Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 41321
CASS
Sentenza 6 maggio 2003

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Massime1

Il reclamo che, ai sensi del comma 2 quinquies (introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279) dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, il detenuto può proporre avverso il provvedimento del ministro con il quale venga disposta l'applicazione del particolare regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41 bis, è del tutto assimilabile ad un comune mezzo d'impugnazione e deve pertanto essere corredato, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi, secondo la disciplina dettata dagli artt. 581, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che all'eventuale mancanza di detti motivi possa sopperirsi mediante produzione di memorie, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 41321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41321
Data del deposito : 6 maggio 2003

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