Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 26 della Costituzione consente l'estradizione del cittadino quando essa sia prevista dalle convenzioni internazionali, non è vietata l'estradizione del cittadino richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, resa esecutiva con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, che prevede espressamente l'estradizione dei cittadini nazionali, salva la facoltà di ogni parte contraente di rifiutarla. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal governo rumeno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2006, n. 36276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36276 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/10/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1657
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 25899/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Volo Regis Jonathan;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 29.5.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dr. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre Volo Regis Jonathan, per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 29.5.2006, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per la sua estradizione in Romania, dove egli era stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni tre di reclusione per reati nel nostro ordinamento qualificabili come falso nummario e truffa. Allega la propria condizione di cittadino italiano, secondo lui ostativa all'estradizione; ed ipotizza il pericolo di un trattamento inumano e degradante in dipendenza delle sue condizioni psichiche (egli era stato esonerato in Italia dal servizio militare di leva per "turbe della personalità"), a causa della allarmante realtà che caratterizzerebbe in Romania, secondo organismi internazionali, il trattamento dei detenuti e dei ricoverati in ospedali psichiatrici. Allega infine il pericolo che, nel computo della pena da espiare nello Stato richiedente, non si tenga conto della durata della custodia cautelare già sofferta in Romania e di quella sofferta in Italia nel quadro della procedura di estradizione. Il difensore del ricorrente aveva fatto pervenire, per l'odierna udienza, una dichiarazione di astensione motivata dallo stato di agitazione proclamato dagli organismi rappresentativi;
ma di essa non può tenersi conto, dato lo stato di detenzione dell'estradando. I rilievi del ricorrente non possono essere accolti. Non è vietata in astratto l'estradizione del cittadino italiano, a condizione che essa sia prevista dalle convenzioni internazionali vigenti;
e l'art. 6 della Convenzione europea approvata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, prevede espressamente nel titolo della rubrica l'estradizione dei cittadini nazionali, salva la facoltà di ogni parte contraente, prevista dalla lettera a) del comma 1, di rifiutarla. Esiste pertanto, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, la previsione espressa (e come tale rispettosa del dettato dell'art. 26 Cost.) della possibilità di estradizione del cittadino nazionale, d'altronde già contenuta in via generale nell'art. 1 della Convenzione, che si riferisce indistintamente a cittadini nazionali e stranieri. La concessione della cittadinanza italiana al Volo, documentata in atti, non osta pertanto all'accoglimento della richiesta, salva restando ovviamente la facoltà del Ministro della Giustizia di rifiutare l'estradizione pur nel difetto di circostanze ostative.
Le altre deduzioni sono parimenti infondate o non connotate dalla specificità richiesta. Il ricorrente non indica alcuna ragione di carattere personale per cui possa ritenersi il pericolo di atti persecutori o discriminatori, ovvero di un trattamento non rispettoso dei diritti fondamentali della persona;
e le sue prospettazioni vengono formulate su un piano meramente ipotetico, e cioè della possibilità astratta, senza alcuna enunciazione idonea ad attribuire concretezza al pericolo denunciato. Ciò vale anche per la detrazione della custodia cautelare presofferta dal calcolo della pena detentiva, non essendo enunciata alcuna ragione atta a far ritenere il pericolo concreto di un trattamento penitenziario che non ne tenga conto.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza, il 11 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006