 18 gennaio 2022 con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Giudice di pace.