Sentenza 6 maggio 2003
Massime • 1
Il reclamo che, ai sensi del comma 2 quinquies (introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279) dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, il detenuto può proporre avverso il provvedimento del ministro con il quale venga disposta l'applicazione del particolare regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41 bis, è del tutto assimilabile ad un comune mezzo d'impugnazione e deve pertanto essere corredato, a pena di inammissibilità, dei prescritti motivi, secondo la disciplina dettata dagli artt. 581, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che all'eventuale mancanza di detti motivi possa sopperirsi mediante produzione di memorie, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 41321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41321 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO - PRESIDENTE -
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - CONSIGLIERE -
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO REL. "
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE "
4. Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA IN N. IL 02/01/1958;
avverso ORDINANZA del 25/02/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata)
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto non corredato da motivi, il reclamo di MA ZO avverso il D.M. 13.12.2001, che lo sottoponeva a regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, co. 2, L. 26.7.1975 n. 354. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando con i primi due motivi la violazione degli artt. 41 bis, 71 e 71 sexies della L. n. 354/1975. Rileva che la necessità di motivi contestuali al reclamo dovrebbe ritenersi esclusa dal rinvio operato nell'ultimo comma dell'art. 71 citato alle disposizioni del capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale del 1930, e che i motivi nel caso di specie erano stati poi enunciati con memoria difensiva depositata nei termini indicati dall'art. 666, co. 3, del nuovo codice di rito. Il ricorso deduce inoltre sotto più profili (motivi da 3 a 6) l'illegittimità del decreto ministeriale impositivo del regime penitenziario differenziato. Le censure in rito formulate con il gravame - che hanno carattere assorbente - sono infondate. Va premesso che il rinvio, tramite l'art. 71 della L. n. 354/1975, a norma dell'abrogato codice di rito che non prescrivevano la con testualità dei motivi non è più attuale;
infatti, il capo II bis del titolo II della legge citata, in cui è contenuto l'art. 71, non si applica alle materie di competenza del Tribunale di sorveglianza in forza del co. 2 dell'art. 236 delle norme di coordinamento del nuovo codice, contenute nel D.L.vo. 28.7.1989 n. 271.
Il rimedio avverso i provvedimenti ministeriali ex art. all'epoca in cui fu emessa la decisione impugnata, nel reclamo disciplinato dall'art. 14 ter della stessa legge, che regola l'analoga materia della sorveglianza particolare (Corte Cost. 5/23.11.1993 n. 410);
attualmente e contemplato, con identiche cadenze procedimentali, nell'art. 2 della legge 23.12.2002 n. 279, modificativa dell'art. 41 bis citato (v. i nuovi commi 2 quinquies e 2 sexies). Ora, in passato era stato bensì ritenuto che il reclamo in questione, avendo ad oggetto un atto amministrativo, e non giurisdizionale, non fosse qualificabile come impugnazione e non dovesse quindi rispondere ai requisiti per questa richiesti, in particolare all'onere di indicazione dei motivi (Cass., Sez. I, 6/26.10.1989, Di Gaetano); la successiva elaborazione, 41 bis, co. 2, L. n. 354/1975 doveva individuarsi, in quanto volta à verificare la legittimità ai provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, ha invece ritenuto l'atto introduttivo pienamente assimilabile ad una impugnazione (cfr., per una 28.9/2.11.1993, P.M. in proc. Morano;
6.10/29.11.1994, P.G. in proc. Salvati), applicando conseguentemente la normativa del libro nono del codice di rito vigente (cfr. Cass., Sez. I, 6.7/21.9.1995, Ganci, che ha convertito in reclamo, à norma dell'art. 568, co. 5, un ricorso per cassazione direttamente proposto contro il provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato). Ne segue l'applicabilità (anche) degli artt. 581 lett. c) e 591, co. 1 lett. c), C.P.P. che prescrivono, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione dei motivi del gravame (Cass., Sez. I, 25.3/4.7.1998, Pianese); la causa di inammissibilità deve essere dichiarata, con ordinanza ricorribile, dal giudice chiamato a decidere sul reclamo, e può essere comunque rilevata in ogni stato e grado del procedimento, secondo le previsioni dei co. 2 e seguenti dell'art. 591.
Tanto premesso, va escluso che i motivi - nel caso di specie mancanti - possano essere integrati da memoria ex art. 666, co. 3,C.P.P., sia perché questa risulta depositata oltre il termine perentorio indicato dall'art. 14 ter L. n. 354/1975, sia perché, comunque, non potrebbe avere altro contenuto che quello di illustrazione di motivi già enunciati, come ha esattamente rilevato il giudice "a quo".
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTTOBRE 2003.