Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE0 1 3 7 1 / 03 LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 15061/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 16581/00 Consigliere Cron. 2943 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud.13/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente 2 SE NTENZA sul ricorso proposto da: S.P.A., in persona API - ANONIMA PETROLI ITALIANA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente DT domiciliato in ROMA VIA DELLA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RUCCIO RAIMONDO;
intimato e sul 2° ricorso n 16581/00 proposto da: 2002 4551 RUCCIO RAIMONDO, in persona del legale rappresentante -1- pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI S.SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PAUTRIE' giusta delega ' in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.; intimata avverso la sentenza n. 3360/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/07/99 R.G.N. 337/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PAUTRIE' PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 31 gennaio 1997 al Pretore di Torino ND RU esponeva di avere stipulato nel 1992 con la S.p.A. Anonima Petroli previa Italiana (API) un contratto di gestione, cessione gratuita degli apparecchi, di un impianto di distribuzione di carburanti sito in Collegno e di proprietà della stessa società, e che questa con lettera del 9 febbraio 1994 gli aveva comunicato il recesso dal contratto per avere la Regione Piemonte disposto la cessazione dell'attività dell'impianto con decreto del 26 novembre 1993; che, assumendo essere sorto dal contratto un rapporto di lavoro subordinato, il RU chiedeva in via principale la condanna della società al pagamento di retribuzioni non corrisposte, in via subordinata la dichiarazione di nullità del recesso e la condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni percipiende fino al giugno 2001 e in ulteriore subordine la medesima condanna risarcitoria per l'ammontare di 230 milioni di lire nonché la reintegrazione nel posto di lavoro;
che costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda risarcitoria, riducendo in via equitativa l'ammontare del danno a cinquanta 3 milioni di lire, con decisione del 4 luglio 1997, parzialmente confermata, su appelli di entrambe le parti, con sentenza del 15 luglio 1999 del Tribunale di Torino, che riduceva ulteriormente a trentunomilioni di lire la somma dovuta per risarcimento;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. API ed in via incidentale Il RU, che è anche controricorrente;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; che, come osserva il ricorrente incidentale, la ricorrente principale provvide a notificargli la d'appello in data 22 ottobre 1999 e gli sentenza notificò poi il ricorso in data 14 luglio 2000, ossia dopo la scadenza del termine di sessanta giorni imposto dall'art.325, secondo comma, cod. proc. civ, ; che questo termine breve per l'impugnazione decorre, invece del termine annuale di cui al successivo art. 327, non solo per il destinatario della notificazione della sentenza ma anche per il 4 notificante, stante il cosiddetto effetto bilaterale della notificazione (Cass. 15 febbraio 1990 n.1120, 8 gennaio 2001 n.191, 5 agosto 2002 n. 11700); che pertanto debbono essere dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale, quanto, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quello incidentale, che, notificato 1'11 agosto 2000, è tardivo;
che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 13 novembre 2002 Il Presidente? zette Il ens estensore: T o Proselli IL CANCELLIERE Zazelleria 2003 ALLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 5