Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 1131 comma primo cod. civ., tra i maggiori poteri che l'assemblea o il regolamento di condominio possono conferire all'amministratore per la rappresentanza nel condominio stesso rientrano anche quelli attinenti all'esercizio dell'azione di rivendica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/1999, n. 8589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8589 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA ODERISI DA GUBBIO 51 ROMA, in persona dell'amministratore pro tempore sig. IA SA elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 85, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TODISCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale dott. PIERO BADALONI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 99, difeso dall'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 581/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato NAPOLITANO SERGIO, per delega dell'avvocato TODISCO, depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D'ALESSIO ANTONIO, difensore del resistente che preliminarmente deposita delibera della Giunta Regionale e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 5 marzo 1991, il Condominio dell'edificio di via Oderisi da Gubbio n. 51, Roma, in persona dell'amministratore in carica, convenne davanti al Tribunale di Roma la Regione Lazio. Espose che la Regione deteneva, vantandone la proprietà, i locali al piano terreno dell'edificio, che in realtà appartenevano al condominio. Domandò la condanna dell'ente convenuto alla consegna dei locali ed al pagamento di una indennità dalla data della occupazione al rilascio.
La Regione Lazio si costituì, contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto.
Il Tribunale, con sentenza 21 dicembre 1992 - 22 febbraio 1993, dichiarò inammissibile la domanda, trattandosi di azione di rivendica e, come tale, esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore.
Giudicando sull'impugnazione proposta dal Condominio, in persona dell'amministratore in carica, in contraddittorio con la Regione Lazio, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 21 novembre 1995 - 14 febbraio 1996, respinse l'appello e condannò l'appellante nelle spese. Si legge nella sentenza che l'azione di rivendica deve essere proposta da tutti i condomini, e non dall'amministratore, la cui legittimazione attiva è circoscritta alle attribuzioni stabilite dall'art. 1131 cod. civ. D'altra parte, il conferimento di un mandato poteva avvenire soltanto con una delibera unanime sottoscritta da tutti i partecipanti. Pertanto, le delibere assembleari del 4 novembre 1987, approvata a maggioranza con la presenza di 43 condomini su 70, ma non sottoscritta dai votanti, e quella del 20 gennaio 1994, approvata da 31 condomini, del pari non sottoscritta, non potevano considerarsi come validi atti di conferimento all'amministratore del mandato a proporre un'azione di rivendica. In difetto del potere rappresentativo dell'amministratore del condominio, correttamente il Tribunale aveva considerato la domanda inammissibile.
Ricorre per cassazione il condominio;
resiste con controricorso la Regione Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso il condominio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1114, 1130, 1131, 817 e 818 cod. civ., 77 cod. proc. civ.; in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e all'art. 15 del regolamento di condominio.
L'azione di rivendica, come del resto le altre azioni reali nei confronti dei terzi a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio, possono essere proposte dall'amministratore o con l'autorizzazione dell'assemblea o con il mandato espresso dei singoli partecipanti.
Nella specie, il regolamento di condominio all'art. 15 prevede che l'assemblea provvede alle liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore. È censurabile, pertanto, la sentenza impugnata per aver ritenuto necessaria l'approvazione della totalità dei condomini, per la validità della delibera assembleare che aveva conferito all'amministratore del condominio il mandato ad agire. 2.- Poiché il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza, sia pure con il concorrente diritto degli altri, allo stesso modo in cui un solo condomino può proporre l'azione di rivendica, questa può essere deliberata dall'assemblea. A norma dell'art. 1131 comma 1 cod. civ., quindi, tra i maggiori poteri che l'assemblea o il regolamento di condominio possono conferire all'amministratore per la rappresentanza del condominio stesso, rientrano anche quelli attinenti all'esercizio dell'azione di rivendica. Per la giurisprudenza dominante, invero, le azioni reali a difesa della proprietà comune possono essere deliberate, con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 cod. civ., dall'assemblea dei condomini, la quale può conferire all'amministratore il potere di agire, nel comune interesse, per la rivendicazione delle parti comuni dell'edificio condominiale (Cass., Sez. II, 24 aprile 1993, n. 4856; Cass., Sez. II, 10 settembre 1980, n. 5220; Cass., Sez. II, 30 giugno 1965, n. 1371). 3.- La sentenza deve essere cassata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità attenendosi al principio di diritto enunciato sopra.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999