Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41096
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Sentenza 21 settembre 2004

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Sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi terzo e quarto cod. proc. pen.), nel caso in cui, pur essendo l'entità della pena complessivamente irrogata pari a quella inflitta dal primo giudice, il giudice di appello affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un delitto sul quale il giudice di primo grado aveva erroneamente omesso di decidere, individuando la pena base, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quella relativa a detto reato, ritenuto di maggiore gravità; ed ometta, inoltre, il richiesto computo delle attenuanti generiche, già riconosciute in prime cure ed ivi erroneamente pretermesse nel concreto calcolo della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41096
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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