Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
La nullità del decreto di latitanza non incide sulla validità della nomina del difensore d'ufficio in esso contenuta, in ragione dell'autonomia di quest'ultima rispetto alla dichiarazione di latitanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'istaza di riesame proposta da difensore di ufficio nominato con un decreto di latitanza dichiarato nullo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2013, n. 49409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49409 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 05/04/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere - N. 546
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 7357/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL RO N. IL 06/05/1955;
avverso l'ordinanza n. 104/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 05/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO MARIAPIA GAETANA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., la quale conclude per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. MONACO Sergio, del Foro di Palermo per il ricorrente, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Sig. OL TO veniva dapprima indagato e, poi, rinviato a giudizio per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3, per essersi associato con altri al fine di commettere più
delitti tra quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, agli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi ed in circostanze diverse, illecitamente commerciato sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, quest'ultima sostanza importandola anche direttamente dalla Spagna ed all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per avere, sempre in concorso con altri, illecitamente acquistato in Spagna da ignoto fornitore, trasportato in Italia con destinazione finale Palermo, circa 43 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish.
In data 31.10.2005, il Gip del Tribunale di Palermo emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del OL e, in data 15.11.2005, il giudice emetteva decreto di latitanza sulla base del verbale di vane ricerche redatto il giorno 8.11.2005 dalla Squadra Mobile di Milano.
Il difensore d'ufficio dell'odierno indagato proponeva richiesta di riesame ed il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 1.12.2005 confermava l'ordinanza impugnata, ivi compreso lo stato di custodia cautelare.
Il Tribunale Collegiale di Palermo, una volta disposto il rinvio a giudizio del OL, in data 25.1.2008, lo condannava alla pena di anni tredici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
Veniva disposta altresì l'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e l'interdizione legale durante la pena. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 28.2.2011, ritenendo fondata la doglianza dedotta dalla difesa del OL, atteso che la dichiarazione dello stato di latitanza non era stata preceduta da ricerche complete dell'imputato nei luoghi in cui effettivamente si trovava all'estero, dichiarava la nullità del decreto di latitanza emesso dal Gip del Tribunale di Palermo, nonché di tutti gli atti successivi, ivi compresa la appellata sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 25.1.2008 ed ordinava la trasmissione degli atti per la conseguente rinnovazione. Il difensore di fiducia del OL, in data 25.1.2013 proponeva istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Palermo il 31.10.2005.
Il Tribunale del Riesame di Palermo, con decisione del 5.2.2013 dichiarava inammissibile l'istanza proposta in quanto un nuovo esame della questione avrebbe integrato gli estremi di un ne bis in idem, precluso anche in sede cautelare.
Avverso la suddetta ordinanza, la difesa dell'imputato ricorreva per Cassazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 1) Inosservanza delle norme di cui agli artt. 165, 185 e 296 c.p.p. e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. La difesa dell'odierno ricorrente sostiene a tal riguardo che il giudice del riesame abbia errato nel reputare ostativa ad un nuovo giudizio sull'ordinanza applicativa della misura cautelare la precedente richiesta di riesame avanzata dal difensore di ufficio. Tale nomina difatti era stata effettuata insieme al decreto di latitanza poi dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Palermo. Ad avviso del difensore dell'indagato, quindi, una corretta applicazione del dettato normativo contenuto nell'art. 185 c.p.p., avrebbe dovuto condurre il Tribunale del riesame a ritenere invalida ed inefficace sia la richiesta di riesame proposta dal difensore di ufficio, sia la conseguente ordinanza del Tribunale della Libertà emessa in data 1.12.2005. 2) Inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa in data 31.10.2005 ex art. 309 c.p.p., comma 10. Lamenta la difesa la mancata trasmissione degli atti presentati dal Pubblico Ministero al Gip a sostegno della richiesta di emissione della misura cautelare ex art. 291 c.p.p., nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p., comma 5, 3)Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. A tal riguardo, questa Corte rileva che il decreto di latitanza si compone di due parti distinte, una delle quali è costituita dalla nomina del difensore di ufficio, la quale non viene travolta dalla dichiarazione di nullità del decreto di latitanza, in quanto atto non dipendente da quello dichiarato nullo ai sensi dell'art. 185 c.p.p.. Il difensore di ufficio nominato in tale sede, di conseguenza, era pienamente legittimato a proporre l'istanza di riesame effettivamente spiegata dinanzi al Tribunale del Riesame di Palermo. Deve pertanto condividersi quanto statuito nell'ordinanza di inammissibilità in questa sede impugnata, atteso che, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, vale a dire l'imputato o il suo difensore - di fiducia o di ufficio - e sia intervenuta la decisione sul merito della medesima impugnazione, il diritto si consuma con l'effetto di precluderne l'esercizio da parte dell'altro soggetto legittimato. Dalla necessità di evitare per il sistema nel suo complesso qualsiasi forma di duplicazione del giudicato non può che derivare un corrispondente effetto impeditivo anche sul lato dell'azione di impugnazione: la domanda di gravame, una volta espletata dai soggetti a ciò legittimati, esaurisce, consumandolo, il relativo potere in capo al soggetto che ne è il portatore sostanziale, non potendosi sostenere che il difensore eserciti un differente potere rispetto a quello attribuito all'imputato.
Del resto, "la impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude all'imputato la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione" Sezioni Unite 6026/2008. Questa Corte, inoltre, in aggiunta a quanto statuito sinora, osserva che la nullità del decreto di latitanza e della notifica all'imputato nell'ambito del procedimento di riesame avrebbe dovuto essere dedotta nell'ambito della procedura incidentale che si è esaurita ed in ordine alla quale si è formato un giudicato cautelare che copre il dedotto ed il deducibile.
In definitiva, quindi, stante la formazione del giudicato cautelare con conseguente operatività del principio di cui all'art. 649 c.p.p., correttamente il Tribunale del Riesame di Palermo si è
espresso nel senso dell'inammissibilità della nuova richiesta di riesame avanzata dal difensore di fiducia del OL. - Dall'infondatezza del primo motivo di ricorso consegue altresì il rigetto degli altri motivi di impugnazione dedotti dalla difesa dell'odierno ricorrente.
La richiesta di riesame avanzata in data 24.1.2013 è stata, ut supra argomentato, correttamente dichiarata inammissibile: nessuna conseguenza giuridica può pertanto conseguire al denunciato ritardo nella trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente, ne' può costituire oggetto di indagine da parte di questa Corte la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al OL. Tutto ciò premesso, la Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013