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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/08/2023, n. 35782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35782 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da DA CE, nato a [...] il [...] OR EF, nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] NI RA, nata in [...] il [...] JA AN RV, nato a [...] il [...] DI CE, nata a [...] il [...] RC VE, nata a [...] il [...] AR RI nato a [...] il [...] AL TO, nato a [...] il [...] SI NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello di BO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
95)\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 35782 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/07/2023 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con. la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di BO confermava la pronuncia con cui erano condannati, in concorso (art. 110 cod. pen.) tra loro e/o con altri: CE DA per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e due episodi di getto pericolo di cose (art. 674 cod. pen.) (capi di imputazione A, B, C); EF OR e NA SI per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) (capo B); RA NI per interruzione di pubblico servizio (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capo E); CE DI per resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e per danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., nel testo allora vigente), (capi C e F); VE RC per resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) (capo C); RI AR per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.), due episodi di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) e per interruzione di servizio pubblico (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capi A, B, C ed E); TO AL per interruzione di pubblico servizio (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capo E); RV AS AN per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.), due episodi di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.), per interruzione di pubblico servizio e per danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., nel testo allora vigente) (capi A, B, C, E e F). 2. Avverso la sentenza presentano ricorso gli imputati che, per il tramite del loro difensore, avvocato Ugo Funghi, preliminarmente denunciano violazione della legge processuale e vizio di motivazione in rapporto alla mancanza/smarrimento del fascicolo del dibattimento, che impedisce lo svolgimento del giudizio in cassazione e che, avendo precluso l'accesso agli atti del procedimento in vista della redazione del ricorso, lede il diritto di difesa. Quindi, articolano i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al capo A) (DA, AR, JA AN): travisamento della prova che altera la ricostruzione in fatto sia in 2 (y)- termini generali, sia con riguardo alla specifica condotta di spostamento della transenna;
omessa motivazione rispetto alla specifica posizione di JA AN (lancio dell'uovo); illogicità della motivazione rispetto alla posizione di DA (lancio del fumogeno). La Corte di appello di BO, nel ritenere la responsabilità degli imputati, afferma che le forze dell'ordine incaricate di dare esecuzione al sequestro dello stabile occupato furono ostacolate dalla presenza di persone che si erano posizionate davanti all'edificio stesso, allo scopo di impedire il sequestro, le quali lanciavano oggetti e posizionavano una transenna per opporsi all'avanzata delle forze dell'ordine. Per contro, dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalla deposizione dell'unico teste d'accusa, il vice-commissario della Digos IO, risulta che il sequestro preventivo dell'immobile fu realizzato (alle 6,30 a.m.) prima dell'arrivo degli imputati e che, una volta eseguito, quando la polizia presidiava l'immobile, i manifestanti si avvicinarono - senza violenza - al cordone di polizia. In quella fase intervennero i lanci di oggetti (uovo e fumogeno). Tale testimonianza converge con quella dei testi della difesa (RI e Cascella) - uniche persone presenti al momento del fatto, essendo IO giunto successivamente -, le cui deposizioni sono tuttavia ingiustificatamente squalificate dalla Corte di appello perché ritenute inattendibili. Il travisamento, oltre alla ricostruzione del fatto in generale, ha interessato, nello specifico, il frangente relativo alla transenna, posto che la motivazione si riferisce al suo spostamento al momento dei lanci, mentre IO ha affermato che si è verificato in un momento diverso. In definitiva, il lancio dell'uovo e del fumogeno non miravano ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, già realizzato, ma sarebbero stati compiuti nella fase di avvicinamento verso la polizia ferma a presidio dell'avvenuto sequestro, senza peraltro che nessuno sia stato colpito e senza che si sappia nemmeno dove gli oggetti sono caduti. Egualmente, non integra il delitto di resistenza pubblico ufficiale lo spostamento della transenna davanti al cordone di polizia. Il travisamento della prova ha inciso anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art 339, comma 2, cod. pen. In secondo luogo, con il medesimo motivo, si deduce l'omessa motivazione circa il lancio dell'uovo da parte di JA AN (capo A). Manca la prova del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., fondata esclusivamente sul fatto che IO, esaminando la foto, avesse dichiarato: «RV veniva visto lanciare un oggetto, forse un uovo». Tuttavia, nessuno ha mai lamentato le conseguenze del lancio;
dai filmati e dalle foto non si evince 3 dove l'oggetto sia caduto;
c'è incertezza addirittura sulla natura dell'oggetto del lancio. In terzo luogo, si lamenta illogicità/mancanza di motivazione rispetto al lancio del fumogeno da parte di DA. La Corte d'appello, in motivazione, riconosce la stranezza della foto attraverso cui è stato identificato DA (la mano è sovradimensionata rispetto al volto, il che rende plausibile che fosse di qualcun altro), anche in questo caso attribuendo valore risolutivo alla dichiarazione di IO, quando afferma che gli sembra di riconoscere DA. 2.2. Erronea applicazione della legge penale con rifermento alla circostanza aggravante dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. e all'art. 110 cod. pen. in relazione al capo A) (DA, AR, JA AN). Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei concorrenti atipici, al loro numero, al loro contributo causale, al loro elemento soggettivo. Premesso il chiaro tenore dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen., la circostanza sarebbe integrata in virtù della ricostruzione del fatto operata in sentenza, in cui si afferma che i manifestanti presero tutti parte all'azione tipica. Peraltro, come in precedenza osservato, tale ricostruzione contrasta con le risultanze probatorie e, in questa prospettiva, i giudici dell'appello non hanno argomentato la ricorrenza dei requisiti del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): in particolare, non hanno chiarito in che cosa sia consistito né il contributo agevolatore né l'elemento soggettivo, con riverberi anche sulla determinazione del numero dei concorrenti. Ciò, senza contare che l'impostazione della sentenza, per cui sarebbero responsabili tutti i soggetti presenti, si pone in netta contraddizione con l'assoluzione in primo grado di un imputato che, pure, era stato visto prendere parte alla manifestazione ma che - affermano i giudici - non risulta abbia lanciato oggetti o tenuto una condotta qualificabile come vera e propria resistenza. I ricorrenti insistono inoltre sul fatto che non è stata utilizzata violenza, che tra i manifestanti e la polizia non c'è stato scontro, e concludono ricordando come l'esclusione della circostanza aggravante comporterebbe l'avvenuta prescrizione del reato. 2.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza di prove sufficienti a fondare la formulazione di un giudizio di responsabilità in relazione al capo B) (DA, AR, JA AN, OR, SI). Vizio di motivazione in rapporto all'identificazione dell'imputata SI. Le prove a carico degli imputati sono rappresentate dalla testimonianza di IO, il quale, tuttavia, non si è mai riferito al racconto di altri, essendosi 4 limitato a commentare le foto dell'album acquisito al fascicolo del dibattimento, foto che tuttavia sono un documento, come tale rimesso alla libera valutazione del giudice. Mancano, dunque, le prove idonee a consentire l'effettiva ricostruzione di quanto avvenuto all'interno del Rettorato, posto che le foto - l'altro elemento di prova - non restituiscono chiare ed inequivocabili immagini di condotte violente. In particolare, è stato equivocato il motivo di appello riferito alla posizione di AR, poiché la difesa non aveva eccepito l'identificazione dell'imputato, bensì come dalle foto questi non risultasse aver compiuto atti violenti. Quanto all'imputata SI, la motivazione è meramente apparente. La difesa aveva infatti dedotto la scarsissima qualità delle immagini. Ebbene, nonostante l'insegnamento di legittimità - che richiede al giudicante, in tema di identificazione, un rigoroso vaglio della credibilità della deposizione ed impone uno standard quanto mai rigoroso che non può, dunque, prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è compiuto (Sez. 2, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353) -, la Corte d'appello ha fondato, ancora una volta, la sua decisione sulle sole dichiarazioni del teste IO il quale, rispetto ai due fotogrammi che riprenderebbero l'imputata, non ha introdotto alcuna ulteriore circostanza (quali la pettinatura, il confronto con altre fotografie, indumenti individualizzanti) suscettibile di rendere la deposizione particolarmente attendibile. 2.4. Erronea applicazione della legge penale con rifermento alla circostanza aggravante dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. e all'art. 110 cod. pen. in relazione al capo B) (DA, AR, SH AN, SI, OR). Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei concorrenti atipici, al loro numero, al loro contributo causale, al loro elemento soggettivo. Premesso che l'ipotesi che viene in rilievo rispetto al capo di imputazione B) è quella di cui alla seconda parte dell'ad 339 cod. pen. (concorso di più di dieci persone), nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che nell'azione descritta al capo B) sono stati identificati otto partecipanti, ma che ciò non esclude l'integrazione dell'aggravante in oggetto, essendo indifferente che alcuni partecipanti siano rimasti sconosciuti, una volta accertato che anche altri, diversi da quelli identificati, sono stati ripresi dalle telecamere nell'atto di partecipare all'azione violenta. Per contro, l'applicazione dell'aggravante presuppone l'esame della posizione di ciascun partecipe, di cui va dimostrato il contributo causale e l'elemento soggettivo. D'altra parte, correttamente il Tribunale di BO aveva assolto un 5 imputato perché, pur presente al fatto, non risultava provato che avesse preso parte attiva alla condotta illecita. Si aggiunge, inoltre, che, consultando le fotografie, il teste LI ha riconosciuto VE RC e RA NI, senza che a queste, pur presenti, sia stato contestato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Esclusa la circostanza ad effetto speciale, il reato deve dichiararsi prescritto. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al capo C): mancata corrispondenza tra le prove emerse nell'istruttoria dibattimentale e la motivazione sulla sussistenza del reato. Vizio di motivazione ove si nega la sussistenza di tre distinti episodi di resistenza e si afferma l'esistenza di un unico reato sulla base di una presunta unicità del fine. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. in relazione al concorso di persone e alla continuazione nel reato. Vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. in relazione al capo C) (DA, AR, .SH AN, RC, DI). Per effetto della considerazione delle condotte descritte nel capo C) come unico reato di resistenza, si produce un grave pregiudizio per gli imputati, che coincide con un'indiscriminata estensione soggettiva della responsabilità, allargata a molte più persone di quelle che possono essere legittimamente chiamate a risponderne, e che determina, a sua volta, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. Tuttavia, sia dalla descrizione del capo d'imputazione, sia dalle dichiarazioni del Pubblico Ministero, sia da quelle del teste IO, risulta la seguente scansione temporale: innanzitutto, alcuni manifestanti hanno uno scontro con gli operatori della Digos;
poi, arrestato AR, gli operatori della Digos entrano nel Rettorato portando con loro il soggetto fermato, mentre sulla porta del Rettorato si posizionano gli agenti del reparto mobile nei cui confronti altri soggetti intervengono con aste metalliche;
infine, per strada, due soggetti spingono verso un cassonetto alcuni appartenenti alle forze dell'ordine. È dunque evidente che si tratta di diversi episodi, essendo interessati diversi "atti dell'ufficio" e diversi pubblici ufficiali, né è logico qualificare un soggetto - ad esempio, DA - presente solo nella prima fase, quale responsabile anche della seconda e della terza fase. In particolare è del tutto illogico conteggiare, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 339 cod. pen. il soggetto presente solo alla prima fase tra i concorrenti nel reato rilevanti anche per la seconda e la terza fase. In modo erroneo e contrastante con Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, la Corte di appello cerca di argomentare la sussistenza di 6 un unico reato alla luce del "fine unico" di impedire alle forze dell'ordine di sciogliere il gruppo, di occupare la sede del Rettorato e di danneggiare oggetti pubblici: impostazione oltretutto in totale disaccordo con l'espressa previsione, nel capo di imputazione, del riferimento a «più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» e all'articolo 81 cod. pen. (reato continuato). Da tale premessa la sentenza fa derivare l'applicazione dell'art. 339 cod. pen. La.Corte d'appello, invece di verificare la posizione specifica di ciascuno dei presunti concorrenti nel reato in ciascun episodio - per esempio, nel terzo episodio (quello dei cassonetti) sono coinvolti senza dubbio solo due soggetti -, estende il concorso di persone a tutti i soggetti ritenuti responsabili di ciascuna fase/episodio, arrivando così ad aumentare il numero di persone che avrebbero commesso l'unica condotta di violenza. La censurata reductio ad unum ha inoltre impedito di valutare, posizione per posizione, la presenza dei presupposti necessari a sostenere il concorso di persone nel reato. D'altra parte, la Corte di appello afferma testualmente che sono state visionate nel filmato «almeno dieci persone», di cui otto identificate, ma, ai fini dell'aggravante, tale numero non è sufficiente, occorrendo che le persone siano più di (e non almeno) dieci. Ciò premesso, in nessuno dei tre episodi si ravvisano i presupposti dell'art. 339 cod. pen. Quanto al primo episodio (contrasto tra manifestanti e forze dell'ordine nel piazzale antistante al Rettorato), il capo d'imputazione parla di «calci e spintoni», senza richiamare l'uso di armi. Di conseguenza, il riferimento all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. deve ritenersi limitato alla seconda parte, che impone la presenza di più di dieci persone. Poiché la condotta del lancio di un succo di frutta da parte di VE RC - di cui ha parlato il teste IO - non è stata mai contestata e non può, dunque, incidere nel definire l'aggravante, e posto che GI AG è stata assolta in primo grado, il fatto resta attribuito a otto persone, senza che risultino riferimenti al coinvolgimento di soggetti non identificati. L'aggravante va prescrizione del reato. Quanto al secondo episodio (intervento dei quindi esclusa, con conseguente manifestanti sulla porta del Rettorato usando aste metalliche), nel capo di imputazione il fatto è ascritto a sette imputati. La disposizione rilevante è, dunque, la prima parte dell'art. 339, comma 2, cod. pen., per il quale occorre accertare la presenza di più di cinque persone. Quindi, essendo stati assolti in primo grado tre manifestanti (Giroldini, RI e De Blasio), il fatto finisce con l'essere riferito, al più, a quattro persone, sicché, anche in questo caso, l'aggravante va esclusa. 7 Quanto al terzo episodio (quello dei cassonetti), il fatto è attribuito a soli due imputati, non essendo mai emerso alcun riferimento al coinvolgimento di terzi. 2.6. Assenza di motivazione in relazione al capo C) con riguardo alla posizione di DA. Già in appello era stata dedotta l'insussistenza di elementi di prova idonei a fondare la responsabilità dell'imputato DA. Premesso che dal capo di imputazione emerge che a DA è stata contestata soltanto la prima fase della condotta (scontro con la Digos), la sua responsabilità è stata basata esclusivamente sulla testimonianza di IO il quale si è limitato a riscontrarne la presenza, null'altro essendo emerso a carico di DA e, in particolare, non essendo stato dimostrato alcun contributo causale agevolatore alla realizzazione del reato, a titolo di concorso. 2.7. Assenza di motivazione in relazione al capo C) con riguardo alla posizione di DI. Fermo quanto osservato nel quinto motivo sulla sussistenza, in relazione al capo C), di tre autonome ipotesi di reato, a DI viene contestato sia il primo episodio (scontro con la Digos), sia il secondo episodio (uso aste metalliche contro la porta del Rettorato). Quanto al primo episodio, sono richiamate le osservazioni svolte in relazione a DA. Quanto al secondo episodio, la Corte di appello non si confronta con le deduzioni difensive volte a dimostrare che la condotta dell'imputata - consistita nel lancio di aste metalliche verso la porta - era inidonea a contrastare l'atto d'ufficio - evitare la chiusura del portone d'ingresso dell'Università - e che, dunque, non poteva essere assistita dal dolo di opporre resistenza, risultando, al contrario, funzionale all'apertura della porta e quindi al compimento dell'atto di ufficio. 2.8. Assenza di motivazione in ordine alla responsabilità di RC (capo C): omessa risposta alle deduzioni in appello e conferma della condanna per un fatto nuovo, diverso da quello contestato. Nel capo C) dell'imputazione viene attribuito a VE RC di aver tirato calci e spintoni alle forze dell'ordine in relazione al primo episodio, mentre nessuna contestazione la riguarda con riferimento al secondo episodio (lancio di aste metalliche e arredi). Inoltre, dal capo F) - danneggiamento del portone del Rettorato mediante lancio di una sedia da ufficio -, l'imputata è stata assolta. Ribadito, allora, che secondo l'imputazione e gli esiti del giudizio, l'unica condotta ascrivibile alla ricorrente è consistita in calci e spintoni agli operatori 8 della Digos, sul punto il teste IO si limita a riconoscere che RC era presente. Invero, IO, parlando di RC in dibattimento, ha fatto riferimento ad una condotta diversa e mai contestata, affermando che la stessa avrebbe preso dal tavolo un contenitore tetrapack, probabilmente contenente succo di frutta, e lo avrebbe scagliato contro di lui, mentre era intento ad osservare i suoi colleghi. In sostanza, il fatto accertato in dibattimento e mai contestato all'imputato, riguarda il lancio di una confezione di succo di frutta sulla testa di IO, mentre questi guardava l'operato dei suoi colleghi. Quindi, mentre la resistenza formalmente contestata al capo C), primo episodio, riguarda gli altri operatori, la nuova resistenza, emersa per la prima volta in dibattimento, ha riguardato il solo IO, intento a compiere un diverso atto di ufficio (ammesso che atto dell'ufficio possa essere considerato). Nell'atto di appello la difesa lamentava contestazione del fatto all'imputata, ma la Corte di appello non formulava in risposta alcuna motivazione in ordine a tale divergenza. 2.9. Vizio di motivazione in relazione al capo C), seconda parte, con riguardo alla posizione di RV JA AN: mancata risposta alle deduzioni difensive e omessa valutazione di emergenze istruttorie incompatibili con l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Mancata motivazione in relazione al reato di cui al capo C), terza parte: mancanza di prova della responsabilità di RV JA AN. Richiamate le considerazioni sulla configurabilità di tre distinte e autonome fattispecie di resistenza pubblico ufficiale, in rapporto alla contestazione del secondo episodio di cui al capo C) (intervento con le aste contro il personale del reparto mobile), il ricorrente richiama le considerazioni svolte nel settimo motivo con riferimento a DI. Peraltro, rispetto alla specifica posizione di RV JA AN, va aggiunto che la difesa aveva evidenziato come IO avesse riconosciuto l'imputato in alcune foto, precisando egli stesso che in tali foto il portone d'ingresso del Rettorato era già chiuso. Il ricorrente si chiede, allora, come possa sussistere l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale se la condotta attribuita all'imputato interviene quando il portone è già chiuso, aggiungendo che, sulla base di tale argomentazione, il Tribunale di BO ha assolto due imputati (RI e De Blasio), laddove, invece, la Corte d'appello di BO ho messo qualunque argomentazione in proposito. Per quanto riguarda l'episodio relativo alla terza fase, la difesa denunziava la totale mancanza di prove necessarie a sostenere in giudizio la responsabilità penale dell'imputato. 9 Rilevato che IO non era presente ai fatti in quel momento (si trovava all'interno del Rettorato con AR, oggetto di fermo), l'unica prova del fatto si riduce ad una foto scattata da un giornalista, e non di un fotogramma estrapolato da un video. Nell'atto di appello si era, quindi, evidenziato che l'immagine statica non permette di ricostruire correttamente la condotta, non consentendo, ad esempio, di stabilire se il cassonetto si fosse mosso: elemento rilevante perché, se fosse invece rimasto immobile dopo il calcio, quell'azione sarebbe inidonea a configurare una resistenza a pubblico ufficiale. Anche rispetto a tali osservazioni la Corte di appello ha omesso di motivare. 2.10. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo E) (DA, Ionnilli, AL, AR, JA AN). Per quanto riguarda il capo E), la difesa censurava in appello la mancanza di prova sull'effettiva interruzione o turbamento del servizio di pubblico trasporto, evidenziando che IO, non essendo presente ai fatti, non aveva titolo a riferire alcunché sul punto, né ha mai fatto richiamo a circostanze riportate da altri. Inoltre, rilevava la mancanza in atti di una comunicazione dell'azienda municipalizzata in cui fosse stato segnalato qualche problema al traffico cittadino. La sentenza, sul punto, ritiene provato il fatto sulla scorta delle dichiarazioni del teste IO e in base a quanto attestato nella "informativa di reato". IO, tuttavia, non era presente ai fatti e quindi la sua testimonianza non può essere ritenuta risolutiva. Per quanto concerne l'altro mezzo di prova, i ricorrenti osservano che nel fascicolo del dibattimento non è mai stata acquisita alcuna "informativa di reato", sicché non si comprende a quale atto la Corte d'appello faccia riferimento. La prova decisiva per motivare il rigetto della censura viene cioè individuata in un atto inesistente. Deve infatti ritenersi che, quando la Corte d'appello richiama genericamente l'informativa di reato, si riferisca in termini generali al compendio investigativo che ha generato la formulazione dei capi di imputazione. Ma, se questa è la lettura corretta, è incoerente pretendere di dimostrare la consistenza di un'ipotesi di accusa richiamando gli atti di indagine alla base della medesima ipotesi. La motivazione in relazione al reato del capo E) risulta dunque radicalmente illogica. 2.11. Violazione di legge penale con riferimento al concorso di RV JA AN nella commissione del danneggiamento (capo F), per mancanza del contributo causale. Omessa motivazione rispetto ad un possibile concorso morale. 1 0 La responsabilità dell'imputato in relazione al danneggiamento del portone è ritenuta sulla base di un'indistinta e generica responsabilità collettiva. Per la configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, è necessario accertare il contributo causale di ciascun partecipe. La Corte d'appello fonda l'affermazione di responsabilità sulla base del fatto che tutti i complici avrebbero agito nel medesimo contesto spazio-temporale ed animati dai medesimo fine, laddove, nel caso di specie, non c'è certezza sugli esiti del colpo portato dall'imputato: se questi non avesse arrecato alcun danno, la sua azione sarebbe neutra. La sentenza non motiva alcunché neanche in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, e cioè di concorso morale. 2.12. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo F) con riferimento a DI, quanto alla qualificazione della condotta in termini di danneggiamento e non di imbrattamento;
travisamento della prova con riguardo ad una foto. In entrambi i gradi di giudizio la responsabilità di CE DI è stata limitata al capo F) e alla condotta di imbrattamento di cartelloni e totem informativi con l'uso di una bomboletta spray. Sul punto la motivazione della sentenza di appello, che si risolve nella citazione di un precedente giurisprudenziale, risulta totalmente incongrua. Al di là della differenza tra le situazioni di fatto oggetto del precedente richiamato e del presente giudizio, se il discrimen tra danneggiamento e imbrattannento va individuato nella significativa riduzione del valore dell'uso della cosa, nessun accertamento specifico in tal senso è stato svolto nel procedimento in oggetto. Peraltro, dalla visione delle immagini riprodotte nell'album fotografico (in particolare, la foto in alto a pagina 21, l'unica che riprende l'imputata nell'atto di usare la bomboletta spray), risulta in modo evidente che la scritta è stata vergata sul retro del totem, nella parte bianca, e quindi con l'intenzione di non compromettere le informazioni presenti sulla parte frontale dello stesso. 3. I ricorrenti presentano altresì conclusioni in cui replicano alla requisitoria scritta del Procuratore generale lamentando come questi: si sia prevalentemente soffermato sulla premessa — rappresentando peraltro che, nel mentre, il vizio è stato sanato, poiché la Corte d'appello ha trasmesso il fascicolo per intero alla Corte di Cassazione —; abbia lamentato un difetto di autosufficienza inesistente, in relazione al travisamento delle deposizioni testimoniali, analiticamente indicate nel ricorso;
abbia trascurato i numerosi altri argomenti sviluppati all'interno del ricorso, e in particolare quelli inerenti alla non configurabilità 11 dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. (a tal fine, si introduce il richiamo a Sez. U. n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518, in relazione all'analoga circostanza prevista negli artt. 628 e 629 cod. pen., dalla quale si evince la necessità di un effettivo contributo causale da parte dei plurimi partecipanti, non verificato dai giudici nel caso di specie nel quale, peraltro, alcune persone meramente presenti sono state assolte dal reato in primo grado), nonché alla necessità di individuare tre fatti di resistenza distinti là dove la sentenza ne ravvisa un unico, oltre che ad altra incoerenza della motivazione dove contraddittoriamente afferma che le persone riunite erano più di dieci, avendone però ravvisate "almeno" dieci. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ai fini di una più agevole comprensione delle argomentazioni di seguito svolte, va premesso che i fatti si riferiscono all'occupazione dell'Università di BO, in data 7 ottobre 2014, e che, nell'impianto delle sentenze di merito (le quali formano una c.d. doppia conforme e quindi costituiscono un unico complessivo corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), sono distinti differenti segmenti temporali. Le fasi riguardano, rispettivamente: l'occupazione dell'edificio di via Filippo Re (di proprietà dell'Università), nella prima parte della mattinata, quando i manifestanti si opponevano alla polizia intervenuta per sgomberare i locali e porli sotto sequestro preventivo;
l'occupazione, a mezza giornata, della sede stradale in via Irnerio, con correlata interruzione del pubblico servizio;
l'occupazione dei locali del Rettorato in via Zamboni, nel pomeriggio, quando gli imputati allontanavano con la forza gli operanti che si trovavano all'interno dell'edificio; lo sgombero degli stessi locali del Rettorato, in occasione del quale s'inverava un'altra resistenza. E' bene, inoltre, sin d'ora, precisare che, considerata la tipica fenomenologia delle condotte in oggetto, convulse, con scansioni sincopate, non se ne giustifica sul piano logico una considerazione atomistica. Gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale (collocati ognuno in una delle diverse fasi indicate) vanno, al 12 contrario, apprezzati nella loro complessità spazio-temporale, così come ritenuto dai giudici di merito, e non in modo parcellizzato, come invece proposto in sede difensiva. Sempre in via preliminare, va altresì considerato come dalle sentenze di merito emerga che il compendio probatorio era costituito da immagini tratte da filmati ripresi da telecamere e che la testimonianza di IO, vice-commissario della Digos di BO (che svolgeva attività di coordinatore della sezione investigativa e si occupava, all'epoca, dei centri sociali e dei gruppi antagonisti bolognesi), riguarda l'identificazione dei partecipanti. In proposito, le sentenze precisano - con valutazione che sfugge a questa Corte e che risulta comunque validamente argomentata - che il teste era particolarmente attendibile, in quanto aveva conoscenza dei vari manifestanti ed ha testimoniato in qualità di coordinatore per l'indagine su quanto accaduto nella sua diretta percezione, oltre che sul riconoscimento delle persone riprese dai filmati attraverso le immagini da lui appositamente visionate. Infine, si specifica che nessun rilievo può avere, in sede di legittimità, la considerazione, reiterata in più punti dei ricorsi, che alcuni imputati siano stati assolti dalle accuse, nonostante la loro presenza tra i manifestanti, essendo l'apprezzamento dei presupposti fattuali della responsabilità penale individuale riservata in via esclusiva ai giudici di merito. 3. Tutto ciò premesso, la censura dedotta in premessa dei ricorsi, relativa al mancato rinvenimento degli atti dell'istruttoria dibattimentale e, specificatamente, della "informativa di polizia giudiziaria" citata nella sentenza impugnata, anche a tacere dei confini in cui si esercita la competenza di questa Corte, giudice di mera legittimità - è superata per ammissione del medesimo difensore, il quale, nelle conclusioni, dà atto della trasmissione dell'intero fascicolo dalla Corte di appello alla Cassazione, specificando, dunque, che «tanto basta a ritenere superato il vizio». Mentre, in rapporto alla pure ipotizzata (nel ricorso), lesione del diritto di difesa che sarebbe conseguito all'indisponibilità del fascicolo, basti osservare che, come puntualmente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la puntuale citazione dei verbali, con data di celebrazione dell'udienza e pagina di riferimento dei brani riportati, induce a ritenere che questi fossero disponibili per l'allegazione. 3.1. Inammissibile appare il primo motivo che, sub specie di omessa motivazione e travisamento della prova, mira a sollecitare una diversa valutazione delle stesse, preclusa a questa Corte, vieppiù in presenza di una motivazione completa e coerente. 13 Quanto ai lanci dell'uovo e del fumogeno, nonché allo spostamento della transenna, che i ricorrenti reputano insuscettibili di integrare il tipo dell'art. 337 cod. pen. di cui al capo A) dell'imputazione in quanto realizzati dopo l'esecuzione del sequestro dell'immobile da parte degli operanti di polizia giudiziaria, valga soltanto osservare che per "atto dell'ufficio" non può certamente intendersi il solo sequestro dell'edificio sito in via Filippo Re, tale essendo anche il mantenimento dell'ordine nel quale la polizia era impegnata al momento in cui sono state poste in essere le condotte in oggetto (senza che — è appena il caso di aggiungere — rilevi in alcun modo, ai fini della integrazione della fattispecie, se l'uovo o il fumogeno abbiano colpito qualcuno e, tantomeno, il preciso luogo in cui siano caduti). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, teso ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 339 cod. pen., sulla base dell'erroneo presupposto che la disposizione implichi la contestuale partecipazione, nei termini del concorso di persone, degli imputati. Ferma la ritenuta ed indubbia sussistenza, nel caso di specie, degli elementi del concorso di persone nel reato, compresi l'apporto causale (consista esso in un contributo materiale ovvero morale alla realizzazione del fatto tipico) e il dolo, si precisa infatti che, ai fini della configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen., la disposizione non richiede la realizzazione del fatto tipico da parte di ognuno dei presenti — come sembrerebbe ipotizzare il ricorso - e, nemmeno, che i partecipanti siano identificati (in tal senso, d'altronde, il risalente orientamento di questa Corte: Sez. 6, n. 15546 del 15/06/1989, De Vivo, Rv. 182506). 3.3. Teso a sollecitare una rivalutazione delle prove, e dunque non deducibile in questa sede, appare il terzo motivo di ricorso, in cui si avanzano dubbi sull'identificazione dei ricorrenti, tanto più che — come avvisato in premessa — le sentenze di merito argomentano in modo compiuto e logico la credibilità del teste IO, che ha operato l'identificazione dei manifestanti attraverso la visione dei fotogrammi estratti dalle riprese visive dei fatti e sulla base della pregressa conoscenza derivante dalla sua esperienza professionale. Di conseguenza, non risulta pertinente, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità, pure affatto condivisibile, richiamata dai ricorrenti, per la quale l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910) e l'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può 14 essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353). Tali condizioni risultano, infatti, integrate nella concreta situazione processuale. 3.4. Privo di pregio è il quarto motivo di ricorso in cui, in relazione questa volta al capo B), si ripropongono le considerazioni ad altro fine svolte sulla non configurabilità dell'art. 339 cod. pen., ed in relazione al quale valgono, pertanto, le repliche già svolte sulla irrilevanza della circostanza che alcune persone che hanno partecipato al fatto di resistenza non siano state, tuttavia, identificate. Né, è appena il caso di aggiungere, la difesa ha interesse a dolersi della mancata contestazione del delitto in oggetto altresì a RC e a NI, pur fisicamente presenti al momento del fatto. 3.5. Come già accennato in premessa, poi, nell'impossibilità, per questa Corte, di procedere ad autonomo accertamento nel merito, artificiosa e strumentale appare la pretesa difensiva di scindere la resistenza di cui al capo C) - quinto motivo di ricorso - in distinti e autonomi segmenti temporali, con il fine e l'effetto di revocare in dubbio il dato numerico alla base della contestata aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. A tal fine, on appare pertinente il richiamo compiuto nel ricorso a Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, che ha riguardo al diverso caso in cui - nel medesimo contesto temporale - l'autore usi violenza nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e ravvisa, in tale ipotesi, un concorso formale di reati (nel caso di specie, non contestato). Neppure calza il riferimento, su cui insistono le conclusioni scritte, a Sez. U. n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 2525182012, la quale attiene alla diversa e non assimilabile aggravante di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. (e che, comunque, diversamente da quanto sembra suggerire la difesa, richiede non già che ciascuna delle persone realizzi un pezzo dell'azione tipica, bensì che le plurime persone siano tutte simultaneamente presenti sul luogo e nel momento in cui la violenza o la minaccia sono realizzate poiché - spiegano le Sezioni unite - è la riunione a rafforzare il proposito criminoso degli autori: a differenza, dunque, di quanto sufficiente nel mero di persone, configurabile anche in capo al partecipe il quale fornisca un c.d. contributo atipico, in momento anteriore o in luogo diverso da quello in cui il fatto è commesso). Ribadito, dunque, che i fatti si inseriscono in un unitario episodio di resistenza, collocato in un segmento temporale e spaziale (pomeriggio, 15 occupazione del Rettorato) cronologicamente successivo e logicamente distinto dai precedenti, è vero che i giudici dell'appello scrivono, in modo testualmente contraddittorio, che «il reato descritto al capo C) deve senz'altro considerarsi commesso da più di dieci persone, essendo state visionate nel filmato almeno dieci persone». Si tratta, tuttavia, all'evidenza, di un errore materiale, come tale non rilevante, considerato altresì che la sentenza primo grado (che forma, come già ricordato, con quella impugnata un unico corpo decisionale) afferma, in modo quasi testuale, che dalle dichiarazioni di IO e dalle foto emerge che sia all'esterno, sia all'interno di vari edifici erano presenti ben più di dieci persone, per poi oltretutto aggiungere che le condotte violente risultavano poste in essere mediante lancio l'utilizzo di oggetti contundenti (art. 339, comma 3, cod. pen.): il che, stante l'identico aumento di pena previsto per tale ipotesi (che opera un richiamo al comma 2 dell'art. 339 cod. pen.), renderebbe comunque irrilevante la deduzione difensiva. Nessuna replica merita il rilievo sulla mancata dimostrazione del concorso di persone nel reato, all'evidenza infondato (vd. anche infra). 3.6. Analoga considerazione vale quanto al sesto, al settimo e all'ottavo motivo di ricorso, in cui si eccepisce la mancata motivazione sulla posizione degli imputati, rispettivamente, DA e DI (capo C) dei quali non sarebbe stato dimostrato il contributo agevolatore. Infatti, ribadito che anche la mera presenza fisica, nella valutazione dei giudici di merito, può sortire, a condizioni che devono ritenersi inverate in un contesto fattuale quale quello ricostruito dalle pronunce di merito, un effetto causale in chiave di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, sul punto è soltanto il caso di aggiungere che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). D'altronde, è stato ancora di recente ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 16 Analoghi rilievi valgano in risposta all'osservazione difensiva (specificamente contenuta nel settimo motivo) secondo cui il lancio delle aste metalliche da parte di DI non poteva contrastare la chiusura del portone dell'Ateneo - in cui la difesa arbitrariamente identifica l'atto d'ufficio - e che, dunque, non avrebbe potuto integrare una resistenza a pubblico ufficiale. Anche tale eccezione appare, infatti, percorsa da una lettura formalistica della fattispecie, oltre a pretermettere l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574). 3.7. Nell'ottavo motivo, la difesa eccepisce omessa motivazione in ordine alla responsabilità di RC (capo C) e mancata corrispondenza tra accusa e sentenza. Ribadite le considerazioni poc'anzi svolte sulla piana configurabilità, comunque, nel caso concreto, di una responsabilità a titolo concorsuale, quanto all'ipotizzata divergenza tra accusa e sentenza discendente dal fatto che, in base al capo di imputazione, l'imputata avrebbe tirato calci e spintoni, mentre dalle risultanze dibattimentali è emerso che ha lanciato un oggetto (tetrapack) che ha colpito IO, è appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713; Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Bossi, Rv. 262802; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278), la doglianza è inammissibile, posto che tale divergenza rileverebbe soltanto ove abbia determinato un vulnus al diritto di difesa: ciò che, nel caso di specie, non risulta nemmeno allegato. 3.8. Manifestamente infondato risulta il nono motivo di ricorso nel quale, reiterata ancora una volta la già denegata distinzione dell'unico episodio di reato in tre fatti distinti, la difesa richiama, quanto all'imputato JA AN, le considerazioni svolte, nel settimo motivo, in rapporto a DI, e per le quali valgono, dunque, anche analoghe repliche. D'altra parte, destituite di fondamento sarebbero, comunque, le deduzioni difensive - debitrici di una visione speciosamente formale e parcellizzante - volte a negare la sussistenza del delitto di resistenza, solo poiché nelle foto l'imputato compare quando il portone di ingresso del Rettorato era già chiuso (e che presuppongono, in modo a dir poco arbitrario, ancora una volta, l'identificazione 17 dell'atto dell'ufficio nella mera chiusura del portone) oppure perché dalle stesse non si desume se il cassonetto colpito dall'imputato si fosse o meno mosso. Di conseguenza, nessun vizio si ravvisa nella sentenza di appello per non aver risposto a siffatte deduzioni. 3.9. Del tutto privo di pregio è il decimo motivo di ricorso, concernente il capo E), che pretenderebbe di subordinare la configurabilità del delitto di interruzione di pubblico servizio ad una comunicazione Ufficiale dell'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, nonostante dalle risultanze dibattimentali (filmati e dichiarazioni del teste IO) fosse inoppugnabilmente emerso che, a causa dell'occupazione dell'importante arteria di via Irnerio a BO, il traffico cittadino è stato interrotto per alcune ore. 3.10. Valgano le osservazioni già più volte svolte sulla configurabilità del concorso di persone anche in capo a chi non abbia realizzato l'azione tipica, quando - come nel caso di specie - costui abbia dato un contributo causale assistito dal dolo di concorso. Alla luce di tali notazioni appare, dunque, manifestamente infondato l'undicesimo motivo, concernente ancora la responsabilità di SH AN - che, incidentalmente, insieme a AR - risulta, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno dei capi della protesta. 3.11. Non valutabile è, infine, il dodicesimo motivo di ricorso, teso ad ottenere la riqualificazione del reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 635, comma 2, n. 3, nel testo allora vigente) in imbrattamento (art. 639 cod. pen.), perché dalle fotografie emergerebbe come la vernice fosse stata usata soltanto sul retro del totem informativo (capo F). La deduzione presupporrebbe una rivalutazione della prova e una valutazione sul merito non consentite al giudice di legittimità: vieppiù in presenza di una motivazione non manifestamente illogica. La Corte di appello, ad analogo rilievo, ha infatti replicato che gli oggetti così rovinati erano stati resi del tutto inservibili, richiamando, sul punto, l'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, Vallani, Rv. 280467). 4. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 18
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023 o
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
95)\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 35782 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/07/2023 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con. la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di BO confermava la pronuncia con cui erano condannati, in concorso (art. 110 cod. pen.) tra loro e/o con altri: CE DA per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e due episodi di getto pericolo di cose (art. 674 cod. pen.) (capi di imputazione A, B, C); EF OR e NA SI per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) (capo B); RA NI per interruzione di pubblico servizio (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capo E); CE DI per resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e per danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., nel testo allora vigente), (capi C e F); VE RC per resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.) e getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) (capo C); RI AR per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.), due episodi di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) e per interruzione di servizio pubblico (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capi A, B, C ed E); TO AL per interruzione di pubblico servizio (art. 340, commi 1 e 2, cod. pen.) (capo E); RV AS AN per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (art. 337 cod. pen.; art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.), due episodi di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.), per interruzione di pubblico servizio e per danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., nel testo allora vigente) (capi A, B, C, E e F). 2. Avverso la sentenza presentano ricorso gli imputati che, per il tramite del loro difensore, avvocato Ugo Funghi, preliminarmente denunciano violazione della legge processuale e vizio di motivazione in rapporto alla mancanza/smarrimento del fascicolo del dibattimento, che impedisce lo svolgimento del giudizio in cassazione e che, avendo precluso l'accesso agli atti del procedimento in vista della redazione del ricorso, lede il diritto di difesa. Quindi, articolano i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al capo A) (DA, AR, JA AN): travisamento della prova che altera la ricostruzione in fatto sia in 2 (y)- termini generali, sia con riguardo alla specifica condotta di spostamento della transenna;
omessa motivazione rispetto alla specifica posizione di JA AN (lancio dell'uovo); illogicità della motivazione rispetto alla posizione di DA (lancio del fumogeno). La Corte di appello di BO, nel ritenere la responsabilità degli imputati, afferma che le forze dell'ordine incaricate di dare esecuzione al sequestro dello stabile occupato furono ostacolate dalla presenza di persone che si erano posizionate davanti all'edificio stesso, allo scopo di impedire il sequestro, le quali lanciavano oggetti e posizionavano una transenna per opporsi all'avanzata delle forze dell'ordine. Per contro, dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalla deposizione dell'unico teste d'accusa, il vice-commissario della Digos IO, risulta che il sequestro preventivo dell'immobile fu realizzato (alle 6,30 a.m.) prima dell'arrivo degli imputati e che, una volta eseguito, quando la polizia presidiava l'immobile, i manifestanti si avvicinarono - senza violenza - al cordone di polizia. In quella fase intervennero i lanci di oggetti (uovo e fumogeno). Tale testimonianza converge con quella dei testi della difesa (RI e Cascella) - uniche persone presenti al momento del fatto, essendo IO giunto successivamente -, le cui deposizioni sono tuttavia ingiustificatamente squalificate dalla Corte di appello perché ritenute inattendibili. Il travisamento, oltre alla ricostruzione del fatto in generale, ha interessato, nello specifico, il frangente relativo alla transenna, posto che la motivazione si riferisce al suo spostamento al momento dei lanci, mentre IO ha affermato che si è verificato in un momento diverso. In definitiva, il lancio dell'uovo e del fumogeno non miravano ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, già realizzato, ma sarebbero stati compiuti nella fase di avvicinamento verso la polizia ferma a presidio dell'avvenuto sequestro, senza peraltro che nessuno sia stato colpito e senza che si sappia nemmeno dove gli oggetti sono caduti. Egualmente, non integra il delitto di resistenza pubblico ufficiale lo spostamento della transenna davanti al cordone di polizia. Il travisamento della prova ha inciso anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art 339, comma 2, cod. pen. In secondo luogo, con il medesimo motivo, si deduce l'omessa motivazione circa il lancio dell'uovo da parte di JA AN (capo A). Manca la prova del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., fondata esclusivamente sul fatto che IO, esaminando la foto, avesse dichiarato: «RV veniva visto lanciare un oggetto, forse un uovo». Tuttavia, nessuno ha mai lamentato le conseguenze del lancio;
dai filmati e dalle foto non si evince 3 dove l'oggetto sia caduto;
c'è incertezza addirittura sulla natura dell'oggetto del lancio. In terzo luogo, si lamenta illogicità/mancanza di motivazione rispetto al lancio del fumogeno da parte di DA. La Corte d'appello, in motivazione, riconosce la stranezza della foto attraverso cui è stato identificato DA (la mano è sovradimensionata rispetto al volto, il che rende plausibile che fosse di qualcun altro), anche in questo caso attribuendo valore risolutivo alla dichiarazione di IO, quando afferma che gli sembra di riconoscere DA. 2.2. Erronea applicazione della legge penale con rifermento alla circostanza aggravante dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. e all'art. 110 cod. pen. in relazione al capo A) (DA, AR, JA AN). Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei concorrenti atipici, al loro numero, al loro contributo causale, al loro elemento soggettivo. Premesso il chiaro tenore dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen., la circostanza sarebbe integrata in virtù della ricostruzione del fatto operata in sentenza, in cui si afferma che i manifestanti presero tutti parte all'azione tipica. Peraltro, come in precedenza osservato, tale ricostruzione contrasta con le risultanze probatorie e, in questa prospettiva, i giudici dell'appello non hanno argomentato la ricorrenza dei requisiti del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.): in particolare, non hanno chiarito in che cosa sia consistito né il contributo agevolatore né l'elemento soggettivo, con riverberi anche sulla determinazione del numero dei concorrenti. Ciò, senza contare che l'impostazione della sentenza, per cui sarebbero responsabili tutti i soggetti presenti, si pone in netta contraddizione con l'assoluzione in primo grado di un imputato che, pure, era stato visto prendere parte alla manifestazione ma che - affermano i giudici - non risulta abbia lanciato oggetti o tenuto una condotta qualificabile come vera e propria resistenza. I ricorrenti insistono inoltre sul fatto che non è stata utilizzata violenza, che tra i manifestanti e la polizia non c'è stato scontro, e concludono ricordando come l'esclusione della circostanza aggravante comporterebbe l'avvenuta prescrizione del reato. 2.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza di prove sufficienti a fondare la formulazione di un giudizio di responsabilità in relazione al capo B) (DA, AR, JA AN, OR, SI). Vizio di motivazione in rapporto all'identificazione dell'imputata SI. Le prove a carico degli imputati sono rappresentate dalla testimonianza di IO, il quale, tuttavia, non si è mai riferito al racconto di altri, essendosi 4 limitato a commentare le foto dell'album acquisito al fascicolo del dibattimento, foto che tuttavia sono un documento, come tale rimesso alla libera valutazione del giudice. Mancano, dunque, le prove idonee a consentire l'effettiva ricostruzione di quanto avvenuto all'interno del Rettorato, posto che le foto - l'altro elemento di prova - non restituiscono chiare ed inequivocabili immagini di condotte violente. In particolare, è stato equivocato il motivo di appello riferito alla posizione di AR, poiché la difesa non aveva eccepito l'identificazione dell'imputato, bensì come dalle foto questi non risultasse aver compiuto atti violenti. Quanto all'imputata SI, la motivazione è meramente apparente. La difesa aveva infatti dedotto la scarsissima qualità delle immagini. Ebbene, nonostante l'insegnamento di legittimità - che richiede al giudicante, in tema di identificazione, un rigoroso vaglio della credibilità della deposizione ed impone uno standard quanto mai rigoroso che non può, dunque, prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è compiuto (Sez. 2, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353) -, la Corte d'appello ha fondato, ancora una volta, la sua decisione sulle sole dichiarazioni del teste IO il quale, rispetto ai due fotogrammi che riprenderebbero l'imputata, non ha introdotto alcuna ulteriore circostanza (quali la pettinatura, il confronto con altre fotografie, indumenti individualizzanti) suscettibile di rendere la deposizione particolarmente attendibile. 2.4. Erronea applicazione della legge penale con rifermento alla circostanza aggravante dell'art. 339, commi 2 e 3, cod. pen. e all'art. 110 cod. pen. in relazione al capo B) (DA, AR, SH AN, SI, OR). Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei concorrenti atipici, al loro numero, al loro contributo causale, al loro elemento soggettivo. Premesso che l'ipotesi che viene in rilievo rispetto al capo di imputazione B) è quella di cui alla seconda parte dell'ad 339 cod. pen. (concorso di più di dieci persone), nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che nell'azione descritta al capo B) sono stati identificati otto partecipanti, ma che ciò non esclude l'integrazione dell'aggravante in oggetto, essendo indifferente che alcuni partecipanti siano rimasti sconosciuti, una volta accertato che anche altri, diversi da quelli identificati, sono stati ripresi dalle telecamere nell'atto di partecipare all'azione violenta. Per contro, l'applicazione dell'aggravante presuppone l'esame della posizione di ciascun partecipe, di cui va dimostrato il contributo causale e l'elemento soggettivo. D'altra parte, correttamente il Tribunale di BO aveva assolto un 5 imputato perché, pur presente al fatto, non risultava provato che avesse preso parte attiva alla condotta illecita. Si aggiunge, inoltre, che, consultando le fotografie, il teste LI ha riconosciuto VE RC e RA NI, senza che a queste, pur presenti, sia stato contestato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Esclusa la circostanza ad effetto speciale, il reato deve dichiararsi prescritto. 2.5. Vizio di motivazione in relazione al capo C): mancata corrispondenza tra le prove emerse nell'istruttoria dibattimentale e la motivazione sulla sussistenza del reato. Vizio di motivazione ove si nega la sussistenza di tre distinti episodi di resistenza e si afferma l'esistenza di un unico reato sulla base di una presunta unicità del fine. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. in relazione al concorso di persone e alla continuazione nel reato. Vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. in relazione al capo C) (DA, AR, .SH AN, RC, DI). Per effetto della considerazione delle condotte descritte nel capo C) come unico reato di resistenza, si produce un grave pregiudizio per gli imputati, che coincide con un'indiscriminata estensione soggettiva della responsabilità, allargata a molte più persone di quelle che possono essere legittimamente chiamate a risponderne, e che determina, a sua volta, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. Tuttavia, sia dalla descrizione del capo d'imputazione, sia dalle dichiarazioni del Pubblico Ministero, sia da quelle del teste IO, risulta la seguente scansione temporale: innanzitutto, alcuni manifestanti hanno uno scontro con gli operatori della Digos;
poi, arrestato AR, gli operatori della Digos entrano nel Rettorato portando con loro il soggetto fermato, mentre sulla porta del Rettorato si posizionano gli agenti del reparto mobile nei cui confronti altri soggetti intervengono con aste metalliche;
infine, per strada, due soggetti spingono verso un cassonetto alcuni appartenenti alle forze dell'ordine. È dunque evidente che si tratta di diversi episodi, essendo interessati diversi "atti dell'ufficio" e diversi pubblici ufficiali, né è logico qualificare un soggetto - ad esempio, DA - presente solo nella prima fase, quale responsabile anche della seconda e della terza fase. In particolare è del tutto illogico conteggiare, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 339 cod. pen. il soggetto presente solo alla prima fase tra i concorrenti nel reato rilevanti anche per la seconda e la terza fase. In modo erroneo e contrastante con Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, la Corte di appello cerca di argomentare la sussistenza di 6 un unico reato alla luce del "fine unico" di impedire alle forze dell'ordine di sciogliere il gruppo, di occupare la sede del Rettorato e di danneggiare oggetti pubblici: impostazione oltretutto in totale disaccordo con l'espressa previsione, nel capo di imputazione, del riferimento a «più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» e all'articolo 81 cod. pen. (reato continuato). Da tale premessa la sentenza fa derivare l'applicazione dell'art. 339 cod. pen. La.Corte d'appello, invece di verificare la posizione specifica di ciascuno dei presunti concorrenti nel reato in ciascun episodio - per esempio, nel terzo episodio (quello dei cassonetti) sono coinvolti senza dubbio solo due soggetti -, estende il concorso di persone a tutti i soggetti ritenuti responsabili di ciascuna fase/episodio, arrivando così ad aumentare il numero di persone che avrebbero commesso l'unica condotta di violenza. La censurata reductio ad unum ha inoltre impedito di valutare, posizione per posizione, la presenza dei presupposti necessari a sostenere il concorso di persone nel reato. D'altra parte, la Corte di appello afferma testualmente che sono state visionate nel filmato «almeno dieci persone», di cui otto identificate, ma, ai fini dell'aggravante, tale numero non è sufficiente, occorrendo che le persone siano più di (e non almeno) dieci. Ciò premesso, in nessuno dei tre episodi si ravvisano i presupposti dell'art. 339 cod. pen. Quanto al primo episodio (contrasto tra manifestanti e forze dell'ordine nel piazzale antistante al Rettorato), il capo d'imputazione parla di «calci e spintoni», senza richiamare l'uso di armi. Di conseguenza, il riferimento all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. deve ritenersi limitato alla seconda parte, che impone la presenza di più di dieci persone. Poiché la condotta del lancio di un succo di frutta da parte di VE RC - di cui ha parlato il teste IO - non è stata mai contestata e non può, dunque, incidere nel definire l'aggravante, e posto che GI AG è stata assolta in primo grado, il fatto resta attribuito a otto persone, senza che risultino riferimenti al coinvolgimento di soggetti non identificati. L'aggravante va prescrizione del reato. Quanto al secondo episodio (intervento dei quindi esclusa, con conseguente manifestanti sulla porta del Rettorato usando aste metalliche), nel capo di imputazione il fatto è ascritto a sette imputati. La disposizione rilevante è, dunque, la prima parte dell'art. 339, comma 2, cod. pen., per il quale occorre accertare la presenza di più di cinque persone. Quindi, essendo stati assolti in primo grado tre manifestanti (Giroldini, RI e De Blasio), il fatto finisce con l'essere riferito, al più, a quattro persone, sicché, anche in questo caso, l'aggravante va esclusa. 7 Quanto al terzo episodio (quello dei cassonetti), il fatto è attribuito a soli due imputati, non essendo mai emerso alcun riferimento al coinvolgimento di terzi. 2.6. Assenza di motivazione in relazione al capo C) con riguardo alla posizione di DA. Già in appello era stata dedotta l'insussistenza di elementi di prova idonei a fondare la responsabilità dell'imputato DA. Premesso che dal capo di imputazione emerge che a DA è stata contestata soltanto la prima fase della condotta (scontro con la Digos), la sua responsabilità è stata basata esclusivamente sulla testimonianza di IO il quale si è limitato a riscontrarne la presenza, null'altro essendo emerso a carico di DA e, in particolare, non essendo stato dimostrato alcun contributo causale agevolatore alla realizzazione del reato, a titolo di concorso. 2.7. Assenza di motivazione in relazione al capo C) con riguardo alla posizione di DI. Fermo quanto osservato nel quinto motivo sulla sussistenza, in relazione al capo C), di tre autonome ipotesi di reato, a DI viene contestato sia il primo episodio (scontro con la Digos), sia il secondo episodio (uso aste metalliche contro la porta del Rettorato). Quanto al primo episodio, sono richiamate le osservazioni svolte in relazione a DA. Quanto al secondo episodio, la Corte di appello non si confronta con le deduzioni difensive volte a dimostrare che la condotta dell'imputata - consistita nel lancio di aste metalliche verso la porta - era inidonea a contrastare l'atto d'ufficio - evitare la chiusura del portone d'ingresso dell'Università - e che, dunque, non poteva essere assistita dal dolo di opporre resistenza, risultando, al contrario, funzionale all'apertura della porta e quindi al compimento dell'atto di ufficio. 2.8. Assenza di motivazione in ordine alla responsabilità di RC (capo C): omessa risposta alle deduzioni in appello e conferma della condanna per un fatto nuovo, diverso da quello contestato. Nel capo C) dell'imputazione viene attribuito a VE RC di aver tirato calci e spintoni alle forze dell'ordine in relazione al primo episodio, mentre nessuna contestazione la riguarda con riferimento al secondo episodio (lancio di aste metalliche e arredi). Inoltre, dal capo F) - danneggiamento del portone del Rettorato mediante lancio di una sedia da ufficio -, l'imputata è stata assolta. Ribadito, allora, che secondo l'imputazione e gli esiti del giudizio, l'unica condotta ascrivibile alla ricorrente è consistita in calci e spintoni agli operatori 8 della Digos, sul punto il teste IO si limita a riconoscere che RC era presente. Invero, IO, parlando di RC in dibattimento, ha fatto riferimento ad una condotta diversa e mai contestata, affermando che la stessa avrebbe preso dal tavolo un contenitore tetrapack, probabilmente contenente succo di frutta, e lo avrebbe scagliato contro di lui, mentre era intento ad osservare i suoi colleghi. In sostanza, il fatto accertato in dibattimento e mai contestato all'imputato, riguarda il lancio di una confezione di succo di frutta sulla testa di IO, mentre questi guardava l'operato dei suoi colleghi. Quindi, mentre la resistenza formalmente contestata al capo C), primo episodio, riguarda gli altri operatori, la nuova resistenza, emersa per la prima volta in dibattimento, ha riguardato il solo IO, intento a compiere un diverso atto di ufficio (ammesso che atto dell'ufficio possa essere considerato). Nell'atto di appello la difesa lamentava contestazione del fatto all'imputata, ma la Corte di appello non formulava in risposta alcuna motivazione in ordine a tale divergenza. 2.9. Vizio di motivazione in relazione al capo C), seconda parte, con riguardo alla posizione di RV JA AN: mancata risposta alle deduzioni difensive e omessa valutazione di emergenze istruttorie incompatibili con l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Mancata motivazione in relazione al reato di cui al capo C), terza parte: mancanza di prova della responsabilità di RV JA AN. Richiamate le considerazioni sulla configurabilità di tre distinte e autonome fattispecie di resistenza pubblico ufficiale, in rapporto alla contestazione del secondo episodio di cui al capo C) (intervento con le aste contro il personale del reparto mobile), il ricorrente richiama le considerazioni svolte nel settimo motivo con riferimento a DI. Peraltro, rispetto alla specifica posizione di RV JA AN, va aggiunto che la difesa aveva evidenziato come IO avesse riconosciuto l'imputato in alcune foto, precisando egli stesso che in tali foto il portone d'ingresso del Rettorato era già chiuso. Il ricorrente si chiede, allora, come possa sussistere l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale se la condotta attribuita all'imputato interviene quando il portone è già chiuso, aggiungendo che, sulla base di tale argomentazione, il Tribunale di BO ha assolto due imputati (RI e De Blasio), laddove, invece, la Corte d'appello di BO ho messo qualunque argomentazione in proposito. Per quanto riguarda l'episodio relativo alla terza fase, la difesa denunziava la totale mancanza di prove necessarie a sostenere in giudizio la responsabilità penale dell'imputato. 9 Rilevato che IO non era presente ai fatti in quel momento (si trovava all'interno del Rettorato con AR, oggetto di fermo), l'unica prova del fatto si riduce ad una foto scattata da un giornalista, e non di un fotogramma estrapolato da un video. Nell'atto di appello si era, quindi, evidenziato che l'immagine statica non permette di ricostruire correttamente la condotta, non consentendo, ad esempio, di stabilire se il cassonetto si fosse mosso: elemento rilevante perché, se fosse invece rimasto immobile dopo il calcio, quell'azione sarebbe inidonea a configurare una resistenza a pubblico ufficiale. Anche rispetto a tali osservazioni la Corte di appello ha omesso di motivare. 2.10. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo E) (DA, Ionnilli, AL, AR, JA AN). Per quanto riguarda il capo E), la difesa censurava in appello la mancanza di prova sull'effettiva interruzione o turbamento del servizio di pubblico trasporto, evidenziando che IO, non essendo presente ai fatti, non aveva titolo a riferire alcunché sul punto, né ha mai fatto richiamo a circostanze riportate da altri. Inoltre, rilevava la mancanza in atti di una comunicazione dell'azienda municipalizzata in cui fosse stato segnalato qualche problema al traffico cittadino. La sentenza, sul punto, ritiene provato il fatto sulla scorta delle dichiarazioni del teste IO e in base a quanto attestato nella "informativa di reato". IO, tuttavia, non era presente ai fatti e quindi la sua testimonianza non può essere ritenuta risolutiva. Per quanto concerne l'altro mezzo di prova, i ricorrenti osservano che nel fascicolo del dibattimento non è mai stata acquisita alcuna "informativa di reato", sicché non si comprende a quale atto la Corte d'appello faccia riferimento. La prova decisiva per motivare il rigetto della censura viene cioè individuata in un atto inesistente. Deve infatti ritenersi che, quando la Corte d'appello richiama genericamente l'informativa di reato, si riferisca in termini generali al compendio investigativo che ha generato la formulazione dei capi di imputazione. Ma, se questa è la lettura corretta, è incoerente pretendere di dimostrare la consistenza di un'ipotesi di accusa richiamando gli atti di indagine alla base della medesima ipotesi. La motivazione in relazione al reato del capo E) risulta dunque radicalmente illogica. 2.11. Violazione di legge penale con riferimento al concorso di RV JA AN nella commissione del danneggiamento (capo F), per mancanza del contributo causale. Omessa motivazione rispetto ad un possibile concorso morale. 1 0 La responsabilità dell'imputato in relazione al danneggiamento del portone è ritenuta sulla base di un'indistinta e generica responsabilità collettiva. Per la configurabilità di una responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, è necessario accertare il contributo causale di ciascun partecipe. La Corte d'appello fonda l'affermazione di responsabilità sulla base del fatto che tutti i complici avrebbero agito nel medesimo contesto spazio-temporale ed animati dai medesimo fine, laddove, nel caso di specie, non c'è certezza sugli esiti del colpo portato dall'imputato: se questi non avesse arrecato alcun danno, la sua azione sarebbe neutra. La sentenza non motiva alcunché neanche in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, e cioè di concorso morale. 2.12. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al capo F) con riferimento a DI, quanto alla qualificazione della condotta in termini di danneggiamento e non di imbrattamento;
travisamento della prova con riguardo ad una foto. In entrambi i gradi di giudizio la responsabilità di CE DI è stata limitata al capo F) e alla condotta di imbrattamento di cartelloni e totem informativi con l'uso di una bomboletta spray. Sul punto la motivazione della sentenza di appello, che si risolve nella citazione di un precedente giurisprudenziale, risulta totalmente incongrua. Al di là della differenza tra le situazioni di fatto oggetto del precedente richiamato e del presente giudizio, se il discrimen tra danneggiamento e imbrattannento va individuato nella significativa riduzione del valore dell'uso della cosa, nessun accertamento specifico in tal senso è stato svolto nel procedimento in oggetto. Peraltro, dalla visione delle immagini riprodotte nell'album fotografico (in particolare, la foto in alto a pagina 21, l'unica che riprende l'imputata nell'atto di usare la bomboletta spray), risulta in modo evidente che la scritta è stata vergata sul retro del totem, nella parte bianca, e quindi con l'intenzione di non compromettere le informazioni presenti sulla parte frontale dello stesso. 3. I ricorrenti presentano altresì conclusioni in cui replicano alla requisitoria scritta del Procuratore generale lamentando come questi: si sia prevalentemente soffermato sulla premessa — rappresentando peraltro che, nel mentre, il vizio è stato sanato, poiché la Corte d'appello ha trasmesso il fascicolo per intero alla Corte di Cassazione —; abbia lamentato un difetto di autosufficienza inesistente, in relazione al travisamento delle deposizioni testimoniali, analiticamente indicate nel ricorso;
abbia trascurato i numerosi altri argomenti sviluppati all'interno del ricorso, e in particolare quelli inerenti alla non configurabilità 11 dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. (a tal fine, si introduce il richiamo a Sez. U. n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518, in relazione all'analoga circostanza prevista negli artt. 628 e 629 cod. pen., dalla quale si evince la necessità di un effettivo contributo causale da parte dei plurimi partecipanti, non verificato dai giudici nel caso di specie nel quale, peraltro, alcune persone meramente presenti sono state assolte dal reato in primo grado), nonché alla necessità di individuare tre fatti di resistenza distinti là dove la sentenza ne ravvisa un unico, oltre che ad altra incoerenza della motivazione dove contraddittoriamente afferma che le persone riunite erano più di dieci, avendone però ravvisate "almeno" dieci. 3.11 procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Ai fini di una più agevole comprensione delle argomentazioni di seguito svolte, va premesso che i fatti si riferiscono all'occupazione dell'Università di BO, in data 7 ottobre 2014, e che, nell'impianto delle sentenze di merito (le quali formano una c.d. doppia conforme e quindi costituiscono un unico complessivo corpo decisionale: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), sono distinti differenti segmenti temporali. Le fasi riguardano, rispettivamente: l'occupazione dell'edificio di via Filippo Re (di proprietà dell'Università), nella prima parte della mattinata, quando i manifestanti si opponevano alla polizia intervenuta per sgomberare i locali e porli sotto sequestro preventivo;
l'occupazione, a mezza giornata, della sede stradale in via Irnerio, con correlata interruzione del pubblico servizio;
l'occupazione dei locali del Rettorato in via Zamboni, nel pomeriggio, quando gli imputati allontanavano con la forza gli operanti che si trovavano all'interno dell'edificio; lo sgombero degli stessi locali del Rettorato, in occasione del quale s'inverava un'altra resistenza. E' bene, inoltre, sin d'ora, precisare che, considerata la tipica fenomenologia delle condotte in oggetto, convulse, con scansioni sincopate, non se ne giustifica sul piano logico una considerazione atomistica. Gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale (collocati ognuno in una delle diverse fasi indicate) vanno, al 12 contrario, apprezzati nella loro complessità spazio-temporale, così come ritenuto dai giudici di merito, e non in modo parcellizzato, come invece proposto in sede difensiva. Sempre in via preliminare, va altresì considerato come dalle sentenze di merito emerga che il compendio probatorio era costituito da immagini tratte da filmati ripresi da telecamere e che la testimonianza di IO, vice-commissario della Digos di BO (che svolgeva attività di coordinatore della sezione investigativa e si occupava, all'epoca, dei centri sociali e dei gruppi antagonisti bolognesi), riguarda l'identificazione dei partecipanti. In proposito, le sentenze precisano - con valutazione che sfugge a questa Corte e che risulta comunque validamente argomentata - che il teste era particolarmente attendibile, in quanto aveva conoscenza dei vari manifestanti ed ha testimoniato in qualità di coordinatore per l'indagine su quanto accaduto nella sua diretta percezione, oltre che sul riconoscimento delle persone riprese dai filmati attraverso le immagini da lui appositamente visionate. Infine, si specifica che nessun rilievo può avere, in sede di legittimità, la considerazione, reiterata in più punti dei ricorsi, che alcuni imputati siano stati assolti dalle accuse, nonostante la loro presenza tra i manifestanti, essendo l'apprezzamento dei presupposti fattuali della responsabilità penale individuale riservata in via esclusiva ai giudici di merito. 3. Tutto ciò premesso, la censura dedotta in premessa dei ricorsi, relativa al mancato rinvenimento degli atti dell'istruttoria dibattimentale e, specificatamente, della "informativa di polizia giudiziaria" citata nella sentenza impugnata, anche a tacere dei confini in cui si esercita la competenza di questa Corte, giudice di mera legittimità - è superata per ammissione del medesimo difensore, il quale, nelle conclusioni, dà atto della trasmissione dell'intero fascicolo dalla Corte di appello alla Cassazione, specificando, dunque, che «tanto basta a ritenere superato il vizio». Mentre, in rapporto alla pure ipotizzata (nel ricorso), lesione del diritto di difesa che sarebbe conseguito all'indisponibilità del fascicolo, basti osservare che, come puntualmente osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la puntuale citazione dei verbali, con data di celebrazione dell'udienza e pagina di riferimento dei brani riportati, induce a ritenere che questi fossero disponibili per l'allegazione. 3.1. Inammissibile appare il primo motivo che, sub specie di omessa motivazione e travisamento della prova, mira a sollecitare una diversa valutazione delle stesse, preclusa a questa Corte, vieppiù in presenza di una motivazione completa e coerente. 13 Quanto ai lanci dell'uovo e del fumogeno, nonché allo spostamento della transenna, che i ricorrenti reputano insuscettibili di integrare il tipo dell'art. 337 cod. pen. di cui al capo A) dell'imputazione in quanto realizzati dopo l'esecuzione del sequestro dell'immobile da parte degli operanti di polizia giudiziaria, valga soltanto osservare che per "atto dell'ufficio" non può certamente intendersi il solo sequestro dell'edificio sito in via Filippo Re, tale essendo anche il mantenimento dell'ordine nel quale la polizia era impegnata al momento in cui sono state poste in essere le condotte in oggetto (senza che — è appena il caso di aggiungere — rilevi in alcun modo, ai fini della integrazione della fattispecie, se l'uovo o il fumogeno abbiano colpito qualcuno e, tantomeno, il preciso luogo in cui siano caduti). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, teso ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 339 cod. pen., sulla base dell'erroneo presupposto che la disposizione implichi la contestuale partecipazione, nei termini del concorso di persone, degli imputati. Ferma la ritenuta ed indubbia sussistenza, nel caso di specie, degli elementi del concorso di persone nel reato, compresi l'apporto causale (consista esso in un contributo materiale ovvero morale alla realizzazione del fatto tipico) e il dolo, si precisa infatti che, ai fini della configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 339, comma 2, cod. pen., la disposizione non richiede la realizzazione del fatto tipico da parte di ognuno dei presenti — come sembrerebbe ipotizzare il ricorso - e, nemmeno, che i partecipanti siano identificati (in tal senso, d'altronde, il risalente orientamento di questa Corte: Sez. 6, n. 15546 del 15/06/1989, De Vivo, Rv. 182506). 3.3. Teso a sollecitare una rivalutazione delle prove, e dunque non deducibile in questa sede, appare il terzo motivo di ricorso, in cui si avanzano dubbi sull'identificazione dei ricorrenti, tanto più che — come avvisato in premessa — le sentenze di merito argomentano in modo compiuto e logico la credibilità del teste IO, che ha operato l'identificazione dei manifestanti attraverso la visione dei fotogrammi estratti dalle riprese visive dei fatti e sulla base della pregressa conoscenza derivante dalla sua esperienza professionale. Di conseguenza, non risulta pertinente, nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità, pure affatto condivisibile, richiamata dai ricorrenti, per la quale l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910) e l'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può 14 essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353). Tali condizioni risultano, infatti, integrate nella concreta situazione processuale. 3.4. Privo di pregio è il quarto motivo di ricorso in cui, in relazione questa volta al capo B), si ripropongono le considerazioni ad altro fine svolte sulla non configurabilità dell'art. 339 cod. pen., ed in relazione al quale valgono, pertanto, le repliche già svolte sulla irrilevanza della circostanza che alcune persone che hanno partecipato al fatto di resistenza non siano state, tuttavia, identificate. Né, è appena il caso di aggiungere, la difesa ha interesse a dolersi della mancata contestazione del delitto in oggetto altresì a RC e a NI, pur fisicamente presenti al momento del fatto. 3.5. Come già accennato in premessa, poi, nell'impossibilità, per questa Corte, di procedere ad autonomo accertamento nel merito, artificiosa e strumentale appare la pretesa difensiva di scindere la resistenza di cui al capo C) - quinto motivo di ricorso - in distinti e autonomi segmenti temporali, con il fine e l'effetto di revocare in dubbio il dato numerico alla base della contestata aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. A tal fine, on appare pertinente il richiamo compiuto nel ricorso a Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, che ha riguardo al diverso caso in cui - nel medesimo contesto temporale - l'autore usi violenza nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, e ravvisa, in tale ipotesi, un concorso formale di reati (nel caso di specie, non contestato). Neppure calza il riferimento, su cui insistono le conclusioni scritte, a Sez. U. n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 2525182012, la quale attiene alla diversa e non assimilabile aggravante di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. (e che, comunque, diversamente da quanto sembra suggerire la difesa, richiede non già che ciascuna delle persone realizzi un pezzo dell'azione tipica, bensì che le plurime persone siano tutte simultaneamente presenti sul luogo e nel momento in cui la violenza o la minaccia sono realizzate poiché - spiegano le Sezioni unite - è la riunione a rafforzare il proposito criminoso degli autori: a differenza, dunque, di quanto sufficiente nel mero di persone, configurabile anche in capo al partecipe il quale fornisca un c.d. contributo atipico, in momento anteriore o in luogo diverso da quello in cui il fatto è commesso). Ribadito, dunque, che i fatti si inseriscono in un unitario episodio di resistenza, collocato in un segmento temporale e spaziale (pomeriggio, 15 occupazione del Rettorato) cronologicamente successivo e logicamente distinto dai precedenti, è vero che i giudici dell'appello scrivono, in modo testualmente contraddittorio, che «il reato descritto al capo C) deve senz'altro considerarsi commesso da più di dieci persone, essendo state visionate nel filmato almeno dieci persone». Si tratta, tuttavia, all'evidenza, di un errore materiale, come tale non rilevante, considerato altresì che la sentenza primo grado (che forma, come già ricordato, con quella impugnata un unico corpo decisionale) afferma, in modo quasi testuale, che dalle dichiarazioni di IO e dalle foto emerge che sia all'esterno, sia all'interno di vari edifici erano presenti ben più di dieci persone, per poi oltretutto aggiungere che le condotte violente risultavano poste in essere mediante lancio l'utilizzo di oggetti contundenti (art. 339, comma 3, cod. pen.): il che, stante l'identico aumento di pena previsto per tale ipotesi (che opera un richiamo al comma 2 dell'art. 339 cod. pen.), renderebbe comunque irrilevante la deduzione difensiva. Nessuna replica merita il rilievo sulla mancata dimostrazione del concorso di persone nel reato, all'evidenza infondato (vd. anche infra). 3.6. Analoga considerazione vale quanto al sesto, al settimo e all'ottavo motivo di ricorso, in cui si eccepisce la mancata motivazione sulla posizione degli imputati, rispettivamente, DA e DI (capo C) dei quali non sarebbe stato dimostrato il contributo agevolatore. Infatti, ribadito che anche la mera presenza fisica, nella valutazione dei giudici di merito, può sortire, a condizioni che devono ritenersi inverate in un contesto fattuale quale quello ricostruito dalle pronunce di merito, un effetto causale in chiave di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, sul punto è soltanto il caso di aggiungere che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). D'altronde, è stato ancora di recente ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). 16 Analoghi rilievi valgano in risposta all'osservazione difensiva (specificamente contenuta nel settimo motivo) secondo cui il lancio delle aste metalliche da parte di DI non poteva contrastare la chiusura del portone dell'Ateneo - in cui la difesa arbitrariamente identifica l'atto d'ufficio - e che, dunque, non avrebbe potuto integrare una resistenza a pubblico ufficiale. Anche tale eccezione appare, infatti, percorsa da una lettura formalistica della fattispecie, oltre a pretermettere l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574). 3.7. Nell'ottavo motivo, la difesa eccepisce omessa motivazione in ordine alla responsabilità di RC (capo C) e mancata corrispondenza tra accusa e sentenza. Ribadite le considerazioni poc'anzi svolte sulla piana configurabilità, comunque, nel caso concreto, di una responsabilità a titolo concorsuale, quanto all'ipotizzata divergenza tra accusa e sentenza discendente dal fatto che, in base al capo di imputazione, l'imputata avrebbe tirato calci e spintoni, mentre dalle risultanze dibattimentali è emerso che ha lanciato un oggetto (tetrapack) che ha colpito IO, è appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713; Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Bossi, Rv. 262802; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278), la doglianza è inammissibile, posto che tale divergenza rileverebbe soltanto ove abbia determinato un vulnus al diritto di difesa: ciò che, nel caso di specie, non risulta nemmeno allegato. 3.8. Manifestamente infondato risulta il nono motivo di ricorso nel quale, reiterata ancora una volta la già denegata distinzione dell'unico episodio di reato in tre fatti distinti, la difesa richiama, quanto all'imputato JA AN, le considerazioni svolte, nel settimo motivo, in rapporto a DI, e per le quali valgono, dunque, anche analoghe repliche. D'altra parte, destituite di fondamento sarebbero, comunque, le deduzioni difensive - debitrici di una visione speciosamente formale e parcellizzante - volte a negare la sussistenza del delitto di resistenza, solo poiché nelle foto l'imputato compare quando il portone di ingresso del Rettorato era già chiuso (e che presuppongono, in modo a dir poco arbitrario, ancora una volta, l'identificazione 17 dell'atto dell'ufficio nella mera chiusura del portone) oppure perché dalle stesse non si desume se il cassonetto colpito dall'imputato si fosse o meno mosso. Di conseguenza, nessun vizio si ravvisa nella sentenza di appello per non aver risposto a siffatte deduzioni. 3.9. Del tutto privo di pregio è il decimo motivo di ricorso, concernente il capo E), che pretenderebbe di subordinare la configurabilità del delitto di interruzione di pubblico servizio ad una comunicazione Ufficiale dell'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, nonostante dalle risultanze dibattimentali (filmati e dichiarazioni del teste IO) fosse inoppugnabilmente emerso che, a causa dell'occupazione dell'importante arteria di via Irnerio a BO, il traffico cittadino è stato interrotto per alcune ore. 3.10. Valgano le osservazioni già più volte svolte sulla configurabilità del concorso di persone anche in capo a chi non abbia realizzato l'azione tipica, quando - come nel caso di specie - costui abbia dato un contributo causale assistito dal dolo di concorso. Alla luce di tali notazioni appare, dunque, manifestamente infondato l'undicesimo motivo, concernente ancora la responsabilità di SH AN - che, incidentalmente, insieme a AR - risulta, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno dei capi della protesta. 3.11. Non valutabile è, infine, il dodicesimo motivo di ricorso, teso ad ottenere la riqualificazione del reato di danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 635, comma 2, n. 3, nel testo allora vigente) in imbrattamento (art. 639 cod. pen.), perché dalle fotografie emergerebbe come la vernice fosse stata usata soltanto sul retro del totem informativo (capo F). La deduzione presupporrebbe una rivalutazione della prova e una valutazione sul merito non consentite al giudice di legittimità: vieppiù in presenza di una motivazione non manifestamente illogica. La Corte di appello, ad analogo rilievo, ha infatti replicato che gli oggetti così rovinati erano stati resi del tutto inservibili, richiamando, sul punto, l'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, Vallani, Rv. 280467). 4. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 18
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023 o