Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 2
A norma dell'art. 2697 cod. civ., la parte che, nell'impugnazione di una sentenza, intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ha l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio, e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata.
In tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro (tra le quali quelle in materia di locazioni, ex art. 447 bis cod. proc. civ.), l'art. 434 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui l'appellante irritualmente adotti la forma della citazione, a condizione che tale atto sia depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel suddetto termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
Commentari • 2
- 1. Cassazione Civ. Sez. Unite - Sentenza n. 22848 del 08/10/2013Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 ottobre 2013
- 2. Decreto ingiuntivo ottenuto da avvocato: opposizione con ricorso o citazione?Accesso limitatoAndrea Bulgarelli · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDI GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio dell'avvocato TALLARICO LUIGI, difeso dall'avvocato RYLLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC AE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 43/98 del Tribunale di CROTONE, emessa il 5/02/98, depositata il 16/02/98; RG.696/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 130/97 deliberata mediante lettura del dispositivo in data 5.6.1997 e depositata il 25.7.1997 il Pretore di Crotone rigettava la domanda di NI OC diretta ad ottenere la determinazione, ai sensi degli artt. 43 e segg. della legge n. 392 del 1978, del canone relativo al rapporto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito in quella città alla Via C. Alvaro, condotto da AF IT.
Con atto di citazione notificato il giorno 8.10.1997 NI OC proponeva appello avverso la sentenza innanzi al tribunale di Crotone, che, previo mutamento del rito e conseguente fissazione della udienza di discussione, con sentenza del 5.2.1998, depositata il 16.2.1998, dichiarava la inammissibilità dell'appello principale del OC nonché dell'appello incidentale di AF IT, diretto a fare dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda, proposta nei suoi confronti in primo grado con citazione piuttosto che con ricorso.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso NI OC, che affida la impugnazione ai seguenti due motivi:
1. violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) elle norme di cui agli artt. 325, 1^ comma, 326, 327, 1^ comma, 434, 20 comma, 285 e 170, 1^ comma, c.p.c. per non avere il tribunale considerato che, ai fini della impugnabilità della sentenza di primo grado, il termine non era quello breve di trenta giorni, ma quello annuale, in quanto la sentenza del pretore non era stata ritualmente notificata presso il domicilio eletto da esso istante ai sensi dell'art. 326 c.p.c.;
2. violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c) delle norme di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 (sulla sospensione dei termini nel periodo feriale) e 92 r.d. 30.1.1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, perché, comunque,
ove anche si potesse ritenere validamente effettuata la notificazione della sentenza di primo grado, neppure il termine breve ex art. 325 c.p.c. poteva dirsi decorso in considerazione della sospensione, nel periodo feriale, anche dei termini relativi alle controversie del tipo di quella in oggetto.
Non ha svolto difese AF IT.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione - con il quale il ricorrente deduce che l'appello proposto innanzi al tribunale di Crotone non doveva essere dichiarato inammissibile per tardività, in quanto il termine per proporlo era quello dell'anno in rapporto a sentenza irritualmente notificata ed inidonea, perciò, a fare decorrere il termine breve di trenta giorni ex art. 434, 2^ comma, c.p.c. - non è fondato.
A norma dell'art. 2697 cod.civ. la parte, che nella impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., ha l'onere di dimostrare, mediante la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione, che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata (ex plurimis:
Cass. n. 2654/90). Allo stesso modo, quando già risulti avvenuta la notificazione della sentenza e dando atto di essa la parte intende eccepire la nullità per farne derivare la intempestività della impugnazione siccome avanzata oltre il termine di trenta giorni dalla predetta notificazione, è, in tal caso, onere della parte impugnante dimostrare la sussistenza della dedotta nullità, mediante produzione del provvedimento notificato, e dichiarare di volersene avvalere agli effetti di cui all'art. 327 c.p.c. La espressa indicazione della nullità della notificazione con la precisazione, anche implicita, che da ciò consegue la ritualità della impugnazione proposta oltre il termine dell'art. 326, 2^ comma, C.P.C., è, infatti, requisito indispensabile per ritenere la sentenza soggetta al termine annuale di impugnazione, in difetto del quale la nullità della notificazione, non potendo essere rilevata di ufficio, non viene in rilievo senza la istanza della parte, nel cui interesse essa è prevista.
Nel caso di specie, il ricorrente OC con l'atto introduttivo del gravame non formulava alcuna eccezione circa la rituale notificazione della sentenza di primo grado;
ne' in seguito, pure a fronte della eccezione avversa di tardività della impugnazione, deduceva essere in corso a suo favore il termine di decadenza dell'anno per il proposto appello, in tal modo confermando che la impugnazione da lui proposta era quella che supponeva avvenuta la notificazione della sentenza immune da vizi eventuali, dei quali, perciò, il giudice di secondo grado non era tenuto a giudicare. Di conseguenza, non essendo stata la questione coinvolta nell'esame del Tribunale, non può il ricorrente farne oggetto di impugnazione in questa sede di legittimità.
Del resto, il ricorrente non aveva neppure la necessità di invocare a suo favore l'applicabilità alla proposta impugnazione del termine annuale ex art. 327 c.p.c., poiché l'appello doveva essere ritenuto tempestivo anche in relazione al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado del pretore.
Merita, pertanto, accoglimento il secondo mezzo di doglianza, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla sospensione dei termini nel periodo feriale quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello.
Invero, premesso che, in virtù del richiamo dell'art. 447 bis c.p.c. all'art. 434, 2^ comma, stesso codice, anche per le controversie in materia di locazione è da ribadire che l'appello, irritualmente proposto non con ricorso ma con citazione, è ammissibile a condizione che la citazione sia depositata nella cancelleria del giudice della impugnazione del termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza impugnata (Cass. n. 2687/94; Cass. n. 7867/92; Cass. 2260/90 ex plurimis); considerato, altresì, che la sospensione dei termini processuali, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nelle controversie in tema di determinazione del canone di locazione (art. 30 e 45 della legge n. 392 del 1978), atteso che l'applicabilità ad esse del rito del lavoro non comporta, di per sè, l'attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie, e senza che possa, in contrario, legittimamente ritenersi che la introduzione dell'art. 447 bis c.p.c. abbia introdotto modifiche al precedente sistema (Cass. n. 12028/2000, da ultimo); osserva questa Corte che nella specie, siccome dà atto anche la impugnata sentenza, l'appello avverso la sentenza del Pretore di Crotone, notificata in data 11.9.1997, è stato proposto con citazione depositata nella cancelleria del tribunale in data 13.10.1997, per cui, dovendosi il termine di trenta giorni ex art. 434, 2^ comma, c.p.c. farsi decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione feriale, è evidente che vi è stato il rispetto di detto termine.
La sentenza impugnata, perciò, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, attuale giudice di appello contro le sentenze dell'attuale giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 51 del 1998, secondo indirizzo espresso già da questa Corte (Cass. n. 12836 e n. 12838 del 1999) e ribadito anche con l'autorità delle Sezioni Unite.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001