Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
La speciale causa di non punibilità della "ritorsione" prevista dall'art. 599, comma 1, cod. pen., per il reato di ingiuria non trova applicazione per quello concorrente di molestie con il mezzo del telefono, commesso nel medesimo contesto, stante la non corrispondenza delle condotte punibili e dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 16729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16729 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 470
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 044401/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SA GI SO N. IL 09/01/1939
avverso SENTENZA del 06/07/2000 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1 - Con sentenza in data 6.7.2000 la corte d'appello di Genova, decidendo sull'appello proposto dall'imputato La SA LI, condannato alla pena di lire 300.000 di ammenda per il reato di molestie telefoniche ex art. 660 c.p., nonché su quello proposto dalla parte civile LO CE per la pronuncia assolutoria del medesimo imputato dai connessi reati di ingiurie e di violenza privata, confermava la sentenza di primo grado emessa il 29.9.1999 dal tribunale di Genova, in considerazione dell'obiettivo disturbo arrecato, con telefonate frequenti e in orari inopportuni, al quattordicenne e studente figlio della donna, di cui l'imputato era amico e confidente e con la quale pretendeva sistematicamente di conversare nonostante la presenza in casa dei figli minori e la particolare situazione familiare dei coniugi LO (che vivevano separati nella stessa abitazione).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando l'inappellabilità della sentenza di condanna di primo grado, l'inutilizzabilità delle registrazioni di alcune telefonate effettuate dalla parte civile, la non punibilità in forza della reciprocità dell'offesa ex art. 599.1 c.p., l'assenza di dolo specifico nelle condotte rilevanti ai fini dell'art. 660 c.p. e infine la prescrizione del reato. 2. - Il ricorso è manifestamente infondato sotto ogni profilo. La sentenza del tribunale, astrattamente non appellabile (a norma dell'art. 593.3 c.p.p., modif. dall'art. 18 L. 24.11.1999 n.468), ne' dall'imputato relativamente alla statuizione di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. ne' dalla parte civile relativamente all'assoluzione per il reato di cui all'art. 594 c.p., era certamente appellabile dalla parte civile anche se ai soli effetti della responsabilità civile, a norma dell'art, 576.1 c.p.p., quanto al proscioglimento dell'imputato per il delitto di violenza privata: sì che erano ammissibili tutti gli appelli proposti sia dall'imputato che dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado.
Circa la dedotta inutilizzabilità probatoria delle registrazioni di alcune conversazioni telefoniche effettuate dalla parte civile, osserva il Collegio che siffatta registrazione da parte di uno degli interlocutori non rientra tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste ultime ne' ai limiti previsti dall'art. 63 c.p.p. e ben può essere utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata, attenendo essa al momento della documentazione e della formazione della prova, e non già all'attività di ricerca dei mezzi di prova (Cass., Sez. 6^, 26.3.1997, Mariniello, rv. 208127; Sez. 4^, 9.7.1996, Cannella, rv. 205799; Sez. 1^, 6.5.1996, Scali, rv. 205061). Quanto ai rapporti fra le molestie telefoniche e le ingiurie pronunciate nel medesimo contesto, osserva il Collegio che è ammissibile il concorso formale dei due reati perché non vi è corrispondenza delle condotte ne' dei beni giuridici protetti (Cass., 6.11.1986, Pedroncelli, rv. 175025): donde l'oggettiva impossibilità di estendere alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. la speciale causa di non punibilità della "ritorsione" prevista dall'art. 599 comma 1 c.p. per il diverso e autonomo delitto d'ingiuria, ritenuta nella specie sussistente dal giudice di primo grado.
Privo di pregio appare altresì il rilievo difensivo circa l'operatività del più breve termine prescrizionale previsto dall'art. 157 comma 1 n. 6 c.p. in conseguenza della concreta applicazione della pena pecuniaria, poiché, essendo stabilita alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria per la contravvenzione in esame, si ha riguardo a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 157 soltanto alla pena detentiva per determinare il tempo necessario a prescrivere.
Va disatteso infine l'ulteriore motivo di gravame riguardante il profilo del dolo specifico delle molestie telefoniche, risolvendosi esso in una censura in punto di fatto - inammissibile in sede di sindacato di legittimità - della sentenza impugnata che risulta invece adeguatamente e logicamente motivata in merito alla particolare situazione familiare dei coniugi LO, ben nota al La SA.
Il ricorso, siccome manifestamente infondato e pretestuoso, dev'essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001