Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 14699
CASS
Sentenza 1 aprile 2008

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Massime1

Al difensore di fiducia dell'imputato, che sia stato nominato (nella specie, con dichiarazione resa alla direzione dell'istituto carcerario) in data successiva a quella di emissione (e notificazione al codifensore) del decreto di fissazione dell'udienza di riesame non spetta l'avviso della data fissata per l'udienza, gravando sull'indagato (o imputato) un onere di attivazione e diligenza per consentire al difensore designato di avanzare tempestivamente all'autorità procedente ogni istanza utile.

Commentario1

  • 1Nomina del difensore va rappresentata al giudice (Cass. 19993/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020

    L'effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all'autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell'imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 17 gennaio – 3 luglio 2020, n. 19993 Presidente Izzo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. K.B. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 14699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14699
Data del deposito : 1 aprile 2008

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