Sentenza 17 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA COMELL'ARENA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studi E PUBBLICA I TALIANA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 nome del Popolo Italiano 02372 0 1 per diritti L. CG064499 DI CASAZZONE il- 1 7 CELLIERE' SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.Rosario De Musis Presidente R.G.8202/98 " Paolino Dell'Anno Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Cron.4937 "" Luciano Vigolo Rep. " Guglielmo Simoneschi " Ud. 7/12/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da EL TR, rappresentato e difeso dagli avv.Nicola e Oscar Lojodice del foro di Bari,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.,in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Luigi - " Picciotti, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga,per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
1 5249 RESISTENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 18 aprile 1997, n.1779 (R.G.N.658/1995); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 7/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udite tow. Sincer forgen;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 aprile 1997 il Tribunale di Bari, rigettando l'appello dell'INPS, confermava la pronuncia in data 16 gennaio 1995 con cui il locale Pretore del lavoro, in accoglimento della domanda di LI AN, aveva condannato l'Istituto alla corresponsione della indennità di disoccupazione agricola, oltre accessori, compensando tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. L'AN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito l'INPS depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 306 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e/o motivazione su puntocontraddittoria decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, tenuto conto della rinuncia da parte dell'INPS dell'unica eccezione su 2 Pa cui era fondato l'appello, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo o,in subordine, cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento del diritto vantato con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione degli art. 91,92 e 96 c.p.c. nonché insufficiente, omessa e/o contraddittoria motivazione, si censura l'impugnata sentenza perchè, nel compensare integralmente tra le secondo grado sul rilievo che il legaleparti le spese del rinunciato alla eccezione di decadenza dopo dell'Istituto aveva l'intervento delle Sezioni Unite, non ha considerato che la giurisprudenza già in epoca precedente la proposizione del gravame era sfavorevole all'Istituto e che in tale modo avrebbe comunque compresso notevolmente il diritto del titolare di crediti di natura previdenziale e assistenziale. Tanto più che la previsione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. costituisce attuazione del precetto contenuto negli artt.24 e 38 della Costituzione. In caso contrario non è manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale degli artt.91 e 92 c.p.c. in di relazione all'art.152 disp,att. c.p.c.,per contrasto con le citate norme costituzionali, per la parte in cui attribuiscono al giudice il potere discrezionale di compensare integralmente o parzialmente le spese del giudizio anche nell'ipotesi in cui sia l'Istituto previdenziale o assistenziale ad essere totalmente soccombente. 3 Gli esposti motivi di ricorso appaiono privi di fondamento alla stregua dei principi elaborati dalle sentenze di questa Corte 27 aprile 2000,n.5390,5 settembre 2000, n.11712,19 settembre 2000,n.12363 e successive conformi le quali,con riferimento a questioni identiche a quelle sollevate con tali motivi ed in identica fattispecie esaminata dallo stesso Tribunale di Bari, hanno stabilito che:1) la rinuncia all'azione, concretandosi in un atto di disposizione del diritto, deve provenire dalla parte personalmente (evento nel caso di specie inesistente attesa, giusta quanto esposto dallo stesso ricorrente, la riferibilità della rinuncia de qua solo al procuratore dell'Istituto appellante); 2)la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a sua volta, presuppone che sopravvengano nel corso del giudizio atti ° fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che le parti concordino su siffatta conseguenza delle sopravvenienze;
3) la sola rinuncia da parte dell'INPS, nel corso del giudizio di gravame, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando esclusivamente una questione preliminare di merito, non concretizza di per sé una rinuncia all'azione, né comporta cessazione della materia del contendere, tanto più quando, estendosi l'oggetto del giudizio di gravame anche alla questione concernente la liquidazione delle spese processuali compiuta dal primo giudice,tale segmento della materia litigiosa rimanga estraneo alla rinuncia stessa;
4) la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese Aler processuali,sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di ricorrenza di altri giusti motivi, rientra, anche nel caso di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria,nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a fondamento della decisione di addotte ragioni palesemente compensare siano illogiche, inconsistenti erronee, tali da inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale;
5) la complessità della questione concernente l'integrazione della indennità di disoccupazione e l'esistenza di contrasti di giurisprudenza in materia,poste dal giudice a quo a fondamento della decisione di compensare le spese del giudizio di appello, sono attestate dalla necessità di una decisione, nella medesima materia, delle Sezioni Unite della S.C.,effettivamente intervenuta con la sentenza 18 luglio 1996,n.6491;6) manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale posta col terzo motivo di ricorso, atteso che la possibilità di compensazione delle spese nelle ipotesi ivi indicate non vulnera l'esigenza di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni adeguati alle propriegiurisdizione o,più in generale,i mezzi esigenze di vita, né dà origine ad una ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori. 5 Il Collegio reputa,infatti,di doversi conformare a questi emersi dalla difesa di parte ricorrente principi, non essendo argomenti che non siano stati già confutati nelle ricordate sentenze di questa Corte о che comunque inducano a discostarsi dalle conclusioni cui esse sono pervenute. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese di questo giudizio,a norma dell'art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 7 dicembre 2000 Mu tabi l Vind. Il Consigliere est. Il Presidente Ropario dee Ufuis Chille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I A D 0 3 S 1 , 1 7 FEB. 2001 3 S . O 5 A T L T L R . , IL COLLABORATORE O A A N ' B S L I E DI CANCELLIERIA L 3 P D E 7 S - D I A 8 I N T - S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T E R T T T I S A P N I I L E G L D S E E E R O D 6