Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8147
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza del fatto

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non indica alcuna violazione di legge, limitandosi a contestare la motivazione della sentenza impugnata riguardo la ricostruzione del fatto, senza un confronto adeguato con la decisione del giudice di merito.

  • Rigettato
    Derubricazione del reato

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non indica alcuna violazione di legge, limitandosi a contestare la motivazione della sentenza impugnata riguardo la ricostruzione del fatto, senza un confronto adeguato con la decisione del giudice di merito.

  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il giudice di merito ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo che la qualificazione del fatto come ipotesi lieve ex art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, comportasse una valutazione di merito che escludeva i presupposti per la declaratoria di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità distingue tra fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e fatto di lieve entità (art. 4, comma 3, l. n. 110/1975), con la prima che presenta una minore rilevanza offensiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8147
    Data del deposito : 2 marzo 2026

    Testo completo