Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU055301 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G. N. 16449/99 Cron. 16568 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Rep. Dott. NN AMOROSO Ud. 24/01/02Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ARSSA AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ED I SERVIZI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato AMERIGO MINNICELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MINNICELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE NI, ER ON;
intimati 2002 avversO la sentenza n. 220/99 del Tribunale di 357 ROSSANO, depositata il 04/06/99 - R.G.N. 505/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. NN AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per in subordine il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- r.g.n. 16449/99 ud. 24 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Rossano, depositato il 23 novembre 1994 RN NN e RI NT, inizialmente assunti come operai idraulico-forestali comuni, esponevano di aver lavorato alle dipendenze dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed in particolare di aver svolto dal 1979 al marzo 1985 funzioni e mansioni di caposquadra;
di aver subìto successivamente un mutamento delle mansioni in ragione della revoca di tali funzioni e dell'attribuzione della qualifica di operaio qualificato con conseguenze negative sul trattamento economico, in violazione dell'art. 2103 c. c. Chiedevano, pertanto, la condanna dell'Ente all'inquadramento nella qualifica di capo squadra a convenuto partire dal marzo 1985 ed il conseguente pagamento delle differenze retributive non corrisposte. Si costituiva l'A.R.S.S.A. chiedendo il rigetto della domanda dei ricorrenti. In esito all'istruttoria il Pretore, con sentenza n. 3513 del 1996, rigettava la domanda, compensando le spese di giudizio. Avverso detta pronuncia proponevano appello il RI ed il ER, sostenendo che la sentenza del Pretore era viziata per erronea applicazione dei principi contenuti nell'art. 2103 C.C., e ne chiedevano la riforma con l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado. 3 Si costituiva in giudizio l'A.R.S.S.A. insistendo per il rigettto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza 24 aprile - 4 giugno 1999 il tribunale di Rossano accoglieva l'appello, dichiarando il diritto di ER NN e RI NT a svolgere le mansioni di "capo squadra" esercitate prima della revoca dell'incarico disposta dall'ente appellato;
condannava 1'A.R.S.S.A a pagare in favore degli appellanti le somme non percepite in seguito alla revoca dell'incarico, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione del diritto come per legge;
infine condannava 1'A.R.S.S.A. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'ARSSA con un unico motivo di ricorso. sono Gli intimati non si non costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 2103 c.c. Sostiene che erroneamente il tribunale ha individuato nelle mansioni di operaio capo-squadra quelle relative ad una vera e propria qualifica, mentre si trattava in realtà di un mero incarico al quale accedeva, come trattamento economico di miglior favore, un'indennità (pari alla maggiorazione del 15% della retribuzione dell'operaio qualificato). Trattandosi di conferimento di incarico e non già di assegnazione di qualifica superiore, questo poteva essere revocato dalla datrice di lavoro. 4 2. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente sgombrare il campo da alcuni profili evocati marginalmente dalla difesa dellatematici pure ricorrente, ma che sono in realtà fuori dal thema decidendum.
2.1. Innanzi tutto mette conto notare che nel ricorso c'è un cenno alle ragioni della revoca dell'"incarico" di capo-squadra, ragioni riferibili ad una scelta dei lavoratori stessi i quali, chiuso il cantiere al quale erano addetti, come capi-squadra appunto, avevano rifiutato il trasferimento ad altro cantiere, dove avrebbero potuto continuare a svolgere le medesime mansioni, ed avevano chiesto ed ottenuto il trasferimento presso il Consorzio di bonifica della piana di Sibari. La mancanza di operai da coordinare in questa nuova sede di lavoro aveva comportato la revoca dell'incarico di capi-squadra e la conseguente sospensione del pagamento dell'indennità pari al 15% della retribuzione dell'operaio qualificato, nella cui qualifica venivano quindi inquadrati. Orbene la difesa della ricorrente non deduce di aver allegato nell'atto d'appello queste circostanze di fatto, del tutto non considerate dal tribunale nella sentenza impugnata;
non si duole del fatto che il tribunale non le abbia valorizzate, né affatto considerate;
non argomenta neppure per trarre possibili in termini di applicazione della garanzia postaconseguenze dall'art. 2103 C.C., disposizione applicata dal tribunale ed indicata dalla difesa della ricorrente nel dedurre il vizio di violazione di legge. 5 Pertanto tali fatti allegati in ricorso sono irrilevanti ed inidonei ad ampliare il thema decidendum rispetto a quello devoluto in appello.
2.2. Parimenti - e per la stessa ragione - al thema estraneo problematica dellaè la della irriducibilità decidendum nel caso di esercizio dello jus retribuzione del lavoratore variandi da parte del datore di lavoro. Il tribunale non ne tiene conto e la difesa del ricorrente non allega di aver dedotto nell'atto d'appello anche questo profilo non considerato.
3. Invece il tema controverso tra parti, per quello che risulta dalla sentenza impugnata, e sul quale si è esplicato il contraddittorio nel giudizio è molto puntuale: si è dibattuto se l'assegnazione delle mansioni di capo-squadra ai lavoratori abbia comportato l'attribuzione soltanto di un incarico ovvero di una qualifica superiore a quella originaria di appartenenza. Secondo la tesi dei lavoratori si tratta di una qualifica con conseguente applicazione della garanzia di stabilità prevista (divieto di assegnazione di mansioni dall'art. 2103 C.C. inferiori alla qualifica); secondo la tesi della datrice di lavoro si trattava di un incarico, talché da una parte i lavoratori rimanevano inquadrati nella (inferiore) qualifica di appartenenza (operai qualificati) con il riconoscimento, sotto il profilo economico, di un'indennità, e d'altra parte l'incarico, in quanto tale, era liberamente revocabile. Si tratta evidentemente di una questione di fatto che coinvolge 6 sia la valutazione delle risultanze istruttorie, lette alla luce della normativa contrattuale applicabile nella specie, sia l'interpretazione stessa di tale normativa. Il tribunale ha comunque fatto corretta applicazione dell'art. 2103 c.c. perché, una volta raggiunto il convincimento che ai lavoratori era stata assegnata la qualifica di capi-squadra con il relativo riconoscimento del corrispondente trattamento economico, era conseguenziale inferire l'illegittimità della successiva assegnazione all'inferiore qualifica di operaio qualificato e parimenti illegittima era la decurtazione della retribuzione (non - per le ragioni già indicate i essendo peraltro rilevanti profili di cui sopra sub 2.1. e sub 2.2.). La censura della ricorrente quindi si riduce in sostanza al vizio di motivazione. Ed infatti la valutazione delle risultanze istruttorie e l'interpretazione della contrattazione collettiva di diritto comune sono devolute al giudice di merito, il cui giudizio ove non siano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale (di cui nella specie non si fa questione) - è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria. che 4. Deve allora considerarsi il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni 7 ་ ་ ་ ང གྲོ poste а fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo- della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n. 3183; 3 agosto 1999, n.8383). dell'osservanzaQuindi il controllo in sede di legittimità dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una innammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato 8 non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
5. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare che la sentenza impugnata è sufficientemene e nonconsiderarsi contraddittoriamente motivata. Il tribunale ha considerato che effettivamente il contratto collettivo dell'epoca parlava di "incarico" di capo-squadra, e non già di qualifica, ma che al di là della atecnica formulazione 9 letterale si trattava di una vera e propria qualifica, come emergeva da plurimi elementi. Innanzi tutto ha rimarcato il tribunale che lo stesso contratto richiedeva uno specifico presupposto di fatto per ין'accesso all "incarico", ossia lo svolgimento da almeno tre anni delle mansioni di operaio qualificato. Inoltre - ha osservato ulteriomente il tribunale 1' incarico" non aveva i caratteri della transitorietà tant'è che nella specie lo stesso si era protratto per un periodo di tempo non breve (sei anni). Infine il tribunale ha anche considerato che la figura del capo-squadra è successivamente emersa a livello (equiparata a quella di operaiodi autonoma qualifica specializzato) nel contratto integrativo regionale del 1993, che getta luce anche sulla precedente contrattazione collettiva. Queste argomentazioni, certamente sufficienti, sono anche coerenti con la valutazione che il tribunale su esse fonda e quindi, a di là della loro maggiore o minore persuasività, sono immuni da censure di vizio di motivazione.
6. Il ricorso va quindi rigettato. La mancata costituzione della parte intimata comporta che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulla spese. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente giovanni (Massimo Genghini)вашата руста iovanni Amoroso) Minden 10 zaucoIL CANCELLIERE Depositato in Cancellerie oggi, 17 APR 2002 IL CANCELLIERE гомсо