Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 375/00 Cron. N. 23.160 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Massimo Genghini -Presidente- 8 3 89 / 0 2 2. " Corrado G glienicci $2.04.2002 3. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 664. Grazia Cataldi -Consigliere- 5. Aldo De Matteis -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA UO SA, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da- gli Avv.ti Vincenzo Vano e Piero Gaetani del foro di Napoli per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Fonzo, Clementina Pulli e 0 8 3 1 2 Antonietta Coretti, con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 35/99 del Tribunale del Lavo- ro di Trento del 7.10.1999/11.10.1999 nella causa iscritta al n. 25 del R. G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.04.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo De- stro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ї і з н е Л SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.5.1999 il Pretore di Trento rigettava l'opposizione proposta da VA RU avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPS per omesse contribuzioni relative al lavoro dipendente di tale ET. Contro tale sentenza si appellava il RU deducendo: 1) incompetenza del Pretore di Trento, in relazione al fatto che egli lavorava in Riva del Garda, dove l'INPS aveva un centro operativo;
2) inammissibilità del decreto ingiuntivo, per indeterminatezza delle ragioni della domanda e della composizione della pretesa creditoria;
3) prescrizione del credito, non potendo considerarsi come vali- da causa interruttiva la richiesta dell'ispettrice RI, la quale 3 non rappresentava l'INPS; 4) insussistenza di rapporto di lavoro subordinato del ET. Il Tribunale di Trento con sentenza depositata 1'11.10.1999 ri- gettava l'appello e confermava la decisione di primo grado. In via preliminare il Tribunale rigettava l'eccezione di incompe- tenza, in quanto solo a Trento, e non anche a Riva o a Rovereto, vi era un ufficio in senso proprio dell'ente previdenziale. Lo stesso Tribunale respingeva l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, essendo chiare le ragioni di fatto poste dall'istituto a fondamento del proprio credito;
riteneva non matu- rata la prescrizione del credito, essendo l'ispettore abilitato a formulare richiesta per conto dell'istituto da precise norme di legge;
nel merito riteneva raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ET, e ciò sia in rela- zione alle dichiarazioni dei testi escussi sia in relazione alle ri- sultanze documentali. Il RU ricorre per cassazione con quattro motivi. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'Avv. Piero Gaetani, difensore della parte ricorrente, il quale ha certificato l'autografia della sottoscrizione della pro- cura speciale ex art. 365 C.P.C., non risulta abilitato al patroci- nio dinanzi alla Corte di Cassazione. L'eccezione è fondata. Da accertamenti effettuati per il tramite della Cancelleria di que- sta Corte è risultato che effettivamente l'Avv. Gaetani non è iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti in cassazione. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, secondo l'orientamento di questa Corte per il quale sono inammissibili il ricorso per cassazione e il controricorso, quando la firma della procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata come autografa da un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, a nulla rilevando che il mandato sia stato conferito unitamente ad altro difensore (nella specie Avv. Vin- cenzo Vano), iscritto nello speciale albo (in questo senso ex plu- rimis Cass. 1 dicembre 2000, n. 15369; Cass. 8 maggio 1995, n. 5000; Cass. S.U. 18 ottobre 1992, n. 1990). Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor- : 50rente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 11,5, oltre € 2000 per onorari. Così deciso in Roma addì 2 aprile 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente alessandro be Reuss Миліси резвый DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE, OGNI SPESA, TASSA zauco Depositato in Cancelleria, AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA oggi, 1.2 GIU. 2002 533 . ESENTE DA N REGISTRO, E DA 11-6-73 T IL CANCELLIERE DIRITTO LEGGE R O ELLA O D