Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPIE'0460/01 SEZ1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Lavoro Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rel. Consigliere R.G.N. 3489/98 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.10346 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Ud. 19/02/01ha pronunciato la seguente ORD I NANZA sul ricorso proposto da: DE NI ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso lo studio dell'avvocato VANIN GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LABORATORI SRL, in persona del legale CID rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 4093/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/02/97 R.G.N. 48844/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Guido2001 37 VIDIRI;
-1- udito il P.M. Generale Dott. l'estinzione del in persona del Sostituto Procuratore Raffaele PALMIERI che ha concluso per ricorso per rinuncia. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato presso la cancelleria della Pretura di Roma, ST De MO premesso di avere lavorato dall'ottobre 1974 quale "consulente" ed a partire dal settembre 1977 quale "dipendente" per il gruppo CID con mansioni di biologa citologa, conveniva in giudizio la Cid dinanzi al Pretore di Roma per sentire dichiarare nullo il licenziamento intimatole il 18 gennaio 1988 per mancata affissione del codice disciplinare o, comunque, illegittimo, per mancanza di giustificatogiusta causa 0 di motivo, con conseguente ordine di reintegra nel suo posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni. Chiedeva altresì la ricorrente la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, di cui al conteggio allegato al ricorso, ammontanti a lire 7.761.206, ai sensi delle norme contrattuali e comunque dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. Con sentenza del 14 novembre 1990 il Pretore di Roma rigettava la domanda dell'attrice e, su gravame della stessa, il Tribunale di Roma con sentenza del 24 febbraio 1997 rigettava l'appello e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 1 Avverso tale sentenza ST De MO propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. La s.r.l. CID Laboratori non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Come risulta dalla documentazione in atti ST De MO ha rinunziato al ricorso proposto contro la CID Laboratori s.r.l. atto sottoscritto dallo stesso MO e dal suo difensore. Alla stregua degli artt. 390 e 391 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio con ordinanza. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese stante la mancata costituzione della s.r.l. CID Laboratori.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinunzia al ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2001. IL PRESIDENTE Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria OLCAoggi, ZAPR 2001 - IL CANCELLIERE 2