Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In tema di crediti maturati dai Consorzi agrari nella gestione dell'ammasso obbligatorio e nella commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la normativa di cui alla legge n. 410 del 1999 (integrata poi dalle disposizioni di cui all'art. 130 della legge n. 388 del 2000) costituisce, rispetto alle controversie introdotte prima della sua entrata in vigore, un vero e proprio "jus superveniens", del quale il giudice deve valutare la concreta applicabilità alla concreta vicenda processuale, tenendo conto degli eventuali giudicati ostativi già maturati alla data di entrata in vigore della disciplina medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11039 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
63453 1 1 039/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONSORZI AGRARISEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4851/99 Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO 28645 Cron. Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere 2828 Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSATION ha pronunciato la seguente CAMPION GIVILE SEN TENZA N. 63453 sul ricorso proposto da: DI MILANO E LODI CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE S.C. a r.l., già CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI MILANO S.C. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI VILLA MASSIMO 33, presso l'avvocato CONFORTINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato IRTI NATALINO, giusta procura speciale per Notaio Francesco Maragliano di Milano rep. n. 75308 del 17.2.1999; F945 - ricorrente 2002
contro
AGRICOLE, in persona del 311 MINISTERO PER LE POLITICHE $945603 Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 107/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Irti e Confortini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Bellis, che estinzione del giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso cessazione della materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9/12/92 il Consorzio Agrario Provinciale di Milano esponeva: 1) che con R.D.L. 16 giugno 1936, n. 1273, in occasione del rac- colto agrario del 1936, era stato istituito, in Italia, un regime di ammasso obbligatorio del grano allo scopo di offrire una tutela economica ai produttori e conte- nere prezzi del pane e della pasta;
2) che nel perio- do bellico e negli anni del dopoguerra il regime era 2 stato esteso ad altri prodotti agricoli, al fine di re- golare l'approvvigionamento alimentare del Paese a prezzi predeterminati;
3) che dal 1947 l'istituto degli ammassi, restituito alla sua originaria funzione di tu- tela della produzione, era stato limitato ad una sola parte della produzione ( ammasso per contingente), e le leggi ed i provvedimenti che avevano regolato l'ammas- SO, ne avevano affidato la gestione, fra gli altri, ai Consorzi Agrari Provinciali;
B 4) che esso Consorzio Agrario Provinciale aveva svolto, per conto dello Sta- to, le gestioni di ammasso in 16 campagne relative a grano, granoturco, orzo, segale, comprese fra le annate 1947/1948 e 1962, affrontando spese sia ordinarie che straordinarie (queste ultime anche dette di "finalizzazione"); 5) che tali spese erano state rego- larmente rendicontate al Ministero dell'Agricoltura e Ки foreste, il quale aveva approvato i rendiconti finali, registrati dalla Corte dei Conti;
successivamente 6) che, alla data del 31 gennaio 1982, come da relazione del Collegio sindacale del 15.6.82 e anche da comunica- zione inviata, dal Ministero dell'Agricoltura e foreste ad esso Consorzio in data 28 febbraio 1989, l'onere fi- nanziario per le spese ordinarie e straordinarie effet- tuate da esso Consorzio per conto e nell'interesse del- 1'Amministrazione, e per interessi, ammontava a £ 3 3.363.258.263; 7) che su tale somma erano maturati e maturavano interessi nella misura convenzionalmente pattuita con la nota ministeriale del 30 luglio 1971, prot. II/73 ( T.U.S. maggiorato di 4,40 punti); 8) che al 31 dicembre 1990 il credito di esso Consorzio nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e o del Mi- nistero del Tesoro, ammontava a £ 17.122.493.028, alle quali dovevano ulteriormente aggiungersi gli interessi ulteriormente maturati dal 1 gennaio 1991 fino al sal- do, oltre all'IVA al 19% sul credito per spese;
8) che, con atto di diffida e messa in mora del 11 novembre 1991, esso Consorzio aveva intimato al Ministero del- l'Agricoltura, il pagamento del credito suddetto, ri- servandosi le iniziative giudiziarie del caso, ma il Ministero, con lettera del 16 dicembre 1991, aveva pre- cisato che il proprio bilancio, a quella data, non ri- stanziamento per la liquidazione delportava alcuno credito, e che quest'ultima avrebbe potuto essere ef- fettuata condizionatamente alla previsione di spesa da autorizzarsi con legge finanziaria;
9) che l'ammontare del credito era stato determinato in conformità a tutte le istruzioni ministeriali fornite in merito, e, in particolare attraverso l'applicazione del tasso di in- teresse concordato sul credito iniziale risultante dai rendiconti finali di ciascuna gestione di ammassO ap- provati dal ministero e registrati dalla Corte dei con- ti, e sull'ulteriore credito di £ 94.613.000 relativo alle spese di "finalizzazione", così come riconosciute dal ministero con il provvedimento del 7 gennaio 1982; 10) che tale determinazione del credito mediante il calcolo degli interessi emergeva dai rendiconti annuali trasmessi da esso Consorzio al ministero dal 1982 e mai contestati dal Ministero sters. Tutto ciò esposto e premesso, il Consorzio citava in giudizio il Ministero dell'Agricoltura e delle Fore- ste ed il Ministero del Tesoro, chiedendo, fra l'altro, che il Tribunale di MA volesse accertare in £ 17.122.493.028 oltre IVA al 19% sul credito per spese (ovvero nel diverso importo reputato di giustizia) il credito vantato al 31 dicembre 1990, da esso Consorzio nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e/o del Tesoro;
nonché volesse condannare i suddetti ministeri al pagamento, in favore di esso Consorzio, della somma ritenuta dovuta, oltre agli interessi con- venzionali capitalizzati semestralmente al tasso uffi- ciale di sconto maggiorato di 4.40 punti, maturati dal 1 gennaio 1991 alla data dell'effettivo adempimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il solo Ministero dell'Agricoltura, il quale contestava genericamente il credito, sia nell' an " 5 che nel "quantum", e ne deduceva l'avvenuta prescri- zione. All'esito della istruttoria, il Tribunale civile di MA, con sentenza n. 7022/94 del 12.5.94 notificata il 25.11.1994, ritenute la nullità della citazione in- troduttiva nei confronti del Ministero del Tesoro, non- ché infondata l'eccezione di prescrizione, concludeva nel senso che: 1) con la comunicazione in data 28 feb- braio 1989 prodotta in giudizio e non disconosciuta, il Ministero dell'Agricoltura si era sostanzialmente rico- nosciuto debitore del Consorzio, di un importo che, con riferimento alla data del 31/12/1982, era indicato am- montante a £ 3.363.258.263; 2) che il consorzio aveva altresì prodotto in giudizio un conteggio analitico del proprio credito, il quale, assumendo a base di partenza A l'indicato suddetto importo, e calcolati gli interessi nella misura emergente dalla ulteriore comunicazione Ministeriale in data 30 luglio 1971, del pari prodotta in giudizio e non disconosciuta ( 4.40 punti oltre il tasso ufficiale di sconto ), risultava ammontare, al 31 dicembre 1992, a £ 23.738.102.132. ; 3) che tale con- teggio, non contestato, appariva immune da errori di calcolo. Su queste premesse, il Tribunale condannava il Mi- nistero dell'agricoltura e foreste al pagamento, in favore del consorzio, dell'importo di £ 23.738.102.132, oltre, per il periodo successivo al 31 dicembre 1992, interessi nella misura di 4.40 punti oltre il tus. Proponeva appello il Ministero sottolineando come il Tribunale, pur avendo correttamente accertato l'esi- stenza di un credito del Consorzio, avesse del tutto omesso di considerare: 1) che la pretesa avversaria e la sua causa petendi trovavano la loro base nei decreti interministeriali emessi in applicazione del D. inter- min. 11.10.1980, il quale ultimo, nel contemplare l'istituzione di una contabilità unificata per tutti gli ammassi a capo di ogni singolo consorzio, prevedeva che, ultimate le operazioni di verifica contabile, sa- rebbero stati emessi i decreti di pagamento delle somme che risultavano dovute da approvarsi nelle forme di Си legge;
2) che tali decreti approvativi non erano stati mai registrati dalla Corte dei Conti, non esistendo nel bilancio dello Stato_ i fondi necessari, per il che il credito si rivelava inesigibile, e quindi anche l'azio- ne si prospettava inammissibile;
3) come la comunica- zione richiamata dalla controparte non potesse assurge- re al rilievo di ricognizione di debito, posto che essa stessa, nel comunicare le risultanze dell'accertamento e della verifica contabile ( limitata a 3 miliardi ), ne subordinava la liquidazione ed il pagamento alla 7 successiva approvazione, nelle forme di legge, di tali risultanze contabili. Ciò premesso il Ministero concludeva perché la Cor- te di Appello dichiarasse allo stato inesigibile il credito fatto valere in giudizio e, in riforma dell'im- pugnata sentenza, respingere la domanda come in atti proposta. Si costituiva in giudizio il Consorzio e, nel contestare la tesi di controparte, sottolineava: a) CO- me il decreto interministeriale del 13.10.80 non costi- tuisse affatto la fonte del credito fatto valere da es- SO consorzio e riconosciuto dal Tribunale, ma un prov- vedimento che, emanato per provvedere alla semplifica- zione dei rapporti fra enti ammassatori e istituti fi- nanziari, presupponeva tutta la serie di decreti di ap- A provazione dei rendiconti di ciascuna campagna e già registrati dagli organi di controllo, e non discono- sciuti dal Ministero;
b) pertanto il credito si poneva come certo, liquido ed esigibile;
c) la stessa nota del 28 febbraio 1989 non contener alcuna condizione So- spensiva, ma si limita ad informare esso consorzio della trasmissione, agli organi di controllo, del prov- vedimento di approvazione di una contabilità unificata, e a riservarsi la comunicazione di ulteriori notizie dopo che gli organi di controllo avessero provveduto 8 alle incombenze del caso;
d) la prova definitiva del- l'esistenza del credito emerge anche da un dato ex- traprocessuale e di natura normativa rappresentato dal fatto che il d.l. n. 423/94, nel disporre, all'art. 2, comma 1, che i disavanzi delle gestioni di ammasso ob- bligatorio e di commercializzazione di prodotti agrico- li nazionali svolte per conto e nell'interesse dello Stato venissero estinti mediante assegnazione, ai cre- ditori, di titoli dello Stato, facesse riferimento pro- prio ai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi com- prese le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi. Ciò premesso, il Consorzio rilevava d'altra parte come, benché di fatto il Tribunale, nel definire l'im- porto liquidato poi in sentenza, avesse applicato la risultante di un calcolo ( operato - a dire del Consor- zio dello stesso Collegio ) degli interessi al TUS, maggiorato di punti 4.40, con capitalizzazione seme- strale per gli anni 1991 e 1992, nel dispositivo avesse poi omesso ogni precisazione in ordine alla spettanza per il periodo della capitalizzazione in questione successivo. Ciò premesso e nel sottolineare come ciò rappre- sentasse il frutto di un verosimile errore materiale, 9 il Consorzio dispiegava, ad ogni buon conto, in via su- bordinata, appello incidentale onde vedersi riconosciu- to espressamente la capitalizzazione semestrale degli interessi maturandi dal 1 gennaio 1993. La Corte di Appello, innanzitutto, riteneva infondata l'eccezione di giudicato interno sul punto dell'ammontare del credito accertato dal Tribunale e sulla spettanza degli interessi come liquidati dallo stesso nella misura del TUS maggiorato di 4.40 punti. Ed osservava, al riguardo, come il Ministero, con l'atto di appello, pur ammettendo l'esistenza di "un credito" in favore del consorzio, avesse di fatto con- testato la stessa CAUSA PETENDI, e ciò nel momento in cui aveva sottolineato come la stessa fosse rappresen- - da una ricognizione credito- tata nella fattispecie ria, la quale, di per sé, si rivelava priva di effica- cia satisfattoria, per il fatto di difettare delle ne- cessarie liquidazione ed approvazione contabile secondo le forme di legge, il che era equivalso a mettere in dubbio lo stesso quantum del credito. Sulla base di queste premesse, la Corte romana, esclusa ogni rilevanza esterna sia dei singoli atti di approvazione dei rendiconti (siccome individuanti una fase meramente prodromica), sia del decreto ministeria- le del 28/2/89 ( del quale non riteneva condivisibile 10 la ricostruzione nel senso privatistico-ricognitivo de- lineato dall' art. 1988 C.C., operata dal Tribunale, e del quale riteneva valorizzabile invece la componente pubblicistica, con la conseguente sua inidoneità a CO- stituire la fonte di un debito esigibile della pubblica amministrazione, prima del perfezionamento della proce- dura, avvenuta solo in data 2/6/95, attraverso le regi- strazione presso la Corte dei Conti), accoglieva l'ap- pello del Ministero, rigettando la domanda del Consor- zio ed il suo DE appello incidentale. Ricorre per Cassazione, con atto notificato il 2/3/1999, il Consorzio, sulla base di 10 motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero delle po- litiche agricole e forestali. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Ministero, più in particolare, richiamato lo jus superveniens rappresentato dall'entrata in vigore degli artt. 8 della legge n. 410/99 e 130 del della legge n. 388/2000, sollecita la dichiarazione di estin- zione del giudizio, deducendo l'intervenuta - a suo di- cessazione della materia del contendere, avendo re esso Ministero, in ossequio alla suddetta disciplina, provveduto alla corresponsione di titoli di debito pub- blico nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 130. 11 Il Consorzio, a sua volta, pur prendendo atto del- lo jus superveniens, contesta un tal tipo di conclusio- ni tratte dal Ministero, deducendo che, atteso il giu- dicato già - a suo dire - intervenuto in ordine alla entità del credito da esso Consorzio vantato al 31/12/92 ed al regime degli interessi, l'estinzione del giudizio non possa essere pronunciata se non quando l'erario avrà proceduto all'assegnazione, a favore di esso Consorzio, di titoli aventi scadenza e caratteri- stiche tali da garantirgli un incremento patrimoniale pari a £ 23.738.102.132, oltre interessi al T.U.S. + 4.40%, con capitalizzazione semestrale a decorrere dal 1/1/93 al saldo. MOTIVI DELLA DECISIONE La sopravvenuta rispetto alla stessa proposizione del ricorso normativa di cui alla legge n. 28 ottobre 1999, n. 410, integrata poi dalle disposizioni di cui all'art. 130 della legge 23/12/2000, n. 388, nel de- scrivere una disciplina articolata e specifica del re- temagime dei crediti maturati dai Consorzi agrari in di gestione dell'ammasso obbligatorio e di commercia- lizzazione dei haprodotti agricoli nazionali, dato luogo ad un vero e proprio "jus superveniens" che va dalla regolamentazione del momento di perfezionamento e di esigibilità dei crediti in questione, a quella del 12 regime degli interessi e della capitalizzazione degli stessi, a quella dei modi di estinzione degli stessi Più in particolare, il primo comma dell'art. 8 della legge n. 410 cit. ha avuto a prevedere che I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligato- rio e di commercializzazione dei prodotti agricoli na- zionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nel- l'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Mini- stro dell'Agricoltura e delle Foreste e registrati dal- la Corte dei Conti, nonché le spese e gli interessi ma- turati a decorrere dalla data di chiusura delle relati- ve contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino al- la data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante as- - segnazione, ai consorzi, di titoli di Stato da parte del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Program- mazione economica" E ad una tale disciplina di cui al I comma del- l'art. 8 della 1. n. 410/99, l'art. 130 della legge 23 dicembre 200, n. 388, ha avuto ad aggiungere un ulte- " Gli interessi di riore periodo, in virtù del quale cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicem- bre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto mag- 13 giorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale;
per gli anni 1996 e 1997, sulla base dei soli interessi legali" E che, come un vero e proprio "jus superveniens", si sia posta, nella rappresentazione dello stesso legi- slatore, tale disciplina, lo conferma il profilo per cui la stessa lettera di cui all'art. 8, comma quarto della legge n. 410/99, abbia avuto a prevedere espres- samente che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i sud- detti crediti, siano dichiarati estinti d'ufficio a se- guito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1", e che " i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restino privi di effetti". lu Tale sopravvenienza normativa pone, conseguente- mente, come preliminare, la valutazione dei termini in cui un tal "jus superveniens" si renda concretamente applicabile alla presente vicenda processuale, con ri- ferimento a quelli che fossero eventualmente i giudica- ti ostativi già maturati alla data di entrata in vigore della disciplina medesima. Una tale indagine non può che prescindere ovvia- - dall'esame e dalla delibazione ( interdetti in mente virtù dello "jus superveniens" ) degli originari motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione, ed anche 14 del primo di essi, con il quale il Consorzio ad altri fini che, ovviamente, non mettevano ancora nel conto lo jus ancora non sopravvenuto - chiedeva di veder di- chiarato che, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di MA (che perciò sarebbe incorsa in vio- 112, 329 e 342 c.p.c.), l'appellolazione degli artt. del Ministero, data la sua limitata caratterizzazione, non avesse investito significativi aspetti del rappor- to creditizio intercorso fra esso Consorzio ed il Mini- stero, quali quelli dell'an e del quantum, per il che la sentenza della Corte di Appello sarebbe stata da cassare in quanto incorsa nel vizio di ultrapetizione e di violazione del principio dell'acquiescenza. Ed infatti la considerazione non può che essere rivolta esclusivamente a quello che era lo sta- Ch dio processuale della controversia nel momento in cui è entrata in vigore la disciplina dell'art. 8 della legge. n. 410/99 come poi successivamente integrata con l'art. dovendosi n. 388/00, già a quell'epoca1. 130 della onde poi poter eventualmente apprezzabile rendere essere presa in considerazione in questa attuale sede quella situazione prospettata questa volta in sede di memoria finale illustrativa dal Consorzio, a termini - della quale, in virtù di un supposto giudicato parziale già maturato in ordine al quantum del credito in via di 15 sorte capitale ed al regime degli interessi e della lo- ro capitalizzazione, la disciplina di cui allo jus no- vum avrebbe finito con il dispiegare riflessi, nella presente vicenda, solo ai limitati fini delle modalità di estinzione del credito. Proprio con riferimento a tali profili, va posto come il finale e ora ricordato assunto in evidenza del Consorzio, relativo all'avvenuto instaurarsi di un tal tipo di giudicato, non possa trovare alcun ingres- SO, atteso che la sentenza della Corte di appello ha, a suo tempo, integralmente riformato la sentenza del Tri- bunale di MA, ed atteso il profilo di ordine più ge- nerale in virtù del quale la sentenza resa in sede di gravame, ove provveda a riformare integralmente la im- pugnata sentenza, ne prende integralmente il posto, im- pedendo allo stato la stessa configurabilità astratta di un giudicato (quand' anche solo parziale) sul decisum dell'impugnata sentenza. Né i termini del problema mutano nella eventuali- tà in cui come nella prospettazione prescelta, in se- de di memoria finale, dal Consorzio la pronuncia del giudice di appello debba eventualmente intendersi rap- presentare il frutto di una erronea valutazione della portata stessa dell'atto di appello e dell'effetto de- volutivo dello stesso;
ed infatti, anche in tale ultimo 16 caso, si rende pur sempre vigente (e perciò prevalente) la decisione del giudice del gravame, finché - a sua volta- non rimossa. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge n. 410/99 e delle sue successi- ve integrazioni avendo provveduto la Corte di Appello di MA, in radicale riforma dell'impugnata sentenza a rimuovere integralmente la pronuncia del Tribunale di MA e a rigettare la domanda del Consorzio nessun potesse intendersi già intervenuto fra il giudicato Consorzio ed il Ministero, né sul quantum della pretesa vantata dal Consorzio, né tanto meno - come pur soste- nuto invece, in sede di memoria, dal Consorzio medesimo sul regime degli interessi e della sua capitalizza- zione. Ne consegue ulteriormente che lo "jus superve- niens" fissato dall'art. 8 della legge n. 410/99 (così come integrato dall'art. 130 della 1. n. 388/2000), sia chiamato a trovare applicazione, nella presente fatti- specie, nella sua integralità, per il che, stanti, d'altronde, i limiti propri ai poteri di cognizione di questo giudice di legittimità, la causa, previa cassa- zione della sentenza della Corte di Appello, vada ri- messa ad altra sezione della Corte di Appello di MA - previa applicazione la quale provvederà essa stessa 17 a verificare la eventuale dello "jus superveniens" estintiva dell'importo dei titoli di Stato efficacia dedottamente assegnati al Consorzio;
importo la cui congruità il Consorzio invece ha provveduto ad espres- samente contestare in sede di memoria.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di MA. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- di cassazione il 5 zione civile della Suprema Corte aprile 2002. Il consigliere estensore Il Presidente PriscolMario, Delli Prize - Main Discl Onofrio Fittipaldi SAZIONE CORTE SUPPE Price IL CANCELLIERE 2 26 LUG. 2002 2002- Andrea Bianchi Dopes IL CANCELLIERE از 129.11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 KET 2002 Serie 4 al n396.37Regi strato in state 18076 51.65 (euro. CENTOTTANTA 76...:) [TO 180,16 想 U Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana Graz Il Responsabile Servizio G ian (Dr. M. RAC 18