Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
Sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi terzo e quarto cod. proc. pen.), nel caso in cui, pur essendo l'entità della pena complessivamente irrogata pari a quella inflitta dal primo giudice, il giudice di appello affermi la responsabilità dell'imputato in ordine ad un delitto sul quale il giudice di primo grado aveva erroneamente omesso di decidere, individuando la pena base, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quella relativa a detto reato, ritenuto di maggiore gravità; ed ometta, inoltre, il richiesto computo delle attenuanti generiche, già riconosciute in prime cure ed ivi erroneamente pretermesse nel concreto calcolo della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41096 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/09/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 943
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009677/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NI N. IL 23/07/1935;
avverso SENTENZA del 30/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il divieto di reformatio in peius non condiziona i poteri di cognizione e di decisione del giudice del gravame, che è legittimato a dare al fatto una qualificazione giuridica diversa ed anche più grave di quella attribuitagli dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata con l'unico limite, fissato dall'art. 597 c.p.p., di non irrogare una pena di maggiore entità e gravità rispetto a quella precedentemente inflitta (Sez. Un. 19.1.1994, n. 0 4460, ric. Celerini ed altri, riv. 196894).
In caso di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p. il divieto di reformatio in peius non concerne soltanto l'entità finale della sanzione complessivamente inflitta, bensì investe anche i singoli elementi che la compongono e i calcolo effettuati per giungere ad essa, ivi compresa la pena base e l'aumento per la continuazione (Sez. 2^, 29.11.2001, n. 13928, rie. Barra ed altri, riv. 221932).
Le pene inflitte per i singoli reati, infatti, assumono un'autonoma rilevanza e sono suscettibili di separata valutazione ai fini dell'eventuale applicazione di istituti previsti dall'ordinamento quali, ad esempio, l'amnistia e il condono.
Ulteriormente, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., secondo la quale in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti anche se unificati per la continuazione, la pena complessivamente irrogata è corrispondentemente diminuita, deve essere intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena globalmente inflitta, quale risultato finale dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento per la continuazione.
Alla luce dei principi in precedenza esposti il Collegio osserva che, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, l'affermazione di penale responsabilità in grado d'appello di un imputato in ordine ad un delitto in relazione al quale era stata erroneamente omessa qualsiasi pronunzia dal giudice di prime cure, il conseguente computo della pena base correlato al suddetto reato quale fattispecie più grave, l'applicazione della continuazione tra due reati, uno solo dei quali oggetto di decisione in primo grado, e, infine, la mancata applicazione, nel calcolo della pena, di una diminuzione di pena già in precedenza riconosciuta.
Costituisce, altresì, violazione del disposto dell'art. 597 c.p.p. la mancata effettiva riduzione della sanzione inflitta in primo grado per effetto dell'accoglimento dell'appello dell'imputato, il quale si dolga dell'omesso computo delle circostanze attenuanti. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 gennaio 2003 la Corte d'appello di Milano confermava la pronunzia emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 5.2.2001, dal g.i.p. del locale Tribunale che aveva dichiarato TO LA colpevole dei reati di detenzione illegale di un'arma comune da sparo clandestina e, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 200.000= di multa.
In primo grado la pena veniva determinata nel seguente modo: p.b., avuto riguardo al più grave delitto di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974, anni uno di reclusione e lire 600.000 di multa;
-
art. 14 legge 497/1974 = mesi otto di reclusione e lire 400.000 di multa;
- art. 5 legge 895/1967 = mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa;
- diminuente di un terzo per il rito abbreviato = mesi quattro di reclusione e lire 200.000 di multa.
I giudici d'appello, investiti dell'impugnazione dell'imputato avverso la decisione del g.i.p., nel confermare la sanzione complessivamente irrogata da quest'ultimo, prendevano in considerazione, anche il delitto di cui all'art. 23 della legge n. 110/1975, originariamente contestato all'imputato, ai fini del calcolo della pena, che veniva così determinata: p.b., ex art. 23 legge 110/1975, anni uno di reclusione e lire 600.000 di multa;
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art. 62 bis c.p. = mesi ottoni reclusione e lire 400.000 di multa;
+ art. 81 cpv. c.p. ex art. 10 legge 497/1974 = mesi nove di reclusione e lire 600.000 di multa;
- art. 5 legge 895/1967 = mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa;
- un terzo per il rito abbreviato = mesi quattro di reclusione e lire 200.000 di multa.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, LA, il quale lamenta inosservanza ed erronea interpretazione dell'art. 597 c.p.p. sotto due profili: a) violazione del divieto di reformatio in peius, non potendo essere applicata per la prima volta in appello, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, la continuazione in ordine ad un reato su cui il giudice di primo grado aveva omesso qualsiasi pronunzia;
b) mancata, erronea riduzione della pena finale per effetto della concessione delle attenuanti generiche in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato.
generiche, che, pur concesse dal giudice di prime cure, siano state da questi pretermesse nel concreto calcolo della pena. Nel caso in esame il divieto di reformatio in peius sussiste con riguardo ai diversi profili in precedenza indicati, in quanto i giudici d'appello: a) si sono pronunziati in ordine al delitto di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975, che, pur formalmente contestato all'imputato, non era stato oggetto della decisione adottata dal g.i.p. all'esito di giudizio abbreviato;
b) hanno applicato l'istituto della continuazione tra due delitti, quello di cui all'art. 23 legge 110/1975 e quello di cui all'art. 10 della legge 497/1974, uno solo dei quali posto a fondamento della pronunzia di condanna in primo grado;
c) hanno omesso l'applicazione della diminuzione di pena ex art. 14 legge n. 497 del 1974, già in precedenza riconosciuta;
d) non hanno operato, in accoglimento della doglianza difensiva, la concreta riduzione della sanzione per effetto delle calcolo delle circostanze attenuanti generiche che, pur riconosciute dal primo giudice, non erano state da questi in concreto computate.
Sotto tutti questi aspetti attinenti alla determinazione della pena, dunque, la sentenza della Corte d'appello di Milano deve essere annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004