Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, le condotte di "inizio di installazione" ed "esercizio" di stabilimento in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora poste in essere di seguito dallo stesso soggetto, non configurano fatti separati eventualmente uniti dall'identità del disegno, ma momenti successivi di una progressione criminosa, che dà luogo ad un unico reato, il quale, quindi, si consuma o con il rilascio dell'autorizzazione o, in alternativa, con la cessazione dell'esercizio dell'impianto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2013, n. 8678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8678 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3233
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 19400/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
LE MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli del 24 gennaio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. JAPPELLI Renato.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 24 gennaio 2013, il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 269 (rectius: art. 279, comma 1) del D.Lgs. n. 152 del 2006, contestato all'imputato, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare di una ditta esercente lavorazioni di metalli con operazioni di taglio e assemblaggio mediante saldatura, iniziava la costruzione degli impianti, attivava e comunque svolgeva l'esercizio degli stessi, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera (secondo l'imputazione:
accertato il 1 agosto 2008, con condotta perdurante fino all'8 luglio 2009, data di effettiva emissione del decreto autorizzativo). Il Tribunale ha applicato il termine di prescrizione quadriennale di cui all'art. 157 c.p., comma 1, sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio era stato emanato il 12 settembre 2012, mentre il reato era stato accertato il 1 agosto 2008.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rilevando l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 268, 269 e 279.
Si contesta, in particolare, il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza Cass. pen., sez. 3^, 14 aprile 2010, n. 22018, nella quale si afferma che il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, pur non esaurendosi in ragione della sua natura permanente al momento dell'inizio della sua costruzione, perdura, in ogni caso, solo finché lo svolgimento dell'azione soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica amministrazione. Secondo la prospettazione del ricorrente tale criterio non è applicabile al caso di specie, perché il giudice di primo grado non ha chiarito se e quando la pubblica amministrazione aveva avuto conoscenza dell'azione soggetta a controllo, non essendo stato accertato il momento in cui l'imputato si era attivato per la richiesta di autorizzazione.
Anzi - prosegue il ricorrente - il reato si è consumato nel momento in cui la pubblica amministrazione era stata messa in condizione di svolgere la funzione di controllo del rispetto della normativa ambientale e, cioè, nel momento del rilascio dell'autorizzazione;
con la conseguenza che la permanenza del reato era cessata soltanto l'8 luglio 2009 e la prescrizione non si era verificata. 3. - In prossimità dell'udienza di discussione davanti a questa Corte il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale sostiene che il Tribunale ha correttamente rilevato che, non risultando dagli atti momento in cui l'imputato si era attivato per la richiesta di autorizzazione, il momento della consumazione del reato avrebbe dovuto essere identificato con il momento del controllo dell'impianto ad opera della polizia giudiziaria;
controllo avvenuto il 1 agosto 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, seppure sulla base di una ricostruzione della fattispecie astratta diversa da quella proposta dal ricorrente.
Dall'imputazione riportata in sentenza emerge che il reato contestato non consiste solamente nell'inizio della costruzione dell'impianto, ma anche nell'attivazione e nello svolgimento dell'esercizio dell'impianto stesso in mancanza della prescritta autorizzazione regionale. Sono state poste in essere, cioè entrambe le condotte contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, il quale, nel testo vigente dal 29 aprile 2006 al 25 agosto 2010 puniva, fra l'altro, "chi inizia a installare o esercisce un impianto ... in assenza della prescritta autorizzazione" e, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, punisce "chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione". Contrariamente a quanto assunto nell'imputazione e ritenuto dal Tribunale, le condotte di "inizio di installazione" e "esercizio" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, qualora poste in essere di seguito dallo stesso soggetto, non configurano fatti separati, eventualmente uniti dall'identità del disegno criminoso, ma momenti successivi di una progressione criminosa, con la conseguenza che il reato deve considerarsi unico. Tale reato si consuma o con il rilascio dell'autorizzazione o, in alternativa, con la cessazione dell'esercizio dell'impianto.
È ovvio, infatti, che la costruzione e l'attivazione dell'impianto si presentano come necessariamente prodromiche rispetto allo svolgimento dell'esercizio dello stesso impianto senza la prescritta autorizzazione. Le condotte poste in essere dall'imputato non possono, dunque, essere parcellizzate e prese in considerazione una per una ai fini della prescrizione, ma devono essere considerate globalmente.
A questa conclusione non osta, del resto, l'orientamento espresso dalla sentenza sez. 3^, 13 aprile 2010, n. 22018, e dalla successiva sentenza sez. 3^, 24 ottobre 2012, n. 192/2013, secondo cui la permanenza del reato cessa al momento in cui le autorità hanno avuto conoscenza della realizzazione dell'impianto. I principi affermati in tali pronunce si riferiscono, infatti, alla fattispecie della realizzazione di un impianto senza autorizzazione e non a quella dell'esercizio di un impianto senza autorizzazione. Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, in cui la condotta posta in essere dall'imputato non si è limitata - secondo quanto risulta dalla imputazione - alla sola realizzazione dell'impianto, ma si è concretizzata anche nella sua attivazione e nel suo esercizio. È dunque all'esercizio dell'impianto che si deve guardare come ultima fase della progressione criminosa posta in essere;
con la conseguenza che la condotta deve ritenersi perdurante fino all'8 luglio 2009, data di emissione del decreto di autorizzazione. Solo a partire da tale momento, infatti, l'esercizio dell'impianto può considerarsi legittimamente svolto, in presenza del titolo abilitativo.
5. - La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché proceda al giudizio tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014