Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato (nella specie, con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario) in data successiva a quella di emissione (e notificazione al codifensore) del decreto di fissazione dell'udienza di riesame non spetta l'avviso della data fissata per l'udienza, gravando sull'indagato (o imputato) un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore designato di avanzare tempestivamente all'autorità procedente ogni istanza utile.
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 14699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14699 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 984
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042310/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposta da:
1) NT DO N. IL 11/02/1970;
avverso ORDINANZA del 27/09/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO S., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Udito il difensore avv. Asta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 settembre 2007 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da EN TE avverso l'ordinanza emessa il 25 luglio 2007 dal gip del Tribunale della medesima città in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
9. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente TE, il quale lamenta violazione di legge per omessa notifica, ad uno dei due difensori di fiducia dell'indagato, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001,
Policastro, rv. 220092).
2. Nel caso in esame, dall'analisi degli atti emergono le seguenti circostanze:
il 20 settembre 2007 veniva emesso decreto di fissazione, per il giorno 27 settembre 2007, dell'udienza camerale, avente ad oggetto la richiesta di riesame proposta da EN TE avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bari il 25 luglio 2007;
in pari data il decreto veniva notificato a TE e al difensore di fiducia, avv. Vincenzo De Michele del foro di Bari;
con dichiarazione n. 4527/M/07, resa il 25 settembre 2007 all'ufficio matricola della casa circondariale di Bari e contenente un esplicito riferimento al proc. pen. n. 1028/07 TLP e n. 13528/07 RGNR Proc. Bari, TE dichiarava di nominare quali suoi difensori di fiducia per la procedura di riesame gli avv.ti De Michele e Giulitto;
all'udienza del 27 settembre 2007 compariva il solo avv. De Michele, il quale eccepiva preliminarmente l'omessa notifica al codifensore di TE dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. Dalle circostanze di fatto in precedenza illustrate emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la nomina del codifensore di fiducia, avv. Giulitto, è stata effettuata dall'indagato non in epoca antecedente, bensì successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale.
3. Pur essendo la nomina dell'avv. Giulitto avvenuta nelle forme stabilite dall'art. 123 c.p.p., con conseguente immediata efficacia, come se fosse stata ricevuta direttamente dall'autorità giudiziaria (Cass., Sez. un., 26 marzo 1997, Procopio, rv. 208268), la questione assume un significato diverso rispetto a quello dedotto in ricorso. Infatti, l'effetto immediato della nomina del difensore di fiducia deve essere collegato alle singole fasi in cui il procedimento si trova ed ai relativi doveri imposti all'autorità procedente. La peculiare natura della procedura di riesame e i termini assai ristretti fissati per la celebrazione della stessa, funzionali ad una pronta verifica giudiziale di un provvedimento limitativo della libertà personale consentono di affermare che, nella fattispecie concreta non vi era alcun dovere dell'autorità procedente di dare avviso al codifensore di fiducia, avv. Giulitto dell'udienza camerale, atteso che la sua designazione era stata effettuata in epoca successiva all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, ritualmente notificato all'indagato e al difensore di fiducia, avv. De Michele, già in precedenza nominato. Era, pertanto, esclusivo onere dell'indagato fornire al codifensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato difensivo, non spettando all'ufficio procedente di dare ulteriori avvisi rispetto a quelli formalmente dati all'esito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza.
Si tratta di un principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui nel sistema del nuovo codice, all'indagato (o imputato) è imposto l'onere di attivazione e di diligenza al fine di permettere che il difensore di fiducia prescelto sia portato a conoscenza dell'avvenuta nomina e, nell'accettazione dell'incarico, sia posto in grado di avanzare tempestivamente all'autorità precedente ogni istanza utile e consentita. (Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 1994, Di Giacomo, rv. 198262; Cass., Sez. 6^ 10 aprile 2003 n. 27138, rv. 226122; Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2007, n. 21142, rv. 236662).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008