Sentenza 25 maggio 2010
Massime • 1
Il regime della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, senza l'assistenza del difensore, non è applicabile quando le stesse riguardino fatti che, pur penalmente rilevanti, non ineriscono all'addebito per cui è sorto il procedimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni rese da una minore nell'ambito di un diverso procedimento relativo al suo ingresso illegale in Italia, avvenuto a bordo di un automezzo condotto dall'imputato e utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2010, n. 24640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24640 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/05/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 866
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 16027/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JR NE;
avverso ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna resa in data 5 marzo 2010;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto dr. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per la declaratoria di rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 marzo 2010, il Tribunale della Libertà di Bologna confermava l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Modena applicava a JR NE la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione ai fin di spaccio di Kg 154 di hashish e di kg 2 di cocaina commesso in concorso con NE AN e AK LI.
Le indagini avevano preso le mosse dalle dichiarazioni di MA BO, che aveva spiegato come lo stupefacente era stato portato in Italia, a bordo di un autocarro Mercedes condotto da JR NE, mentre altri complici a bordo di altre autovetture avevano fatto loro da staffetta. Ritenuta la utilizzabilità delle dichiarazioni e la attendibilità della ragazza, il Tribunale riscontrava il suo racconto, nel riconoscimento effettuato da alcuni testi dei correi collegati all'odierno indagato, nel possesso da parte di uno di questi di una delle auto utilizzate per la staffetta e nel comportamento del JR, che nel corso del viaggio, usando espressioni criptiche, si era tenuto in contatto, con i soci, per dare loro notizia degli spostamenti. Ravvisava la pericolosità nelle concrete modalità dell'azione e nella possibilità anche egli si desse alla fuga.
Ricorre l'indagato e deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla minore BO, che era stata sentita quale persona informata dei fatti, mentre era sicuramente coinvolta nella importazione dalla Spagna della droga, oltre che indagata per la detenzione di 800 gr. di cocaina e quindi avente anche la posizione di imputata di reato connesso, essendo detta sostanza porzione di quella più ampia oggetto del trasporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
In ordine al primo motivo di gravame, la giurisprudenza di questa corte è attestata sul principio che il peculiare regime di non utilizzabilità riservato alle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato senza l'assistenza di un difensore è ispirato a finalità di tutela del diritto di difesa dell'indagato che potrebbe risultare pregiudicato dal fatto che tali dichiarazioni vengono rese senza una previa conoscenza dell'addebito. Il principio di garanzia che sta alla base di questa disciplina non può però trovare applicazione quando le spontanee dichiarazioni rese in assenza del difensore riguardino fatti penalmente rilevanti che non ineriscono all'addebito per il quale sono in corso le indagini. In tali ipotesi, ammettere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee equivarrebbe a creare uno spazio di assoluta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato e, sotto il profilo soggettivo, ad ammettere una sorta di incapacità penale dell'indagato che non potrebbe essere chiamato a rispondere dei reati commessi mediante le dichiarazioni spontanee. (Cass., 2A, 8.10.1992, Lo Bello;
Cass.20.10.1994, Crescini;
Cass. 27.11.1995, Birba;
Cass., 24.4.1996,
Quattrocchi).
Tale è il caso preso in esame dalla ordinanza del tribunale distrettuale che ha rilevato, con adeguata motivazione, che la minore venne assunta a sit, non perché indagata per la importazione dell'ingente quantitativo di droga dalla Spagna, di cui gli inquirenti erano all'oscuro, ma per il suo ingresso illegale in Italia, avvenuto a bordo dell'automezzo, utilizzato anche per il trasporto della detta droga;
la circostanza che proprio le dichiarazioni di costei consentirono di ricollegare il JR ai complici ed alle indagini avviate nei confronti di costoro, costituisce la riprova che al momento in cui venne sentita la ragazza non era nemmeno ipotizzatole una sua condizione di indagata. È, poi, per completezza da mettere in evidenza che esattamente le dette sit sono transitate nel procedimento a carico del ricorrente, essendo stato affermato che i gravi indizi per la applicazione ed il mantenimento di misure cautelari possono essere validamente desunti anche da documentazione di atti compiuti in diverso procedimento penale, anche al di fuori dei limiti si cui all'art. 238 c.p.p., che nella specie del tutto non travalicati per quanto sopra esposto. Il ricorrente, in conseguenza del rigetto, è da condannare al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010