Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
I gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 cod. civ. possono dare luogo all'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in alterazioni che pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento. Rientrano, pertanto, tra i gravi difetti di costruzione sotto il profilo considerato quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1999, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN IANNOTTA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. AN LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMP EDILE TO DE EO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 41, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARMINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDILASFALTI SRL, in liquidazione in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato CARLO GUALTIERI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO BONETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IACP BOLOGNA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14773/96 proposto da:
IACP PROV BOLOGNA, in persona del suo Presidente in carica dott. Marco Giardini e nella duplice qualità e veste già rivestita nei pregressi gradi di giudizio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 57, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA CIMINELLI, difeso dall'avvocato GILBERTO GUALANDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
IMP EDILE TO DE EO, EDILASFALTI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1164/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 10/2/95, depositata il 12/10/95; RG. 1159/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo, VITTORIA;
udito l'Avvocato ROMOLO ANDREINI;
udito l'Avvocato CARLO GUALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso peri l'accoglimento p.q.r. del I e II motivo del ricorso principale con assorbimento delle ulteriori censure del ricorso principale e di quelle del ricorso incidentale. Svolgimento del processo.
1.1. - L'Istituto autonomo per le case popolari di Bologna conveniva in giudizio AN De LE, titolare dell'omonima impresa, e con la citazione notificata il 10.12.1980 proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno.
L'I.A.C.P., dichiarando di agire come amministratore del condominio costituito tra gli assegnatari e come committente, esponeva che l'impresa, in base al contratto del 26.9.1970, aveva eseguito in appalto la costruzione di due edifici, ma che la costruzione aveva rivelato gravi difetti nei lastrici solari: del che era stata fatta denunzia all'appaltatore con atto del 13.12.1979. 1.2. - AN De LE si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
Svolgeva in primo luogo difese circa la legittimazione processuale dell'istituto e del suo presidente.
Sosteneva poi che s'erano prodotte la decadenza e prescrizione stabilite dall'art. 1669 cod. civ., che il difetto costruttivo non poteva essere considerato grave e che già nel 1979 egli s'era già dichiarato disponibile a ripararlo.
Chiedeva d'essere autorizzato a chiamare in causa la società LT S.r.l., che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione dei solai: ciò allo scopo d'essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda.
1.3. - La società LT S.r.l., chiamata in giudizio, si costituiva e chiedeva che la domanda proposta nei suoi confronti fosse rigettata.
2. - Il tribunale di Bologna, dopo aver disposto un'indagine tecnica, con sentenza del 24.6.1992 accoglieva la domanda principale e condannava AN De LE al risarcimento del danno. L'appello principale proposto da AN De LE veniva accolto in parte e la condanna del convenuto veniva diminuita alla somma di L. 31.200.000, aumentata di rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, a decorrere dall'1.7.1981.
La corte d'appello di Bologna, con la sentenza del 12.10.1995, rigettava invece l'impugnazione incidentale dell'I.A.C.P. 3. - AN De LE ha proposto ricorso per cassazione. L'I.A.C.P. di Bologna ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale.
La società LT S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.
AN De LE ha depositato una memoria.
Motivi della decisione.
1.1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art.335 cod. proc. civ.).
1.2. - Il ricorrente principale, nella memoria, ha svolto tre difese a riguardo dell'ammissibilità del ricorso incidentale. Le questioni sottoposte all'esame della Corte non sono fondate. Il difensore dell'I.A.C.P. di Bologna ha depositato in udienza, prima dell'inizio della discussione, senza opposizione dei difensori delle altre parti, pure presenti, la delibera n.
1.028 adottata nella seduta del 6.12.1996 dal consiglio di amministrazione dell'ente, con cui è stata ratificata la precedente delibera del presidente, che aveva determinato di proporre il ricorso.
Il controricorso con cui l'ente ha proposto ricorso incidentale contiene l'indicazione dei motivi e ne chiede l'accoglimento con ogni conseguente statuizione: esso presenta perciò il requisito di ammissibilità richiesto dagli artt. 370, secondo comma, e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Infine, la parte contro la quale è stata proposta un'impugnazione può proporre impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso il termine per l'impugnazione (art. 334, primo comma, cod. proc. civ.) e con l'impugnazione incidentale può
chiedere la riforma o a seconda dei casi la cassazione anche di punti della decisione diversi da quelli che erano stati oggetto di impugnazione principale.
Per far ciò, quando si tratta di ricorso per cassazionè, non si debbono quindi osservare i termini indicati dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., va bensì osservato il termine indicato dall'art.370, primo comma, cod. proc. civ. E ciò è avvenuto, perché il ricorso principale è stato notificato l'11.11.1996, mentre il ricorso incidentale è stato notificato il 12.12.1996. 2. - Il ricorso proposto da AN De LE contiene quattro motivi.
3.1. Il primo denunzia vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1387 e ss. e 1703 e ss. cod. civ.). Nel motivo la parte svolge due argomenti.
I quali sono ambedue infondati.
3.2.1. - Secondo il ricorrente, mentre nel proporre la domanda l'I.A.C.P. di Bologna ha dichiarato di agire sia in quanto committente dei lavori sia come amministratore del condominio, la legittimazione del presidente ad agire in rappresentanza dell'ente come committente mancava del presupposto di una conforme delibera del consiglio di amministrazione, perché il consiglio aveva autorizzato il solo esperimento dell'azione spettante al condominio. Il vizio della legittimazione processuale del presidente si è esteso anche alla procura conferita dal presidente al difensore dell'ente.
3.2.2. - La corte d'appello ha ritenuto che gli organi dell'I.A.C.P., presidente e consiglio di amministrazione, facendo riferimento, nelle rispettive delibere, alla causa "da promuovere per conto ed a spese degli assegnatari", non abbia inteso evitare di spendere nell'azione la qualità di committente, ma solo dare giustificazione del perché l'ente si determinava ad agire.
È sufficiente osservare che il contenuto e gli effetti attribuiti dalla corte d'appello alla volontà manifestata dagli organi deliberativi dell'ente hanno ricevuto conferma e ratifica nel corso del processo dalle successive delibere degli stessi organi, i quali, dopo che la domanda era stata accolta dalla sentenza di primo grado, hanno autorizzato il presidente dell'ente a resistere nei giudizi di appello e di cassazione per la conferma della decisione. 3.3.1. - Secondo il ricorrente, l'I.A.C.P. non avrebbe potuto agire neppure come amministratore del condominio.
Osserva che la corte d'appello avrebbe dovuto accertare se l'I.A.C.P. aveva ancora la qualità di amministratore e non arrestarsi al rilievo che tale qualità le spettava in base ai contratti di assegnazione: nei contratti, era infatti stabilito che dopo un certo tempo l'I.A.C.P. sarebbe cessato dalla carica. 3.3.2. - La critica svolta dal ricorrente è confutata dalla considerazione che l'I.A.C.P. non aveva assunto la qualità di amministratore del condominio in base ad una delibera dello stesso condominio, ma in forza degli atti di assegnazione.
La delibera adottata dall'assemblea, con cui veniva richiesto all'I.A.C.P. di esercitare l'azione per il condominio, costituiva prova sufficiente della permanenza dell'I.A.C.P. nella carica, mentre il convenuto avrebbe potuto dare dimostrazione della sopravvenuta nomina di un diverso amministratore.
4.1. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. civ. , in relazione agli artt. 1669 cod. civ. e 669 cod. proc. civ.). Gli argomenti svolti nel motivo sono tre.
Nessuno d'essi è fondato.
4.2.1. - La prima critica è rivolta al punto della decisione in cui la corte d'appello ha affermato che i difetti presentati dall'opera erano gravi e perciò tali da consentire l'esercizio dell'azione preveduta dall'art. 1669 cod. civ. Il ricorrente osserva che, secondo la corte d'appello, è grave il difetto che interessa in modo consistente una parte fondamentale dell'edificio e ne determina una diminuzione apprezzabile della funzione economica e del normale godimento.
Se non che il difetto che interessa un aspetto della costruzione, per essere grave, deve pregiudicare in modo notevole l'intero edificio: ma ciò era escluso dalle circostanze del caso, perché gli appartamenti avevano continuato ad essere costantemente abitati, non v'era stato alcun fenomeno di stillicidio o di abbondante infiltrazione, il costo delle riparazioni era stato, modesto in rapporto a quello dell'opera.
4.2.2. - La critica non è fondata.
La sentenza impugnata, nell'applicazione dell'art. 1669 cod. civ., si è uniformata ad un principio di diritto di costante affermazione da parte di questa Corte.
I gravi difetti della costruzione, di cui è menzione nell'art. 1669, non si identificano con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio; possono bensì consistere in alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale, sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento (si possono richiamare in questo senso, come indici di una giurisprudenza consolidata, le sentenze 21 aprile 1976 n. 1424, 18 febbraio 1991 n. 1686 e 21 maggio 1994 n. 5002). Riconoscere nel caso concreto l'esistenza di un difetto grave costituisce d'altra parte il risultato di una valutazione che rientra nelle attribuzioni del giudice di merito.
È qui sufficiente osservare che, tipologicamente, il difetto costruttivo che interessa i tetti o i lastrici solari e determina infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti è stato reiterate volte considerato un difetto grave (Cass. 26 aprile 1983 n. 2858; 28 febbraio 1984 n. 1427; 24 agosto 1991 n. 9082; 11 dicembre 1992 n. 13112). La valutazione che del caso concreto ha compiuto il giudice di merito non presenta nel caso vizi sul piano logico: come risulta dalla sentenza del tribunale e da quella della corte d'appello, la quasi totalità del lastrico solare era venuta presentando fessurazioni, che avevano dato luogo ad infiltrazioni progressivamente aggravatesi.
4.3.1. - Le altre critiche si appuntano sulla individuazione compiuta dalla corte d'appello del momento a partire dal quale ha iniziato a decorrere prima il termine di decadenza per la denuncia dei vizi (art. 1669, primo comma, cod. civ.) e poi quello di prescrizione per far valere la responsabilità dell'appaltatore (art. 1669, secondo comma, cod. civ.). 4.3.2. - La corte d'appello ha considerato che la domanda era stata proposta, il 10.12.1980, prima che fosse decorso il termine di prescrizione di un anno.
Questo aveva cominciato a decorrere dal 13.12.1979, data in cui l'I.A.C.P. aveva indirizzato all'impresa De LE la denuncia dei difetti.
La denuncia, d'altra parte, era stata fatta prima che fosse. decorso il termine di un anno dalla scoperta dei difetti, che poteva essere fatta risalire al gennaio 1979, quando s'erano manifestate estese infiltrazioni, mentre in precedenza il fenomeno s'era presentato sotto l'aspetto di "macchie nei soffitti", apparse in modo sporadico e limitato ed alle quali l'impresa aveva inteso sopperire con interventi di modestissima portata.
4.3.3. La decisione sul punto della prescrizione è criticata. osservando che la corte d'appello ha omesso di attribuire "... rilevanza alla denuncia di gravi difetti pur effettuata dall'Istituto in data 7.4.79 ... con la quale l'I.A.C.P., proprio per la sua specifica competenza tecnica, nel sollecitare l'intervento dell'Impresa, definiva gravi i difetti costruttivi verificatisi al coperto del fabbricato: denuncia questa, rispetto alla quale l'azione, avviata con citazione del 10.12.1980, non può essere considerata tempestiva".
Il motivo, per questa parte, è inammissibile.
Il tribunale aveva indicato nel 13.12.1979, data di notifica della denuncia dei difetti, l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione ed in tal modo aveva giudicato non fondato l'argomento, svolto dall'attuale ricorrente, che come denuncia dovesse essere considerata la conoscenza del difetto, dichiarata nella denuncia ed in questa fatta risalire al 18.10.1979.
La parte, con l'appello, è tornata su tale questione, non ha invece svolto quella di cui si è detto prima.
E, siccome l'eccezione di prescrizione va proposta dalla parte (art. 2938 cod. civ.) e, se è rigettata, deve essere riproposta dal convenuto soccombente con l'appello (artt. 342 e 345 cod. proc. civ.), i giudici di secondo grado non potevano esercitare il loro potere di conoscere del motivo di appello ponendo a base dell'eccezione un fatto diverso da quelli allegati dalla parte.
4.3.4. Un'ultima critica è rivolta al punto della decisione relativo alla decadenza.
La corte d'appello ha considerato, in diritto, che al fine di individuare il momento iniziale del termine di decadenza "... occorre fare riferimento al momento in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera ..."
Dopo aver richiamato il contenuto dell'atto di denuncia, già sopra riprodotto, il giudice di secondo grado ha osservato che, comunque, una compiuta conoscenza della natura e consistenza dei difetti aveva potuto essere acquisita solo attraverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo poi richiesto. La critica svolta dal ricorrente commassa aspetti attinenti alla prescrizione ed aspetti attinenti alla decadenza.
Sicché è necessario premettere che il termine entro il quale va fatta la denuncia è un termine di decadenza, che la decadenza deve essere opposta dall'appaltatore (art. 2969 cod. civ.) e che è dunque onere dell'appaltatore provare che la scoperta del difetto è di oltre un anno anteriore alla denuncia.
Inoltre, il momento della scoperta non interferisce sul decorso della prescrizione.
La denuncia impedisce la decadenza ed è dalla denuncia che inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Ciò detto, può bensì convenirsi con quanto il ricorrente considera, cioè che, se l'ente ebbe a fare una specifica denuncia dei gravi difetti con l'atto del 13.12.1979, non può discutersi di una ancora non sufficiente conoscenza della loro natura. Il ricorrente però non specifica a quale data, anteriore a quella del gennaio 1979, pur richiamata dal giudice di appello e desumibile dalla denunzia, avrebbe dovuto farsi risalire tale scoperta ed in base a quali fatti localizzati nel tempo od a quali documenti la corte d'appello avrebbe dovuto trarre il convincimento che la scoperta era stata di oltre un anno anteriore alla loro denuncia.
Ne deriva che, trattandosi di un accertamento di fatto, mentre il vizio di violazione di norme di diritto non è rilevante, del difetto di motivazione non è possibile apprezzare la decisività. 5.1. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1218 e ss. e 1669 e ss. cod. civ.).
Il ricorrente considera che, secondo i giudici di appello, causa del difetto presentato dalla costruzione era stato l'eccessivo ritiro del conglomerato di calcestruzzo, dovuto al non corretto impasto dei materiali: questo, secondo i giudici, era quanto avrebbe sempre affermato il consulente tecnico di ufficio, senza ricevere smentita dai consulenti di parte.
Osserva che, invece, la causa ritenuta dai giudici di merito era stata indicata dal consulente solo come una delle possibili concause, un'altra delle quali era stata individuata nella mancata manutenzione da parte dell'I.A.C.P. delle grembialine di copertura dei bordi perimetrali dell'edificio. Perciò, la corte d'appello avrebbe dovuto motivare il proprio dissenso dalle conclusioni del consulente, anche in presenza delle censure che a quelle conclusioni erano state mosse nelle numerose relazioni del consulente di parte.
Secondo il ricorrente, inoltre, la corte d'appello non ha considerato che, successivamente alle operazioni di consulenza, era stata acquisita la prova che l'opera di impermeabilizzazione era stata realizzata quando la stagionatura del massetto era oramai completamente avvenuta e, peraltro, l'LT aveva operato in modo difforme da come convenuto.
5.2. - Il motivo non è fondato.
Il ricorrente, imputando alla corte d'appello di non aver motivato il proprio dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, postula che la corte d'appello le abbia fraintese, visto che il giudice dichiara di far proprie le conclusioni cui il consulente era pervenuto.
È sufficiente però porre a raffronto le sentenze di primo e secondo grado per avvertire che nessun fraintendimento vi è stato. Il tribunale, giunto alle stesse conclusioni cui è poi arrivata la corte d'appello, dà conto del fatto che il consulente aveva preso in considerazione, ma scartato l'ipotesi di attribuire valore di causa determinante o anche solo concorrente al "degrado delle grembialine" e ne indica il perché.
I giudici di merito hanno quindi fatto proprie, non senza indicarne le ragioni, le conclusioni del consulente di ufficio e in tal modo hanno assolto al loro dovere di motivare.
Il ricorrente, d'altra parte, non ha indicato quali specifiche critiche sarebbero state rivolte sul piano tecnico dai propri consulenti a quello di ufficio e dunque il motivo non consente di apprezzare se siano state formulate e se fossero decisive. Lo stesso vale per l'altra critica svolta nel motivo. La corte d'appello ha detto che la LT ha applicato la guaina impermeabile in aderenza, conformemente alle previsioni del capitolato, e che lo strato di calcestruzzo sottostante presentava incrinature in corrispondenza di quelle riscontrate nel manto impermeabile, il quale, per le sue caratteristiche, non poteva aver trasmesso fessurazioni allo strato di supporto.
Dunque, l'aspetto dei rapporti tra l'esecuzione dei due lavori è stato affrontato e motivatamente risolto dalla corte d'appello. Il ricorrente invece si limita a richiamare nel ricorso la prova da esso fornita circa la completa stagionatura del massetto prima dell'inizio dell'opera di impermeabilizzazione, ma in tal modo, invece di riportarne il contenuto, esprime una valutazione sui risultati della prova cui si riferisce, e così non consente di formulare un giudizio sul punto se non consentisse sul piano logico valutazione diversa da quella datane dai giudici di merito. I quali hanno evidentemente considerato che non vi erano stati errori nell'applicazione del manto impermeabile mentre ve ne erano stati nella stesura del sottostante strato di conglomerato cementizio.
In tal modo i giudici hanno escluso che la colpa dei difetti presentatisi fosse da imputare, verso i terzi acquirenti ed il committente, ma anche nei rapporti tra LT ed impresa De LE, alla prima anziché alla seconda.
6.1.1. - Il quarto motivo denunzia ancora vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1223 e ss., 1283 e 2056 cod. civ.).
Le censure svolte nel motivo riguardano da un lato la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno come costo della riparazione, dall'altro la liquidazione di tale risarcimento in somma rivalutata ed aumentata di interessi. 6.1.2. - Questo capo della sentenza costituisce anche la parte della sentenza la cui cassazione è stata chiesta dall'I.A.C.P. con il ricorso incidentale.
Il quale contiene tre motivi.
Questi denunziano vizi di motivazione che riguardano per una parte il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'I.A.C.P. contro la sentenza del tribunale, per un'altra parte la decisione di accoglimento parziale dell'appello principale dell'appaltatore, tutti convergendo sulla determinazione dell'entità dei danni risarcibili. 6.1.3. - I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Prima di esporne le ragioni, conviene riassumere le statuizioni prese dai due giudici di merito.
6.2.1. - Il tribunale - nel determinare il danno relativo al solo lastrico solare - era partito dalla somma di L. 60.268.586, spesa complessiva sostenuta nel 1981 dall'I.A.C.P. per il loro integrale rifacimento: ciò sul presupposto che era stata ritenuta congrua dal consulente.
Ne aveva detratti due addendi: il primo, dell'importo di L.10.460.000, relativo al costo del rifacimento di una parte del lastrico non interessata dalle fessurazioni;
il secondo pari a L.9.580.000, corrispondente al valore delle migliorie apportate all'opera originaria.
Era pervenuto alla somma finale di L. 40.223.586.
Il tribunale aveva individuato un ulteriore danno nelle infiltrazioni prodottesi all'interno dei locali sottostanti al lastrico solare.
Lo aveva liquidato, con criterio equitativo, in L.
3.000.000 ai costi del 1981.
Ciò, in base alla considerazione che avrebbe dovuto tenersi conto della situazione esistente nel marzo 1979, perché nel 1979 l'impresa De LE aveva proposto un intervento non dissimile da quello che era stato eseguito dall'I.A.C.P. nel 1981 e perché col passare del tempo le infiltrazioni s'erano aggravate.
Il tribunale, infine, disponeva che la somma complessiva fosse rivalutata a decorrere dall'1.4.1981 ed aumentata di interessi dalla data della domanda, cioè dal 10.12.1980.
6.2.2. - La corte d'appello - accogliendo sul punto l'appello principale dell'impresa De LE e rigettando quello incidentale dell'I.A.C.P. - ha ulteriormente ridotto la prima voce di danno a L.31.200.000.
Ha considerato che il consulente, nel secondo supplemento alla propria relazione, rispondendo al sesto quesito, aveva indicato in tale somma "il costo di puro ripristino del lastrico interessato dalle infiltrazioni".
La corte ha poi fissato nell'identica data dell'1.7.1981 la decorrenza per la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata.
6.3.1. - Il punto della decisione relativo alla determinazione dell'entità del danno rappresentato dal costo di rifacimento del lastrico solare è investita da critiche formulate sia nel ricorso principale (prima parte del quarto motivo) sia nel ricorso incidentale (capoversi IV.A. e V.A. del ricorso incidentale). Si tratta di censure non fondate.
La corte d'appello ha determinato l'entità del danno in L.31.200.000 ed ha dichiarato di farlo sulla base del dato esposto nel secondo supplemento alla consulenza tecnica di ufficio (che dalla sentenza del tribunale risulta essere stato disposto il 25.1.1990). Come si può ricavare dalla sentenza del tribunale, l'importo di L. 31.200.000, con lieve arrotondamento (L. 31.135.000), rappresenta il costo (L. 13.000 al mq.) per rifare nel 1981, secondo le medesime tecniche previste dal contratto d'appalto, la parte di lastrico interessata dai difetti esecutivi (2.395 mq.).
La corte d'appello ha dunque desunto dalle conclusioni presentate dal consulente il prezzo in base al quale liquidare il costo del rifacimento eseguito nel 1981.
La conclusione cui è poi pervenuta, di non dover tener conto del costo affrontato dall'I.A.C.P. per estendere l'intervento di ripristino alla zona di lastrico non fessurata, rappresenta il risultato di un giudizio di merito sulla necessità o meno di tale più esteso intervento.
Poiché la conclusione si inscrive nell'ambito delle soluzioni che era logicamente possibile dare al problema sulla base della concreta valutazione dei fatti, essa si sottrae a sindacato da parte di questa Corte, una volta che il giudice di secondo grado ha dato conto delle ragioni della propria scelta con la seguente considerazione ("Le relazioni di consulenza chiariscono che l'intervento eseguito, anche se più oneroso di quello tendente al puro ripristino, rispondeva ad un criterio di opportunità tecnica ed economica contraddistinta da un maggior grado di affidabilità e da una previsione di più lunga durata, ma non escludeva ne' la possibilità ne' l'idoneità tecnica di un intervento di puro ripristino").
Per la parte che si è prima precisata il motivo del ricorso incidentale è perciò infondato.
Parimenti infondato, per la stessa parte, è il quarto motivo del ricorso principale.
La corte d'appello ha liquidato il danno in moneta del 1981; dal 1981 ha preso a decorrere la rivalutazione già riconosciuta dal tribunale.
A differenza di quanto sostenuto nel motivo, la corte d'appello non è incorsa negli errori denunciati, quando non ha apportato alla somma alcuna diminuzione.
Il passaggio del tempo, dal 1979 al 1981, ovverosia dalla data in cui l'impresa De LE aveva offerto il proprio intervento a quella in cui la riparazione era stata eseguita dall'I.A.C.P., avrà logicamente determinato l'aggravarsi delle infiltrazioni, ma non modificato la natura dell'operazione da compiere sul lastrico per eliminare il difetto;
il costo della riparazione è stato rapportato a quello di un intervento eseguito nel modo in cui avrebbe dovuto esserlo secondo il contratto;
se la spesa fosse stata affrontata nel 1979, la somma avrebbe dovuto essere rivalutata.
6.3.2. - Il punto della decisione relativo alla determinazione dell'entità dei danni subiti dagli appartamenti è investito da critiche formulate nella seconda parte del ricorso incidentale (punti IV.B. e V.B.).
Anche questa critica non è fondata.
Essa si affida ancora alla tesi della insufficienza dell'intervento proposto nel 1979 dall'impresa De LE ed al doverlesi quindi imputare l'aggravamento dei danni manifestatisi negli appartamenti.
Ma questo argomento è stato confutato dalla corte d'appello sulla base dei chiarimenti forniti dal consulente a riguardo della sostanziale equivalenza dei due interventi.
6.3.3. La seconda parte del quarto motivo del ricorso principale contiene questa proposizione: - "Ma anche la fissazione della decorrenza della rivalutazione e degli interessi dall'unica data dell'1.7.81 (data dell'esborso), contenuta nella sentenza, appare illegittima, sia per la duplice liquidazione dello stesso danno che deriva dal cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (Cass.29.9.94 n. 7943), sia per la fissazione di una unica data di decorrenza degli interessi e della rivalutazione (Cass. 27.5.1981 n. 3482 e Cass. 17.2.95 n. 1712". Il motivo per questa parte è inammissibile.
Già il tribunale aveva stabilito che la somma. dovuta a titolo di risarcimento del danno, fosse rivalutata ed aumentata di interessi sulla somma rivalutata.
L'attuale ricorrente se ne era doluto, ma solo sotto il profilo, perciò corretto dalla corte d'appello, che la decorrenza degli interessi era stata fatta risalire a data anteriore a quella della rivalutazione.
La corte d'appello non aveva perciò il potere di esaminare la diversa questione, ora posta con il ricorso, se sia legittimo un meccanismo di liquidazione del danno che cumuli rivalutazione ed interessi sul capitale rivalutato.
Ed allora il motivo è inammissibile perché l'esame nel merito ne è precluso dal fatto che la questione non ha costituito oggetto di impugnazione della sentenza del tribunale.
7. - I ricorsi sono rigettati.
8. - Le spese di questo giudizio possono essere dichiarate compensate tra il ricorrente principale AN De LE ed il ricorrente incidentale, l'I.A.C.P. di Bologna, perché le parti si trovano in posizione di soccombenza reciproca.
AN De LE deve essere invece condannato a rimborsare le spese alla società LT S.r.l. in liquidazione, nei cui confronti è soccombente.
Le spese sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara compensate le spese del giudizio tra AN De LE e l'I.A.C.P. di Bologna e condanna il primo a rimborsare alla società LT S.r.l. in liquidazione le spese del giudizio, che liquida in L.
2.599.000 di cui L.2.500.000, per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999