Sentenza 29 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
0 1 3 1 1 / 03 REPUBBLICA IN NOME DEL POP --- | LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARD INADEMPIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott, Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 20310/9 Dott. Vincenzo COLARUSSO Kel. Consigliere Czon. 2883 Rep.441 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ud. 24/09/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NA TA, elettivamente domiciliata in ROMA B. PIAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato VIA C. SILVIA ESPOSTO, difeso dall'avvocato LORENZO FERRIGNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO MA, in persona del suo proc.re generale Sig. UM TO, DE EC ZI, DE .... EC CLARA, DE EC SILVANA, DE EC AN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 106, 2002 presso lo studio dell'avvocato EIGENTO GAGLIANO, dall'avvocato FRANCO LA GALA GAGLIARDI, giusta difesi 1217 -1- delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
TT IO, DE EC AN, AN RN, AN AN RO;
- intimati avverso la sentenza n. 821/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/09/98; uditā la relazione della causa evolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I Generale Dott. Raffaele CENNICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4.4.1981 De CC TI e TI Daric, premess5 che MI RD, MI NA OS ė LA HE, si erano obbligati сол ud porzione dipreliminare а trasferire תנך suolo quale eraedificatorio in agro di Valenzano per il intervenuta l'approvazione del relativo progetto e che avevano omesso di Titirare la prescritta concessione, convenne tutti costoro innanzi al Tribunale di Bari per l'esecuzione specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 C.C.. I convenuti MI, nel costituirsi, eccepirono la nuilità del contratto per inesistenza degli appartamenti pattuiti come corrispettivo del trasferimento del suolo nonché la intervenuta risoluzione lā contratto medesimo per mutuo dissenso e proposero domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni ė la riduzione in pristino stato del suolo che le parti attrici, ricevutone il possesso, avevano provveduto a recintare e sbancare. La convenuta LA chiese la condanna di chi di dovere al pagamento della penale di lire venti milioni, oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione. Tribunale adito, ritenuto che gli attori si erano resi וּז inadempienti рег il mancato ritiro della gravemente concessione edilizia, nel frattempo decaduta per decorso dei termini, rendendo, così, impossibile la prestazione su di loro gravante, rigettò la domanda ad, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò risolto il preliminare con la condanna degli attori al pagamento delle penale oltre agli interessi ed escluso il danno da svalutazione ). My Il TI e gli eredi di De CC TI, deceduto nelle more, proposero appello chiedendo l'accoglimento della domanda originaria con la condanna dei promittenti venditori al pagamento della penale, oltre interessi. Gli appellati chiesero il rigetto dell'appello, proponendo appello incidentale : MI NA, per ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. causatole dalla trascrizione della domanda. MI RD, per il risarcimento del danno da mancato godimento dell'appartamento promessogli. La Corte di Appello, espletati i mezzi istruttori ammessi, ha riformato la decisione impugnata accogliendo la domanda e trasferendo la proprietà del suolo agli attori, con l'obbligo a carico di costoro di realizzare gli immobili (specificati in sentenza) da consegnare a ciascuno degli appellati i quali, respinti gli appelli incidentali, sono anche stati ancte condannati in solido al pagamento della penale di L.. 20 milioni convenuta nel preliminare. Ha osservato la Corte, così interpretando in parte qua il contratto preliminare, che l'obbligo del ritiro della concessione edilizia spettava ai proprietari del suolo che l'avevano richiesta, non avendo gli appellanti alcun titolo per farlo e pur restando a loro carico l'obbligo del pagamento degli oneri commessi al rilascio della stessa. Gli stessi proprietari non avevano, del resto, di fronte ai ripetuti solleciti delle controparti, mai contestato, neppure all'atto della costituzione in giudizio, tale loro obbligo. Di conseguenza l'obbligo della penale cedeva a carico degli inadempienti. Per la cassazione di detta sentenza LA HE propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Gli intimati TO MA ved. De CC nonché EZ, eredi di De CCClara, IL e ON De CC TI- resistono con controricorso. All'udienza del 17.1.2002, la Corte disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti di MI RD ed NA OS ai quali non era stato notificato il ricorso e la notifica era integrata nel termine assegnato. Questi ultimi non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELIA DECISIONE Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione A contraddittoria degli artt. 2932 e 1455 C.C., CHASSA motivazione su ur. punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che l'assunto della Corte di merito in ordine alia spettanza dell'obbligo di ritirare la concessione edilizia, già exrato in base alla interpretazione letterale del contratto, risultava illogico alla luce della valutazione ed interpretazione complessiva delle clauscle, in particolare delle clausole da cui si evinceva che tutti gli 2 e obblighi relativi alla concessione, compreso quello del ritiro della stessa, dovevano considerarsi contrattualmente posti a carico dei costruttori i quali, proprio in base al tenore della scrittura, avevano titolo per il ritiro della concessione, previa voltura della stessa in loro favore. Le fondatozza dell'assunto attoreo sarebbe dovuta risultare da dae n una loro attivazione presso gli organi comunali rifiuto opposto dagli stessi. Secondo la ricorrente, l'inadempimento doveva ascriversi ai costruttori la cui domanda non poteva essere accolta essendosi gli atessi, cagione del loto inadempimento, post' in condizione di non poter più adempiere la loro prestazione, Nel secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme € dei principi in Bateria di risoluzione del contratto per inadempimento, "in particolare sotto il profilo comparativo delia intenzione dei contraenti e della complessiva interpretazione 4 delle clausole contrattuali ex artt. 1362 e 1363 c.c. La Corte di Appello avrebbe omesso di determinare il contenuto del contratto sulla base della valutazione congiunta della intenzione delle parti loro comportamento complessivo nonché della e del coordinazione armonica del complesso pattizio vagliato sia ne la sua interezza che alla luce delle deposizioni testimoniali dalle quali risultava non solo l'obbligo dei costruttori di ritirare il contratto presso i competenti come epilogo degli obblighi dagli stessi uffici complessivamente assunti. Il ricorso non merita accoglimento. Nel primo motivo sostanzialmente Si contesta la interpretazione data al contratto - che il Tribunale, запча che vi sia stata doglianza sul punto, ha qualificato come preliminare di vendita per quanto concerne l'individuazione della parte contraente che era tenuta al ritiro della licenza (o, a seconda dei tempi, concessione) edilizia presso l'Ente comunale cui era stata richiesta. Ebbene, al riguardo, i giudici di secondo grado, con motivazione adequata e logicamente immune da vizi, hanno ritenuto che tale obbligo spettasse ai promittenti venditori del suolo i quali, essendo gli unici titolati a richiederla come proprietari del suolo (e come, in effetti 1'avevano richiesta), erano anche gli unici abilitati a ritirarla a menc che, a tenore del regolamento edilizio comunale, поп fosse avvenuta la voltura, nella specie mancante. I giudici di merito non hanno OMESSO di rimarcare che, а fronte dei solleciti ricevuti in merito dalle controparti contrattuali, promettenti venditori non avevano Mai contestato di essere tenuti a ritiro delle licenza (c concessione) e che tale adempimento non faceva parte degli "oneri" che i promissari acquirenti si erano contrattualmente assunti. -L'assurto della sentenza relativo alla quaestio voluntatis che, notoriamente costituisce questione di fatto non vien - adequatamente contestato dalla ricorrente né sotto il profilo della illogicità né, soprattutto, in relazione all'espresso richiamo fatto alla normativa edilizia comunale riguardante i soggetti abilitati al ritiro della licenza (o concessione). Ciò posto ed essendo pacifico l'inadempimento da parte dei promettenti venditori dell'obbligo in questione, correttamente i giudici di merito hanno posto а carico di costoro le conseguenze della risoluzione del ed è appeña 11 contratt caso di rimarcare che, sebbene art. 1455 c.c. sia riportato nell'epigrafe del primc motivo, nel ricorso si questione della importanza dell'inadempimento. T} secondo motivo è affatto generico e, comunque, @ssc - 1inammissibilmente attiene ripercorrendola all'indagine di merito non fatta oggetto di adeguate censure di illogicità of di contraddizioni palesi eventualmente rinvenibili nell'iter razionale della decisione censurata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi 3175,00 euro di cui euro tremila per onorario. Così deciso in Roma adci 24 settembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. france rectonces IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Blelaru s IL CANCELLIERE 01 Papio Talarico DEPOSITATO CANCELLERIA29 GEN 2003 Roma IL CANCELLIERE C1