Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio, qualora la misura impugnata divenga inefficace a norma del comma decimo dell'art. 309 cod.proc.pen., le cose oggetto del provvedimento devono essere restituite all'avente diritto quand'anche ricorra uno dei casi di cui al secondo comma dell'art. 240 cod.pen. (confisca obbligatoria), dato che il divieto posto per tali casi dall' art. 324 comma settimo del codice di rito - norma tra l'altro dettata con riferimento diretto al solo sequestro preventivo - riguarda le ipotesi di revoca del provvedimento (e non quelle, diverse, di dichiarata inefficacia della misura), e d'altra parte il sequestro probatorio non è suscettibile di revoca, potendo solo essere disposta, ai sensi dell'art. 262 cod.proc.pen., la restituzione delle cose sequestrate.(La Corte, disponendo direttamente la restituzione di quanto in sequestro, ha anche rilevato che nella specie, comunque, non si era instaurato valido contraddittorio sulla natura delle cose sequestrate, giungendo ad escludere che davvero si trattasse di cose "intrinsecamente criminose").
Commentario • 1
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 46974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46974 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RAIMONDI RAFFAELE - PRESIDENTE -
1 .Dott. POSTIGLIONE AMEDEO - CONSIGLIERE -
2. Dott. DE MAIO GUIDO "
3. Dott. TARDINO VINCENZO "
4. Dott. PICCIALLI LUIGI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL NC - N. IL 26/05/1964;
avverso ORDINANZA del 12/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del PG. Dr. G. PASSACANTANDO: annullamento senza rinvio.
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 15.4.2003 il P.M. presso il Tribunale di Salerno dispose, in danno di EL NC quale legale rappresentante della ditta Tramontella Srl, il sequestro probatorio del materiale di confezionamento e di ogni altro documento con il marchio Tramontella, nonché dei segni distintivi della ditta Tramontella srl. Il suddetto NT era indagato - a seguito di denuncia-querela proposta da NT DO, legale rappresentante della ditta La Tramontella srl - dei reati di cui agli artt.110-517-474 c.p. ("perché poneva in vendita o comunque metteva in circolazione prodotti caseari contraddistinti dal marchio Tramontella la natura in tavola, atto ad indurre in inganno gli acquirenti sulla provenienza e la qualità del prodotto stesso, in quanto imitativo del marchio La Tramontina nonché del marchio Tramontella - la natura è in forma, depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rispettivamente il 25.10.98 e il 21.3.2003; fatti commessi in Cava dei Tirreni dal 3.2.2003 al 27.2.2003 con condotta tuttora perdurante").
A seguito di istanza di riesame proposta dalla difesa, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12.5.2003 dichiarò la perdita di efficacia del citato decreto di sequestro (per mancata notifica all'indagato dell'udienza di trattazione del riesame), ma, con capo espresso del provvedimento, dispose che, ricorrendo l'ipotesi dell'art. 324 co. 7 c.p.p., non doveva farsi luogo alla restituzione delle cose in sequestro. Tale ordinanza è stata impugnata, limitatamente all'omessa restituzione, con ricorso per cassazione dal difensore dell'indagato, il quale lamenta - sotto i profili della abnormità del provvedimento impugnato, dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e della carenza di motivazione - che, essendo la perdita di efficacia stata dichiarata perché il rapporto processuale non si era validamente costituito, il Giudice non poteva entrare nel merito del processo;
"per conferire al materiale sequestrato la qualifica di corpo del reato o di cosa pertinente al reato, sarebbe stato necessario - secondo il ricorrente - "discutere e valutare collegialmente gli atti processuali con le modalità prescritte dal codice di rito, cosa non possibile perché una delle parti processuali non era stata avvisata del processo"; con l'ulteriore conseguenza, sempre secondo il ricorrente, che l'affermazione del Tribunale, secondo cui i segni distintivi sequestrati sarebbero "palesemente emulativi di quelli in uso al denunciante", è unilaterale, in quanto priva del necessario supporto del contraddittorio;
da ultimo il ricorrente sostiene che "lo stesso richiamo all'art. 324 co. 7 c.p.p. non è conferente, innanzi tutto perché il provvedimento emesso non è la revoca, ma la perdita di efficacia del sequestro;
poi perché il materiale sequestrato non è soggetto a confisca obbligatoria, ne' il Tribunale ha spiegato il motivo per cui rientrerebbe tra le ipotesi di confisca obbligatoria". Il ricorso è fondato in tutte le sue deduzioni, essendo il richiamo alla disposizione di cui all'art. 324 co. 7 c.p.p. (su cui si fonda la decisione impugnata) erroneo sotto tutti i profili prospettati. Innanzi tutto, invero, la norma, come risulta dalla sua collocazione e dalla stessa formulazione letterale ("la revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale"), è dettata in tema di sequestro preventivo e di revoca della misura (mentre nei caso in esame si tratta di declaratoria di perdita di efficacia di sequestro probatorio); per contro, è ben noto che l'istituto della revoca non è previsto per il sequestro probatorio, in ordine al quale l'interessato può invocare la restituzione delle cose sequestrate, disciplinata dall'art. 262 c.p.p. (cfr., in tal senso, Cass. sez.VI, 21.2.1995 n. 16, Frati). In
altri termini si è del tutto al di fuori della sfera di applicazione della norma dell'art. 324 co.7.
Ma l'inapplicabilità al caso in esame della norma da ultimo indicata risulta da un dato anche più radicale è cioè dal rilievo che la norma stessa riguarda i casi di cui all'art. 240 co. 2 c.p. (cioè le cose cd intrinsecamente criminose) e che la sua applicazione determina l'irrevocabilità del sequestro (il che significa, di necessità, il mantenimento della misura). Nel caso in esame, invece, non solo è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura, ma per di più le cose non sono intrinsecamente criminose, trattandosi, come risulta dalla stessa formulazione del capo di imputazione, di cose che - solo ed eventualmente -servirono o furono destinate a commettere il reato (cioè delle cose di cui all'art. 240 co. 1).
Infine, a ben vedere, è anche esatta l'ulteriore argomentazione del ricorrente, secondo cui il fatto che la declaratoria di perdita di efficacia del sequestro sia avvenuta per l'omesso avviso al ricorrente dell'udienza di trattazione del riesame (in conseguenza di che si era determinata l'impossibilità del rispetto del termine di dieci giorni fissato dall'art. 324 co. 5 c.p.p.) - senza perciò che si fosse instaurato un valido rapporto processuale, e cioè in via solo preliminare - comportava che il Tribunale dovesse limitarsi a dichiarare la perdita di efficacia del sequestro, con conseguente restituzione delle cose sequestrate, senza alcuna possibilità di pronunciarsi in ordine alla natura delle cose stesse. In conclusione, essendo la pronuncia di non-restituzione delle cose sequestrate inficiata dalla denunciata violazione dell'art. 324 co. 7 c.p.p., limitatamente alla pronuncia stessa l'ordinanza impugnata va annullata. Deve, peraltro, trattarsi di annullamento senza rinvio, in quanto la restituzione delle cose sequestrate, discendendo ipso iure dai principi sopra enunciati (e, in particolare, dalla perdita di efficacia del sequestro), può essere disposta, a norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., direttamente da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa restituzione, restituzione che dispone. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 Dicembre 2003.