CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8147 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE UP - 18/02/2026 R.G.N. 27717/2025 SA IE SENTENZA sul ricorso proposto da: FE OC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele MAZZOTTA, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato OC FE alla pena di euro 800 di multa per il reato dell'articolo 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al porto senza giustificato motivo di un coltello con lama lunga 8 cm.
2. L’avv. Stefania Ieracitano, difensore e procuratore speciale di OC FE, ha presentato appello, rilevando l’ingiustizia della decisione, della quale ha chiesto la riforma, sia sotto il profilo l’insussistenza del fatto, la “derubricazione” e il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. Il coltello era stato recentemente acquistato, tanto che era avvolto nella confezione, ed era stato dimenticato a bordo del veicolo, nonostante dovesse essere impiegato per lavori agricoli.
3. Con ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 9 luglio 2025, l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte regolatrice ex artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione, è inammissibile.
2. L'impugnazione non indica alcuna violazione di legge, ma si limita a ritenere inappagante la motivazione circa la ricostruzione del fatto, senza tuttavia confrontarsi con la decisione impugnata che ha dato atto: del controllo dell'imputato a bordo del proprio veicolo;
della condizione di agitazione dello stesso;
del rinvenimento del coltello all'interno dell'abitacolo; dell'assenza di qualunque giustificazione da parte dello stesso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8147 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 18/02/2026 Ciò, di per sé, rende palese l’inammissibilità del ricorso che non soddisfa i requisiti dell’art. 606 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, va comunque evidenziato che, soltanto al dibattimento, la difesa ha allegato la circostanza secondo la quale, a detta dell’imputato, il coltello era stato acquistato su Internet e che, in ragione dell’acquisto per successione di alcuni terreni, l’arma avrebbe dovuto essere impiegata per i lavori agricoli.
3.1. Il giudice di merito ha anzitutto ritenuto tardiva la giustificazione addotta, così accantonandola. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01).
3.2. Il giudice di merito, ciò non di meno, ha esaminato la versione difensiva, anche al fine di assumere le conseguenti determinazioni sulla gravità del fatto e sul trattamento sanzionatorio, e ha logicamente ritenuto l’inidoneità delle tardive giustificazioni ai fini di escludere il giustificato motivo.
4. Circa la natura di strumento atto a offendere, l'impugnazione si palesa del tutto generica perché non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 – 01, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello, della lunghezza di 22 cm, rinvenuto nella vettura, dovesse considerarsi arma impropria). 5. È stata riconosciuta l'ipotesi lieve ex art. 4, terzo comma, seconda ipotesi, l. n. 110 del 1975, sicché, quanto alla pretesa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., il ricorso è privo di capacità critica sulle complessive valutazioni compiute dal giudice di merito che, proprio qualificando l'arma alla stregua dell'ipotesi attenuata, ha compiuto un giudizio di merito che esclude la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla declaratoria di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, stabilmente orientata ad affermare che «l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti a offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 – 01, ha precisato che il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato).
6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GI HI 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele MAZZOTTA, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato OC FE alla pena di euro 800 di multa per il reato dell'articolo 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione al porto senza giustificato motivo di un coltello con lama lunga 8 cm.
2. L’avv. Stefania Ieracitano, difensore e procuratore speciale di OC FE, ha presentato appello, rilevando l’ingiustizia della decisione, della quale ha chiesto la riforma, sia sotto il profilo l’insussistenza del fatto, la “derubricazione” e il proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. Il coltello era stato recentemente acquistato, tanto che era avvolto nella confezione, ed era stato dimenticato a bordo del veicolo, nonostante dovesse essere impiegato per lavori agricoli.
3. Con ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 9 luglio 2025, l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte regolatrice ex artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, così qualificata l’impugnazione, è inammissibile.
2. L'impugnazione non indica alcuna violazione di legge, ma si limita a ritenere inappagante la motivazione circa la ricostruzione del fatto, senza tuttavia confrontarsi con la decisione impugnata che ha dato atto: del controllo dell'imputato a bordo del proprio veicolo;
della condizione di agitazione dello stesso;
del rinvenimento del coltello all'interno dell'abitacolo; dell'assenza di qualunque giustificazione da parte dello stesso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8147 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 18/02/2026 Ciò, di per sé, rende palese l’inammissibilità del ricorso che non soddisfa i requisiti dell’art. 606 cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, va comunque evidenziato che, soltanto al dibattimento, la difesa ha allegato la circostanza secondo la quale, a detta dell’imputato, il coltello era stato acquistato su Internet e che, in ragione dell’acquisto per successione di alcuni terreni, l’arma avrebbe dovuto essere impiegata per i lavori agricoli.
3.1. Il giudice di merito ha anzitutto ritenuto tardiva la giustificazione addotta, così accantonandola. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01).
3.2. Il giudice di merito, ciò non di meno, ha esaminato la versione difensiva, anche al fine di assumere le conseguenti determinazioni sulla gravità del fatto e sul trattamento sanzionatorio, e ha logicamente ritenuto l’inidoneità delle tardive giustificazioni ai fini di escludere il giustificato motivo.
4. Circa la natura di strumento atto a offendere, l'impugnazione si palesa del tutto generica perché non si confronta con l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 – 01, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello, della lunghezza di 22 cm, rinvenuto nella vettura, dovesse considerarsi arma impropria). 5. È stata riconosciuta l'ipotesi lieve ex art. 4, terzo comma, seconda ipotesi, l. n. 110 del 1975, sicché, quanto alla pretesa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., il ricorso è privo di capacità critica sulle complessive valutazioni compiute dal giudice di merito che, proprio qualificando l'arma alla stregua dell'ipotesi attenuata, ha compiuto un giudizio di merito che esclude la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla declaratoria di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, stabilmente orientata ad affermare che «l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti a offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110» (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 – 01, ha precisato che il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato).
6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GI HI 3