Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1396
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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A norma dell'art. 2697 cod. civ., la parte che, nell'impugnazione di una sentenza, intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ha l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio, e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata.

In tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (tra le quali quelle in materia di locazioni, ex art. 447 bis cod. proc. civ.), l'art. 434 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1396
Data del deposito : 1 febbraio 2001

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